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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/10/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 735/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 [...]
– CF Parte_2 P.IVA_1
(nonché ) Controparte_1
Difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
OPPONENTE
C/
Controparte_2
– CF ,
[...] P.IVA_2
difesa dall'Avv. Paolo Valentino Sisti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28 St. Lav.
CONCLUSIONI
L'Avvocatura dello Stato per gli opponenti conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e domanda, in accoglimento della presente opposizione, respingere l'avverso ricorso ex art. 28 St. Lav. perché totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare il carattere non antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione della giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge”
L'Avv. Paolo Valentino Sisti per l'opposta conclude: “Voglia il Tribunale di
Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro rigettare l'opposizione proposta dal
al decreto ex art. 28 n.1423/2024 reso il 03.12.2024 dal Parte_1
Tribunale di Lanciano Sez. Lavoro nel proc. n. 397/2024 R.G.L. e per l'effetto confermare la decisione assunta in fase sommaria dal Tribunale di Lanciano e quindi accogliere il ricorso ex art. 28 Stat. Lavoratori promosso dalla
[...]
Controparte_2
e dichiarare l'antisindacalità delle condotte del
[...] [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. e della
[...] [...]
in persona del Direttore p.t. per l'omessa attuazione e la Controparte_1 violazione degli art.3 co.7 e art. 8 co. 4 e 5 dell'Accordo Quadro Nazionale Corpo di
Polizia Penitenziaria e la violazione dell'accordo regionale del 04.10.2019 punti 1, 2,
3, 4 e per l'omessa attuazione della delibera n.17/2023 della Commissione Arbitrale
Regionale. Con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla cessazione delle condotte antisindacali ed illegittime ed alla rimozione degli effetti, con ordine di astenersi in futuro dal reiterare medesime e simili condotte. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il provvedimento gravato, in accoglimento del ricorso ex art. 28 St. Lav. della
Cont Segreteria Generale PA., ha dichiarato l'antisindacalità del comportameto del e della (in persona Parte_1 Controparte_1
del Direttore) per violazione degli artt. 3 e 8 dell'Accordo Quadro Nazionale del
Corpo di Polizia Penitenziaria (sulla articolazione dei turni di servizio), della delibera 17/2023 della Commissione Arbitrale Regionale e dell'accordo
Regionale del 4.10.2019, ordinando all'amministrazione interessata la cessazione delle condotte antisindacali e la rimozione dei loro effetti.
Avverso detto provvedimento è stata proposta opposizione dal Parte_1
e dalla Casa Circondariale di sulla base dei seguenti motivi:
[...] CP_1
Insussistenza di una effettiva violazione dell'accordo quadro nazionale della Polizia Penitenziaria (e del conseguente accordo regionale del
2019), in quanto, in base all'art. 40 del Testo Unico del Pubblico
Impiego, l'amministrazione ha il potere di disciplinare le materie sulle quali non è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali fino al raggiungimento di tale accordo;
in sostanza, secondo parte opponente, non vi è un obbligo di disciplinare contrattualmente la materia oggetto del presente giudizio (cd. doppio turno), ma solo di adottare il metodo della contrattazione, salvo il potere di provvedere in via provvisoria unilateralmente fino alla definizione contrattuale della disciplina della materia oggetto di tale contrattazione.
