TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 20 gennaio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3759/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida, n. 45, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giuseppe Campione, che la rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Barbara Renna, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 11.4.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatore di infermità tali da determinare una totale e permanente
1 inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore.
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della sig.ra , a Parte_1 percepire l'indennità di cui all'art. 1 della legge n° 18/80, a de-correre dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di competenze ed onorari, per entrambi le fasi del giudizio, da distrarsi in
favore dei suddetti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.1.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , Persona_2
specialista in medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette
2 valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla l. n. 18/80, sia dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta dalla seguente pluralità di patologie «Esiti di ictus cerebri per infarto rosso talamico-capsulare sinistro in vasculopatia cerebrale cronica, con emiparesi destra, disartria, disfagia, dolore neuropatico centrale, con disorientamento
e marcato decadimento cognitivo;
-Cardiopatia ischemico-ipertensiva, trattata con angioplastica ed impianto di Stent (2018); -AOCP (Arteriopatia Obliterante Cronica
Periferica) secondo stadio B;
-Spondiloartrosi, spondilolistesi, discopatie cervicali e lombari, coxoartrosi bilaterale, porosi del cingolo pelvico, gonartrosi dx, già sottoposta
ad artroprotesi a marcata incidenza funzionale;
-Diabete mellito in trattamento misto con retinopatia diabetica;
- Cambi posturali e deambulazione non possibili in autonomia».
Il CTU ha provveduto alla valutazione delle patologie riscontrate alla luce dell'esame obiettivo condotto e dei riscontri clinico-strumentali acquisiti, ritenendo che il complesso patologico rilevato riduca capacità e la validità del soggetto in modo totale e permanente al
100% (Cento%), con diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a norma della L.18/80.
Tale conclusione, del resto, è coerente con le risultanze dell'esame obiettivo, durante il quale il CTU ha riscontrato l'impossibilità di parte ricorrente di deambulare in autonomia e di eseguire in autonomia i cambi posturali.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di luglio 2024.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 l.
n. 18/1980 a partire dal mese di luglio 2024, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla
Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità'
civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento
3 della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a
sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici», riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010). CP_1
5. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono devono essere compensate integralmente, stante la reciproca soccombenza delle parti, per essere stato il requisito sanitario oggetto del presente giudizio riconosciuto a partire da data successiva a quella di introduzione del presente giudizio di opposizione.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- dichiara che è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa Parte_1
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani a partire dal mese di luglio 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 20 gennaio 2025
La giudice
Federica Porcelli
4