Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui il mutamento di giurisprudenza ha investito le conseguenze processuali - nullità assoluta insanabile in luogo della nullità a regime intermedio - della mancata traduzione all'udienza dell'imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2012, n. 18715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18715 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2012
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 643
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 41923/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NI nato il [...];
avverso la sentenza 16 giugno 2011 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NI ZZ ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 16 giugno 2011 della Corte di appello di Milano, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, giusta sentenza 27 maggio 2010, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2007, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.627 c.p.p., comma 4 ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi B7, C4, C5, C6, D 12 e D 29 nella misura di anni tre e mesi nove e giorni 10 di reclusione e Euro 1.220,00 di multa, sostituita l'interdizione perpetua dai PPUU con quella temporanea con revoca l'interdizione legale durante la pena. Conferma nel resto. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento ai capi B7, C4, C5, C6, D12, D29, in punto afferente alla nullità del decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per essere avvenuta la notifica in luogo diverso da quello ove l'imputato aveva eletto domicilio, con conseguente nullità dell'impugnata sentenza.
Rileva il ricorso che l'ZZ con l'impugnata sentenza, emessa in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte, è stato condannato alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione in ordine a svariati episodi di truffa di cui uno solo consumato. In data 27 maggio 2010 infatti la 2^ sezione della Suprema Corte di Cassazione annullava senza rinvio l'impugnata sentenza con riferimento ad una serie di reati ritenuti prescritti (D6, D7, B1, B2, B3, B3, D1, D2, D33, D5, C2, B4, D20, D8, B5, D10, D11, D9, D25) ed annullava con rinvio con riferimento ai rimanenti reati per una nuova determinazione della pena (B7, C4, C5, C6, D12, D29). La prima udienza del giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello di Milano, celebratasi in data 1 dicembre 2010, veniva rinviata a causa della nullità della notifica ad uno dei difensori per mancato rispetto del termine a comparire;
l'udienza veniva dunque rinviata al 9 febbraio 2011.
L'altro difensore chiedeva il rinvio di tale udienza, stante l'imminente celebrazione dell'udienza originata dal ricorso ex art.625 bis c.p.p. avverso la sentenza 27 maggio 2010 dalla Suprema Corte
e comunque contestualmente eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta nei confronti dell'imputato, atteso che essa era stata disposta in Marina di Ravenna Via IV Novembre n. 69/d anziché nel domicilio eletto in Marina di Ravenna Via IV Novembre n. 69/c.
L'imputato infatti nell'atto di ricorso per Cassazione, depositato personalmente il 19 novembre 2009, presso la Cancelleria del Tribunale di Rimini, aveva eletto domicilio in Marina di Ravenna Via IV Novembre n. 69/c.
Con ordinanza, che il ricorso definisce immotivata, la Corte milanese all'udienza del 9 febbraio 2011, nulla opponendo la difesa, dichiarava la contumacia dell'imputato nei termini che seguono: "La Corte letta l'istanza di rinvio, ritenuto opportuno accoglierla, rinvia all'udienza del 29 aprile 2011, previa dichiarazione di contumacia dell'imputato ZZ NI, ritualmente citato. Senza avvisi".
Tanto premesso, il ricorrente conclude sostenendo che la variazione dell'elezione di domicilio (dal precedente n.69/d, al n.69/c) compiuta nell'atto di ricorso per Cassazione, sottoscritto e depositato in cancelleria da lui personalmente in data 19.11.09, sia assolutamente idonea ed efficace ai sensi dell'art. 162 c.p.p.. Il motivo è infondato attesa la correttezza della declaratoria di contumacia pronunciata dalla Corte di appello.
Invero, al di là dell'indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, che fa riferimento a Marina di Ravenna Via IV Novembre n. 69/d, anziché nel mutato n. 69/c. risulta che in concreto l'ufficiale giudiziario ha regolarmente notificato l'atto, considerato che consta, dalla cartolina redatta, che l'atto "è stato inserito in cassetta della corrispondenza dello stabile in indirizzo", corrispondente al nominativo dell'ZZ, cassetta collocata alla medesima Via IV novembre al civico n. 69. La doglianza va quindi respinta.