Numerosi sono stati i tentativi della direzione della Casa Circondariale
di per trovare una soluzione al problema della riorganizzazione CP_1
dei turni, attraverso numerosi incontri con le organizzazioni sindacali,
le quali hanno sempre manifestato una opposizione preconcetta ed ostruzionistica alle proposte dell'Amministrazione; in particolare, nel corso degli anni 2023-2024 la difesa degli opponenti documenta la convocazione delle organizzazioni sindacali per 7 incontri (dal 31.1.2023
al 28.5.2024)
Sebbene nel corso di tali incontri non vi sia stato alcun accordo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, nessuna di quese ultime (ad eccezione di ) ha ritenuto antisindacale la condotta CP_4
della direzione della Casa Circondariale, anche perché in ciascuna delle riunioni sono state avanzate delle concrete proposte organizzative del personale e dei carichi di lavoro. Assenza di programmazione dei cd. doppi turni, che sono realizzati dai dipendenti su base esclusivamente volontaria ed a fronte di esigenze impreviste
Assenza di lesività della condotta dell'amministrazione rispetto agli interessi del sindacato, pur se in contrasto con la decisione della
Commissione arbitrale regionale
La difesa della , nel riportarsi alle argomentazioni del proprio originario CP_4
ricorso, sottolinea in particolare che la determinazione unilaterale del doppio turno di servizio ad opera del Direttore della Casa Circondariale di è CP_1
stata posta in essere senza alcuna preventiva consultazione delle associazioni sindacali, in spregio della delibera del 12.5.2023 della Commissione Arbitrale
Regionale e disattendendo anche le indicazioni operative del Commissario Ad
Acta nominato dal Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise (nominato nella persona del Direttore della Casa Circondariale di Teramo) volte a ridurre i turni del personale da 8 a 6 ore, indicazioni peraltro ritenute a loro volta insufficienti dall'organizzazione sindacale opposta (che faceva presente l'insufficienza delle indicazioni fornite dal Commissario con propria nota dell'11.3.2024). La difesa di parte opposta deduce inoltre, a confutazione delle avverse argomentazioni, che:
Al personale della polizia penitenziaria (appartenente alle Forze di Polizia
di Stato) non si applica l'art. 40 del Testo Unico del Pubblico Impiego
(D.Lvo 165/2001), e ciò in forza della specifica deroga contenuta nell'art. 3 del predetto Testo Unico
La carenza di personale esistente presso la Casa Circondariale di non giustifica di per sé l'assunzione di un atteggiamento CP_1
antisindacale, originando invece il preciso dovere del Parte_1
di assumere il personale che possa far fronte alle esigenze degli
[...]
istituti penitenziari nazionali
In relazione alla programmazione dei doppi turni di lavoro, si evidenzia che la Commissione Arbitrale Regionale (che ha stigmatizzato sul punto l'operato della Direzione della Casa Circondariale di ) è CP_1
deputata appunto a garantire l'applicazione degli accordi stipulati a livello regionale, tanto è vero che (come nel caso di specie) la decisione di tale organo è suscettibile di attuazione mediante la nomina di un
Commissario ad acta. Si deduce infine che il , pur contestando Parte_1 la decisione della Commissione Arbitrale Regionale, non l'ha impugnata presso la Controparte_5
§§§
Non vi è dubbio che da un punto di vista formale la decisione adottata dal
Direttore della Casa Circondariale di (ossia l'adozione di un CP_1
provvedimento che, in deroga a quanto disposto dall'art. 8 comma 4
dell'accordo nazionale quadro d'amministrazione per il Corpo di Polizia
Penitenziaria, e senza che sul punto si fosse formato un accordo in sede di contrattazione decentrata, fissava dei turni di servizio della durata di 8 ore,
anziché di 6, come prescritto dalla norma in esame) costituisca una violazione dell'accordo nazionale 2002-2005 (tuttora valido in assenza della formalizzazione di un nuovo accordo, sostitutivo del precedente), poiché la previsione di turni di lavoro di maggiore durata rispetto a quelli previsti nell'accordo quadro non poteva discendere da una decisione unilaterale dell'amministrazione, potendo conseguire esclusivamente al raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali in sede decentrata (come del resto rilevato anche dalla Commissione Arbitrale Regionale con delibera del
