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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4375/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Villani e dall'avv. Parte_1
IL PA in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio del primo domiciliata;
- OPPONENTE -
E
in persona del procuratore Controparte_1
speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Iliceto in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPOSTO -
NONCHE'
1 in persona del rappresentante legale;
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 18-11-2024 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di , in
[...] Controparte_2
qualità di Agente per la riscossione per la Provincia di Potenza, e di
[...]
quale Ente impositore, al fine di ottenere Controparte_1
in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 09220249006866119000 con la quale le era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 409.094,19 in virtù della cartella di pagamento n. 09220190008983984001 e nel merito l'accertamento della nullità della intimazione di pagamento impugnata in relazione alla cartella presupposta per inesistenza di un titolo esecutivo ex lege.
In particolare, l'opponente allegava a fondamento dell'opposizione che:
2 - , in qualità di Agente della riscossione per la Controparte_2
Provincia di Potenza, le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
092202490006866119000, con la quale le aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 409.094,19, di cui euro 408.716,51 per capitale, euro 371,80 per interessi ed euro 5,88 per diritti di notifica, in virtù della cartella di pagamento n. 09220190008983984001 relativa a revoca contributo concesso nell'anno 2019 e asseritamente notificata in data 31-1-2020;
- l'intimazione di pagamento impugnata in relazione alla cartella di pagamento presupposta doveva ritenersi affetta da nullità, in quanto l'Ente impositore aveva proceduto all'iscrizione a ruolo del credito vantato nei suoi confronti in difetto di un valido titolo esecutivo;
- infatti, nella cartella di pagamento impugnata era richiesto il pagamento della somma corrisposta al soggetto finanziatore in seguito alla escussione della garanzia di Fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 prestata dalla
[...]
a beneficio di un Istituto di credito a Controparte_1
garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla società finanziata in relazione al quale aveva prestato garanzia Parte_1
personale;
- venendo in rilievo un rapporto di natura privatistica, l'iscrizione a ruolo presupponeva la previa formazione di un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, titolo esecutivo che nel caso di specie difettava;
- per tale ragione, l'intimazione di pagamento impugnata doveva ritenersi nulla, difettando in capo all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
3 Alla luce di tali premesse, l'opponente chiedeva in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'esecutorietà della intimazione di pagamento impugnata in relazione alla suddetta cartella presupposta e nel merito chiedeva che venisse accertata la nullità della stessa intimazione di pagamento per difetto di un titolo esecutivo ex lege.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10-2-2025 si costituiva in giudizio che chiedeva in Controparte_1
via preliminare la riunione con altro procedimento connesso iscritto al n.
2814/2024 R.G. pendente davanti ad altro magistrato e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata anche per difetto del presupposto cautelare e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che l'iscrizione a ruolo per il recupero del credito vantato nei confronti del debitore principale e dei fideiussori a titolo di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite del Fondo di garanzia era previsto dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 e dall'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, e che l'operatività della norma dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 era esclusa dalla natura pubblicistica che doveva essere riconosciuta al rapporto intercorrente fra il gestore del Fondo per le piccole e medie imprese e il debitore con i suoi fideiussori in considerazione della funzione di incentivazione delle attività produttive svolta dalla garanzia.
non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_2
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata formulata dall'opponente, nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e in seguito all'assegnazione dei termini di cui all'articolo
4 189 c.p.c. richiamato dall'articolo 281 quinquies c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Settembre 2025, la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare appare opportuno procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da al fine di valutarne Parte_1
l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività.
Anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo.
Tanto premesso, dal momento che l'opponente ha sollevato contestazioni inerenti all'an della pretesa creditoria, contestando il diritto dell'Agente della riscossione e dell'Ente impositore di procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo del difetto di un valido titolo esecutivo, l'opposizione proposta deve essere ricondotta al paradigma dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex articolo 615 primo comma c.p.c., che è proponibile senza limiti temporali.
Quanto al merito, appare opportuno premettere che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal d.p.r. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura
5 del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimento degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici.
Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costituisce il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 e la cui formazione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della somma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto
-, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono strumentali a fare pressione sul debitore affinchè adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 il Concessionario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'articolo 49 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Pertanto, nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplinato dall'articolo 10 lettera b) del D.P.R. n. 602 del 1973, consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che
6 viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di titolo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quindi, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate, ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coattiva, occorre verificare se nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento impugnata e la cartella di pagamento presupposta siano state o meno precedute, nella sequenza procedimentale che ha condotto alla loro notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
L'intimazione di pagamento notificata a e avverso la quale la Parte_1
stessa ha proposto opposizione attiene alla cartella di pagamento n.