Con un secondo motivo si deduce quanto ai capi sub B7, C4, C5, D12, D29, vizio di motivazione sulla determinazione della sanzione e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità atteso che la corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla gravità dei fatti attribuiti all'imputato, tarando di conseguenza i singoli aumenti in continuazione ed escludendo la possibilità di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo ai precedenti penali, gravi e specifici del ricorrente.
Con un terzo motivo si lamenta, con riferimento ai capi B7, C4, C5, C6, D12, D29, erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p., commi 3 e 4, in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 627 c.p.p., comma 4 e per l'effetto art. 628 c.p.p., comma 2 nullità
dell'impugnata sentenza.
Le doglianze, che ripetono eccezioni e deduzioni formulate avanti alla corte distrettuale, la quale ha sul punto fornito ampia, corretta e condivisibile risposta, non possono essere accolte. Nella specie, la decisione 27 maggio 2010 della 2^ sezione penale di questa Corte, di annullamento parziale con rinvio, aveva stabilito il principio di diritto secondo cui quella lamentata LLZZ (omessa traduzione dell'imputato all'udienza preliminare) costituiva una nullità a regime intermedio, non deducibile ai sensi dell'art.182 c.p.p. da chi aveva concorso a darvi causa;
le S.U. invece, con successiva decisione in data 24 giugno 2010, n. 35399/2010, hanno diversamente statuito che la mancata traduzione all'udienza, dell'imputato detenuto, che ne abbia fatto richiesta, integra una nullità assoluta insanabile.
Il difensore ha quindi sostenuto che il rilevato mutamento di orientamento giurisprudenziale, a livello di S.U., su di un punto che era stato deciso dal giudice di legittimità, imporrebbe al giudice di rinvio di tener conto della sopravvenuta variazione interpretativa negli stessi termini di quanto avviene per una modifica legislativa. La doglianza, come già detto, è infondata, anche a fronte della corretta ed ampia argomentazione della Corte di appello milanese. La regola, fissata dalle Sezioni Unite, con la sentenza 4460/1994 (Rv. 196893 Cellerini ed altri), per la quale l'obbligo del giudice di rinvio, di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione, per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, è assoluto ed inderogabile, anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza, non ha alcun motivo per essere considerata superata.
Va quindi ribadito che il giudice di rinvio deve adeguarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, successivamente a tale sentenza, vi siano stati mutamenti giurisprudenziali, sia pure al più alto livello di giurisdizione ed in relazione a contrasti sull'interpretazione della norma utilizzata dal giudice dell'annullamento (cass. pen. sez. 5, 25490/2002 Rv. 222424 conforme, 5690/1995 Rv. 203066).
Invero la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle sezioni unite, che si pronunciano ex art. 618 cod. proc. pen., assolve per legge ad una specifica funzione nomofilattica, ma non assurge mai, nel nostro sistema;
al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e, soprattutto non può modificare la regiudicata, che si è già perfezionata sul punto di diritto, deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628 c.p.p.. Infatti, per consolidata giurisprudenza il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del giudice è sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, ed acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie (cass. pen. sez. 3, 12947/1998 Rv. 212423); non a caso nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte ne' rilevate neppure le cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (cass. pen. sez. 5, 10624/2009 Rv. 242980; cass. pen. sez. 5, 4115/2010 Rv. 246099). A tale regola fa doverosa eccezione la sopravvenuta - e ben diversa - "sentenza della Corte di Giustizia europea" che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 9028/2011 Rv. 249680) Infine, bene è stata ritenuta manifestamente infondata la deduzione della illegittimità costituzionale dell'art. 627 c.p.p., comma 4, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che non possano rilevarsi nel giudizio di rinvio vizi del precedente procedimento di cassazione conclusosi con la sentenza di annullamento.
La pronuncia di annullamento con rinvio, come ogni altra sentenza della Corte di Cassazione, costituisce atto di valore definitivo, che opera quindi la sanatoria di tutte le nullità verificatesi fino a quel momento: tanto deriva dal sistema adottato dalla Costituzione di porre, con l'art. 111, la Corte di Cassazione a vertice di ogni autorità giudiziaria, collocazione organica di cui l'inoppugnabilità delle decisioni è necessario corollario (cfr. sul punto: cass. pen. sez. 6, 1395/1995 Rv. 201185). Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012