12.5.2023). Bisogna peraltro considerare la particolare situazione che ha originato l'emissione del provvedimento in questione, come risultante dalla documentazione versata in atti e dallo stesso testo della riunione tenutasi il
31.1.2023 (a seguito della nota critica delle organizzazioni sindacali del
3.12.2022 in relazione ad un provvedimento adottato autoritativamente dalla
Direzione della Casa Circondariale di nel precedente mese di CP_1
novembre che introduceva i turni di lavoro articolati su tre turni di 8 ore,
anziché i precedenti 4 turni di 6 ore), ossia:
La grave carenza di organico esistente presso la Casa Circondariale di
, circostanza più volte evidenziata dal Direttore del carcere con CP_1
numerose note inviate al Provveditorato Generale di , e Pt_2 Pt_2
(sin dall'8.4.2021, cui seguirono altre 4 note del medesimo Pt_2
tenore); tale carenza era riscontrata e confermata dallo stesso
Provveditorato nella propria nota del 22.2.2023 (che riconosceva come,
nell'ambito degli istituti penitenziari abruzzesi, a parte il carcere di
Sulmona, negli altri quattro fosse ravvisabile “un gap di carenza fra
dotazione organica e forza operativa presente sensibilmente superiore al
dato medio nazionale”) La relazione del Commissario ad acta nominato dalla stessa
Commissione Arbitrale Regionale al fine di dare esecuzione alla propria pronuncia: la d.ssa , infatti, sulla scorta della Parte_3
documentazione esaminata (e nonostante la forte presa di posizione assunta dalle organizzazioni sindacali a seguito della precedente riunione del 7.11.2023) confermava l'esistenza di gravi scoperture di organico e suggeriva il recupero di parte del personale da alcuni uffici
(matricola, comando e servizi) al fine di garantire (per un numero limitato di dipendenti) il turno normale di 6 ore.
Ma le considerazioni che precedono, in sé, sono irrilevanti ai fini della affermazione della sussistenza di una condotta antisindacale della
Direzione della Casa Circondariale di , antisindacalità che è insita CP_1
nel fatto che la decisione di tale Direzione è stata presa (nel mese di novembre 2022) senza alcuna preventiva consultazione con le rappresentanze sindacali e successivamente confermata in assenza del necessario consenso di queste ultime (posto che gli artt. 3 e 8 dell'Accordo
Quadro Nazionale del 2002-2005 non impongono un semplice obbligo di contrarre, ma una vera e propria riserva in favore della contrattazione decentrata ai fini di una diversa organizzazione dei turni di lavoro, nel caso di specie su 3 quadranti di 8 ore anziché su 4 quadranti di 6 ore); non vi è
dubbio pertanto che la condotta antisindacale lamentata è sicuramente sussistente, poiché ha privato le organizzazioni sindacali (tra cui la ricorrente ) del potere di decidere in ordine alla ripartizione dei turni CP_4
per il personale di Polizia Penitenziaria di . CP_1
Peraltro, gli sviluppi ulteriori della vicenda (quali documentati in atti) non consentono di ritenere una effettiva attualità della condotta antisindacale lamentata dall'organizzazione sindacale oggi opposta, se si considera quanto segue:
Già nel provvedimnto gravato si dava atto della circostanza che, con riferimento al mese di giugno 2024, vi fosse stata una programmazione dei turni del personale con articolazione dell'orario di servizio su quattro quadranti da sei ore (anziché su tre quadranti di otto ore)
La difesa opponente, attraverso l'allegato 20 (ossia la programmazione dei turni fino al mese di dicembre 2024) ha invece dimostrato che la predetta articolazione dei turni su quadranti di 6 ore si è
ulteriormente perpetuata nella restante parte dell'anno 2024 A fronte di tale copiosa documentazione, la difesa di parte opposta nulla ha replicato, ed anzi dalle produzioni della difesa di si CP_4
evince chiaramente che l'articolazione dei turni su 8 ore si è avuta solo fino al mese di maggio del 2024
Se si considera che la decisione del primo giudice è avvenuta in data
3.12.2024, vi sono chiari elementi per desumere che già al momento di tale ordinanza non fosse esistente il requisito della attualità della violazione denunciata, pur se agli atti vi è la prova che gli odierni opponenti non avevano integrato le proprie produzioni (con l'indicazione dei turni quantomeno per i mesi di luglio-agosto-
settembre-ottobre-novembre 2024) neanche con le proprie note autorizzate del 24.11.2024.
