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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 13.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' , CP_1 Controparte_2 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4862/2022 R.g. avente ad oggetto: impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Alfieri ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrenti
E in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Cerrone ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2022 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176202200001903000, notificatale in data
26.08.2022, relativa all'omesso versamento di contributi I.V.S. portati dai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120130014744539000 di € 1.227,90 emesso per il presunto mancato
Pag. 1 di 4 versamento di contributi IVS per l'anno 2012;
2) avviso di addebito n. 37120140004904516000 di € 1.227,05 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2013;
3) avviso di addebito n. 37120140011406125000 di € 1.265,63 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2014;
4) avviso di addebito n. 37120150008035965000 di € 2.489,74 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2014;
5) avviso di addebito n. 37120160016347926000 di € 4.834,69 emesso per il presunto omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2015;
6) avviso di addebito n. 37120170011492501000 di € 4.727,28 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2016;
7) avviso di addebito n. 37120180008636265000 di € 3.474,01 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2017;
8) avviso di addebito n. 37120180022417451000 di € 2.283,51 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2017 - 2018;
9) avviso di addebito n. 37120190008625332000 di € 2.261,01 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2018.
10) avviso di addebito n. 37120190020842191000 di € 2.208,43 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2019;
11) avviso di addebito n. 37120210007365952000 di € 3.485,25 emesso per il presunto mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2019.
Ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dei convenuti a richiedere il pagamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito sottesi all'impugnata CP_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché l'illegittimità della comunicazione poiché iscritta a ruolo nonostante un debito inferiore ad € 20.000,000 ai sensi del d.l. 16/2015, convertito in L.
44/2012, che ha modificato il DPR 602/1973.
Ha chiesto, dunque, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituendosi in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_ in fatto e in diritto. L' ha altresì evidenziato che parte istante ha aderito alla definizione agevolata.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
La parte ricorrente, alla scorsa udienza, ha rappresentato di aver già pagato gli importi di cui agli avvisi di addebito nr. 37120130014744539000, 37120140004904516000, 37120140011406125000 e nr.
Pag. 2 di 4 37120150008035965000, mentre con riferimento a quelli recanti nr. 37120160016347926000,
371201700114925011000, 37120180008636265000, 37120180022417451000, 37120190008625332000,
37120190020842191000, 37120210007365952000 ha chiesto un rinvio per verificare l'effettivo pagamento.
In sede di note di trattazione per la odierna udienza, la parte ricorrente ha rappresentato che è in corso il pagamento in virtù della definizione agevolata.
È noto che in caso di definizione agevolata la parte ricorrente, secondo la disposizione normativa si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti e, nel caso in esame, l'istante già in data 23.10.2024 depositava atto di rinuncia all'azione (cfr. fasc. tel.).
Orbene, la rinuncia alla azione comporta la definitiva dismissione delle situazioni soggettive di carattere sostanziale di cui si è chiesto riconoscimento e, pertanto, la evidenziata sopravvenienza, determinando il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, elide in capo alle stesse ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez.
Lav., nr. 3476/2002; Cass., Sez. Lav. nr. 2268/1999) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi
Pag. 3 di 4 prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Come già evidenziato, il procuratore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'azione sottoscritto dalla sig.ra . Parte_1
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalle parti ricorrenti determina la cessazione della materia del contendere
(v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto.
Attesa la natura della pronuncia, appare equo compensare tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 13.05.2022 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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