Art. 7. Riscatto 1. La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.
2. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982 , il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 23 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
2. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982 , il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 23 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.