Poiché presupposto indefettibile per la concessione della tutela ex art. 28 St. Lav. è l'attualità della condotta o dei suoi effetti (cfr. ad es. Cass.
11741/2005), è evidente che sia al momento della emissione del provvedimento gravato che ancor più alla data odierna tale attualità deve ritenersi insussistente, in quanto i provvedimenti adottati dalla
Direzione della Casa Circondariale di si sono dispiegati da CP_1
novembre 2022 a dicembre 2023 ed hanno prodotto i propri effetti (programmazione dei turni di 8 ore) fino al mese di maggio 2024; se si considera che il ricorso introduttivo del giudizio a quo è stato depositato il 29.7.2024 (ossia quasi due mesi dopo l'ntervenuta cessazione di ogni effetto della lamentata condotta antisindacale) si ritiene che nessun provvedimento dichiarativo ed inibitorio (quale quello impugnato) possa essere in questa sede ribadito o confermato, essendo del tutto evidente che almeno dal mese di giugno 2024 non è stata posta in essere alcuna deliberazione o programmazione di turni, da parte della Direzione della
Casa Circondariale di , in violazione dell'accordo quadro del CP_1
4.10.2019, né si sono prodotti ulteriori effetti delle precedenti decisioni in tal senso (adottate a partire dal mese di novembre del 2022); sotto questo profilo, si ritiene che una decisione di censura ed inibizione del comportamento antisindacale del e della Parte_1
Direzione della Casa Circondariale di poteva essere utilmente CP_1
proposta nell'anno 2023 (all'esito dei numerosi incontri, aventi esito negativo, tra la Direzione del carcere di e le organizzazioni CP_1
sindacali) o al limite nei primi mesi del 2024 (quando le trattative erano ormai definitivamente fallite e prututtavia perdurava l'articolazione del servizio con il sistema dei doppi turni); avere atteso oltre un anno e mezzo dalla perpetrazione della denunciata condotta antisindacale, propronendo il relativo ricorso quando ormai ne erano definitivamente cessati gli effetti rende tale ricorso non più meritevole di accoglimento,
pur in presenza di una condotta antisindacale conclamata (come si evince anche dalla nota del Direttore del Carcere di CP_1
dell'11.5.2023, nella quale vi è una dichiarazione confessoria del fatto che non vi era stata contrattazione sindacale in merito ai cc.dd. doppi turni) ma che oramai deve ritenersi non più attuale né produttiva di effetti dannosi sul libero esercizio della libertà sindacale (e sulla futura determinazione di diversi turni di lavoro del personale della polizia penitenziaria di ). CP_1
L'opposizione proposta dal ( Parte_1 [...]
, Provveditorato di Parte_2 Parte_2
) e dalla deve essere quindi
[...] Controparte_1
accolta, con conseguente revoca del provvedimento impugnato;
quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di poterle integralmente compensare (per entrambe le fasi di giudizio), in quanto:
È indubbio che all'origine del presente giudizio vi sia una effettiva e concreta condotta antisindacale della Direzione della
[...] di (in certo modo determinata dalle gravi CP_1 CP_1
carenze di organico del personale presente in tale Istituto,
imputabile ad inerzia del Provveditorato Regionale del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sulle richieste del Direttore del Carcere), condotta che però era sicuramente venuta meno (da circa 2 mesi) al momento della presentazione del ricorso (e quindi, a maggior ragione, al momento dell'emissione della decisione impugnata)
La prova della mancanza di attualità della condotta antisindacale degli opponenti è stata fornita solo nell'ambito della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.
735/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Revoca il decreto del Giudice del Lavoro del 3.12.2024
Dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio
tra le parti Così deciso in Lanciano il 20.10.2025
Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA