Articolo 2 della Legge 31 maggio 2024, n. 79
Articolo 1
Versione
2 luglio 2024
Art. 2. 1. All' articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz ». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 .
Note all'art. 2:
- Per l'articolo 2 della legge 20 dicembre 20212, n. 238 si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 si veda nelle note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 2 luglio 2024