09220190008983984001, che è relativa al ruolo avente ad oggetto il credito vantato da nei confronti Controparte_1
dell'attuale opponente in virtù della escussione della garanzia di fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 in seguito all'inadempimento dell'obbligo di restituzione della somma erogata in favore della società beneficiaria con contratto di mutuo chirografario stipulato fra la società (già Controparte_3 Parte_2
e (si vedano l'intimazione di pagamento prodotta nel
[...] Controparte_4
fascicolo di parte opponente e i documenti prodotti sub 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nel fascicolo di parte dell'Ente impositore).
7 che, in seguito Controparte_1
all'inadempimento della società debitrice principale, ha proceduto al pagamento della somma dovuta in favore di e si è surrogata al creditore ai Controparte_4
sensi dell'articolo 1203 c.c., ha proceduto all'iscrizione a ruolo a carico del fideiussore, avvalendosi della procedura di riscossione Parte_1
esattoriale per il recupero della somma corrisposta in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto ex lege, in quanto gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.
Sulla questione relativa alla possibilità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale ad opera del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore e si è surrogato allo stesso senza la previa acquisizione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale si sono registrati nel tempo fra i Giudici di merito due orientamenti contrapposti.
Sul presupposto che in seguito alla surroga del gestore del Fondo di Garanzia nella posizione del creditore mutuante si verificasse un mero fenomeno successorio nell'obbligazione originaria e, pertanto, venisse in rilievo un rapporto di natura privatistica, un primo orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito individua il quadro normativo di riferimento nell'articolo
21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, aventi causa in rapporti di diritto privato, prevedendo che le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva ed esclude che la disciplina di carattere generale dettata dalla suddetta norma per la riscossione delle entrate patrimoniali aventi causa in rapporti di diritto privato possa trovare deroga nel caso del credito vantato dal Fondo di Garanzia nei confronti del debitore principale e del fideiussore nella norma dettata dall'articolo 9 del Decreto
8 legislativo n. 123 del 1998 (Revoca dei benefici e sanzioni), ritenendo che se è vero che il comma 5 dell'articolo 9 prevede che per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente Decreto legislativo sono preferiti a qualsiasi titolo di prelazione e che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del d.p.r. n. 43 del 1988, è anche vero che sul piano letterale l'esplicito riferimento contenuto al comma 5 alle restituzioni di cui al comma 4 - che sono quelle che trovano il proprio fondamento in un provvedimento di revoca, riconducibile all'assenza originaria dei requisiti in capo al beneficiario o ad azioni e fatti sopravvenuti addebitabili all'impresa beneficiaria - induce a ritenere che il ricorso alla procedura esattoriale ivi previsto sia circoscritto all'ipotesi di revoca del beneficio e di esercizio della conseguente condicio indebiti e non possa essere esteso al caso di mero inadempimento ad opera del debitore principale dell'obbligo di restituire le rate del mutuo garantito ai sensi della legge n. 662 del
1996, e che non sia idoneo ad introdurre una deroga alla regola generale dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 - deroga che deve essere necessariamente esplicita - neanche il richiamo alla procedura di riscossione coattiva esattoriale per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite del
Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge n. 662 del
1996 contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, posto che la suddetta norma si limita a disporre che al recupero del suddetto credito si proceda mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, prevedendo, pertanto, il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo quale alternativa alle procedure ordinarie di recupero del credito senza attribuire in modo espresso alla surroga in favore del Fondo di Garanzia efficacia di titolo per l'iscrizione a ruolo in deroga alla norma di carattere generale dettata per la riscossione esattoriale di
9 entrate di natura privatistica, laddove in tutti i casi in cui il legislatore ha inteso prevedere siffatta deroga lo ha fatto in modo esplicito, come nel caso dell'articolo
24 comma 32 della legge n. 449 del 1997, che, nell'ottica di agevolare le procedure di recupero delle somme erogate a titolo di sovvenzione in caso di declaratoria di decadenza del beneficiario dalle agevolazioni disposte dal
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di incentivi all'impresa riconosce espressamente efficacia di titolo, per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del d.p.r. n. 43 del 1988 degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni, al provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Secondo un'altra opzione ermeneutica, fatta propria di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto incentrato sulla valorizzazione della funzione svolta dalla garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del 1996 di pubblica utilità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive -, per effetto della surroga del gestore del Fondo di Garanzia al soggetto finanziatore in seguito al pagamento eseguito in suo favore in adempimento dell'obbligo ex lege nascente dalla garanzia non si determina il subentro del solvens nell'obbligazione originaria, che trovava la propria fonte in un rapporto paritetico di natura privatistica, ma sorge in capo al gestore un credito restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, in quanto finalizzato non al recupero del credito di diritto comune nascente dal finanziamento originario, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità dello stesso Fondo, sicchè è consentito il ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 nei confronti del debitore principale e nei
10 confronti dei fideiussori (Corte di cassazione n. 1005 del 2023 e nello stesso senso
Corte di cassazione n. 6508 del 2020 e Corte di cassazione n. 9657 del 2024).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, in adesione al recente indirizzo interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui è stato intimato il pagamento all'opponente con la notifica della intimazione di pagamento impugnata, nonostante il gestore del Fondo di
Garanzia non si sia previamente munito di un titolo esecutivo, dal momento che nella suddetta qualità, ha Controparte_1
proceduto ad attivare la procedura di riscossione esattoriale con l'iscrizione a ruolo e la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione dopo aver soddisfatto, in virtù della garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del
1998, la pretesa creditoria vantata da nei confronti della società Controparte_4
debitrice principale in relazione alla quale aveva prestato Parte_1
garanzia personale e dopo aver acquistato, pertanto, nei confronti del debitore principale e del fideiussore un credito restitutorio di natura pubblicistica rientrante nella previsione dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015.
Ne consegue che l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento impugnata sul presupposto del difetto di un titolo esecutivo che consentisse all'Ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo e all'Agente della riscossione di agire esecutivamente deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra Parte_1
e ritiene questo
[...] Controparte_1
Giudice che - in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente fra i
11 Giudici di merito sull'interpretazione della norma dettata dall'articolo 9 del
Decreto legislativo n. 123 del 1998 e dall'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del
2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, su cui soltanto di recente si è consolidato l'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità
- ricorra il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni previsto dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., così come riformulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare.
Invece, nei rapporti fra l'opponente e la Controparte_2
mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 18-11-2024, da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
12 - rigetta l'opposizione;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra e Parte_1
Controparte_1
- nulla per le spese nei rapporti fra l'opponente e Controparte_2
.
[...]
Potenza, 8-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella RE
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4375/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Villani e dall'avv. Parte_1
IL PA in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio del primo domiciliata;
- OPPONENTE -
E
in persona del procuratore Controparte_1
speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Iliceto in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- OPPOSTO -
NONCHE'
1 in persona del rappresentante legale;
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 18-11-2024 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di , in
[...] Controparte_2
qualità di Agente per la riscossione per la Provincia di Potenza, e di
[...]
quale Ente impositore, al fine di ottenere Controparte_1
in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 09220249006866119000 con la quale le era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 409.094,19 in virtù della cartella di pagamento n. 09220190008983984001 e nel merito l'accertamento della nullità della intimazione di pagamento impugnata in relazione alla cartella presupposta per inesistenza di un titolo esecutivo ex lege.
In particolare, l'opponente allegava a fondamento dell'opposizione che:
2 - , in qualità di Agente della riscossione per la Controparte_2
Provincia di Potenza, le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
092202490006866119000, con la quale le aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 409.094,19, di cui euro 408.716,51 per capitale, euro 371,80 per interessi ed euro 5,88 per diritti di notifica, in virtù della cartella di pagamento n. 09220190008983984001 relativa a revoca contributo concesso nell'anno 2019 e asseritamente notificata in data 31-1-2020;
- l'intimazione di pagamento impugnata in relazione alla cartella di pagamento presupposta doveva ritenersi affetta da nullità, in quanto l'Ente impositore aveva proceduto all'iscrizione a ruolo del credito vantato nei suoi confronti in difetto di un valido titolo esecutivo;
- infatti, nella cartella di pagamento impugnata era richiesto il pagamento della somma corrisposta al soggetto finanziatore in seguito alla escussione della garanzia di Fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 prestata dalla
[...]
a beneficio di un Istituto di credito a Controparte_1
garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla società finanziata in relazione al quale aveva prestato garanzia Parte_1
personale;
- venendo in rilievo un rapporto di natura privatistica, l'iscrizione a ruolo presupponeva la previa formazione di un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, titolo esecutivo che nel caso di specie difettava;
- per tale ragione, l'intimazione di pagamento impugnata doveva ritenersi nulla, difettando in capo all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
3 Alla luce di tali premesse, l'opponente chiedeva in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'esecutorietà della intimazione di pagamento impugnata in relazione alla suddetta cartella presupposta e nel merito chiedeva che venisse accertata la nullità della stessa intimazione di pagamento per difetto di un titolo esecutivo ex lege.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10-2-2025 si costituiva in giudizio che chiedeva in Controparte_1
via preliminare la riunione con altro procedimento connesso iscritto al n.
2814/2024 R.G. pendente davanti ad altro magistrato e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata anche per difetto del presupposto cautelare e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che l'iscrizione a ruolo per il recupero del credito vantato nei confronti del debitore principale e dei fideiussori a titolo di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite del Fondo di garanzia era previsto dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 e dall'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, e che l'operatività della norma dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 era esclusa dalla natura pubblicistica che doveva essere riconosciuta al rapporto intercorrente fra il gestore del Fondo per le piccole e medie imprese e il debitore con i suoi fideiussori in considerazione della funzione di incentivazione delle attività produttive svolta dalla garanzia.
non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_2
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata formulata dall'opponente, nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e in seguito all'assegnazione dei termini di cui all'articolo
4 189 c.p.c. richiamato dall'articolo 281 quinquies c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Settembre 2025, la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare appare opportuno procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da al fine di valutarne Parte_1
l'ammissibilità sotto il profilo della tempestività.
Anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo.
Tanto premesso, dal momento che l'opponente ha sollevato contestazioni inerenti all'an della pretesa creditoria, contestando il diritto dell'Agente della riscossione e dell'Ente impositore di procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo del difetto di un valido titolo esecutivo, l'opposizione proposta deve essere ricondotta al paradigma dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex articolo 615 primo comma c.p.c., che è proponibile senza limiti temporali.
Quanto al merito, appare opportuno premettere che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal d.p.r. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura
5 del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimento degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici.
Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costituisce il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 e la cui formazione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della somma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto
-, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono strumentali a fare pressione sul debitore affinchè adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 il Concessionario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'articolo 49 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Pertanto, nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplinato dall'articolo 10 lettera b) del D.P.R. n. 602 del 1973, consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che
6 viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di titolo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quindi, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate, ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coattiva, occorre verificare se nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento impugnata e la cartella di pagamento presupposta siano state o meno precedute, nella sequenza procedimentale che ha condotto alla loro notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
L'intimazione di pagamento notificata a e avverso la quale la Parte_1
stessa ha proposto opposizione attiene alla cartella di pagamento n.
09220190008983984001, che è relativa al ruolo avente ad oggetto il credito vantato da nei confronti Controparte_1
dell'attuale opponente in virtù della escussione della garanzia di fondo pubblico ex legge n. 662 del 1996 in seguito all'inadempimento dell'obbligo di restituzione della somma erogata in favore della società beneficiaria con contratto di mutuo chirografario stipulato fra la società (già Controparte_3 Parte_2
e (si vedano l'intimazione di pagamento prodotta nel
[...] Controparte_4
fascicolo di parte opponente e i documenti prodotti sub 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nel fascicolo di parte dell'Ente impositore).
7 che, in seguito Controparte_1
all'inadempimento della società debitrice principale, ha proceduto al pagamento della somma dovuta in favore di e si è surrogata al creditore ai Controparte_4
sensi dell'articolo 1203 c.c., ha proceduto all'iscrizione a ruolo a carico del fideiussore, avvalendosi della procedura di riscossione Parte_1
esattoriale per il recupero della somma corrisposta in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto ex lege, in quanto gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.
Sulla questione relativa alla possibilità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale ad opera del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore e si è surrogato allo stesso senza la previa acquisizione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale si sono registrati nel tempo fra i Giudici di merito due orientamenti contrapposti.
Sul presupposto che in seguito alla surroga del gestore del Fondo di Garanzia nella posizione del creditore mutuante si verificasse un mero fenomeno successorio nell'obbligazione originaria e, pertanto, venisse in rilievo un rapporto di natura privatistica, un primo orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito individua il quadro normativo di riferimento nell'articolo
21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, aventi causa in rapporti di diritto privato, prevedendo che le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva ed esclude che la disciplina di carattere generale dettata dalla suddetta norma per la riscossione delle entrate patrimoniali aventi causa in rapporti di diritto privato possa trovare deroga nel caso del credito vantato dal Fondo di Garanzia nei confronti del debitore principale e del fideiussore nella norma dettata dall'articolo 9 del Decreto
8 legislativo n. 123 del 1998 (Revoca dei benefici e sanzioni), ritenendo che se è vero che il comma 5 dell'articolo 9 prevede che per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente Decreto legislativo sono preferiti a qualsiasi titolo di prelazione e che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del d.p.r. n. 43 del 1988, è anche vero che sul piano letterale l'esplicito riferimento contenuto al comma 5 alle restituzioni di cui al comma 4 - che sono quelle che trovano il proprio fondamento in un provvedimento di revoca, riconducibile all'assenza originaria dei requisiti in capo al beneficiario o ad azioni e fatti sopravvenuti addebitabili all'impresa beneficiaria - induce a ritenere che il ricorso alla procedura esattoriale ivi previsto sia circoscritto all'ipotesi di revoca del beneficio e di esercizio della conseguente condicio indebiti e non possa essere esteso al caso di mero inadempimento ad opera del debitore principale dell'obbligo di restituire le rate del mutuo garantito ai sensi della legge n. 662 del
1996, e che non sia idoneo ad introdurre una deroga alla regola generale dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 - deroga che deve essere necessariamente esplicita - neanche il richiamo alla procedura di riscossione coattiva esattoriale per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite del
Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge n. 662 del
1996 contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, posto che la suddetta norma si limita a disporre che al recupero del suddetto credito si proceda mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, prevedendo, pertanto, il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo quale alternativa alle procedure ordinarie di recupero del credito senza attribuire in modo espresso alla surroga in favore del Fondo di Garanzia efficacia di titolo per l'iscrizione a ruolo in deroga alla norma di carattere generale dettata per la riscossione esattoriale di
9 entrate di natura privatistica, laddove in tutti i casi in cui il legislatore ha inteso prevedere siffatta deroga lo ha fatto in modo esplicito, come nel caso dell'articolo
24 comma 32 della legge n. 449 del 1997, che, nell'ottica di agevolare le procedure di recupero delle somme erogate a titolo di sovvenzione in caso di declaratoria di decadenza del beneficiario dalle agevolazioni disposte dal
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di incentivi all'impresa riconosce espressamente efficacia di titolo, per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del d.p.r. n. 43 del 1988 degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni, al provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Secondo un'altra opzione ermeneutica, fatta propria di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto incentrato sulla valorizzazione della funzione svolta dalla garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del 1996 di pubblica utilità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive -, per effetto della surroga del gestore del Fondo di Garanzia al soggetto finanziatore in seguito al pagamento eseguito in suo favore in adempimento dell'obbligo ex lege nascente dalla garanzia non si determina il subentro del solvens nell'obbligazione originaria, che trovava la propria fonte in un rapporto paritetico di natura privatistica, ma sorge in capo al gestore un credito restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, in quanto finalizzato non al recupero del credito di diritto comune nascente dal finanziamento originario, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità dello stesso Fondo, sicchè è consentito il ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 123 del 1998 nei confronti del debitore principale e nei
10 confronti dei fideiussori (Corte di cassazione n. 1005 del 2023 e nello stesso senso
Corte di cassazione n. 6508 del 2020 e Corte di cassazione n. 9657 del 2024).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, in adesione al recente indirizzo interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui è stato intimato il pagamento all'opponente con la notifica della intimazione di pagamento impugnata, nonostante il gestore del Fondo di
Garanzia non si sia previamente munito di un titolo esecutivo, dal momento che nella suddetta qualità, ha Controparte_1
proceduto ad attivare la procedura di riscossione esattoriale con l'iscrizione a ruolo e la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione dopo aver soddisfatto, in virtù della garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 del
1998, la pretesa creditoria vantata da nei confronti della società Controparte_4
debitrice principale in relazione alla quale aveva prestato Parte_1
garanzia personale e dopo aver acquistato, pertanto, nei confronti del debitore principale e del fideiussore un credito restitutorio di natura pubblicistica rientrante nella previsione dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015.
Ne consegue che l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento impugnata sul presupposto del difetto di un titolo esecutivo che consentisse all'Ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo e all'Agente della riscossione di agire esecutivamente deve essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra Parte_1
e ritiene questo
[...] Controparte_1
Giudice che - in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente fra i
11 Giudici di merito sull'interpretazione della norma dettata dall'articolo 9 del
Decreto legislativo n. 123 del 1998 e dall'articolo 8 bis del decreto-legge n. 3 del
2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015, su cui soltanto di recente si è consolidato l'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità
- ricorra il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni previsto dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., così come riformulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare.
Invece, nei rapporti fra l'opponente e la Controparte_2
mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 18-11-2024, da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
12 - rigetta l'opposizione;
- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra e Parte_1
Controparte_1
- nulla per le spese nei rapporti fra l'opponente e Controparte_2
.
[...]
Potenza, 8-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella RE
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