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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO NOEMI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N ° 5 88044 MARCELLINARA presso il difensore avv. BALSAMO NOEMI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICIARELLO Controparte_1 C.F._2 TA e dell'avv. POERIO DOMENICO () Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIALE KENNEDY 2/A CATANZARO presso il difensore avv. CICIARELLO TA
CONVENUTO/I
ER AM
, elettivamente domiciliato in via dell'Abbadia 40122 BOLOGNA Controparte_2 CP_3 presso il difensore avv. Controparte_2
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, richiedono che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al verbale d'udienza”
IL TRIBUNALE pagina 1 di 7 vista il ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato il 27 gennaio 2025 da Parte_2
contro
; Controparte_1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 28 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di sciogliere il matrimonio e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 14 gennaio 1998 nel Comune di Catanzaro e che dall'unione dei coniugi è nato il figlio , oggi di Per_1 anni 27, economicamente autosufficiente;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi;
visto il parere favorevole del P.M.
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di verbale di udienza del 28 ottobre 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si ritrascrivono:
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e Parte_2 [...]
intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare CP_1
2.1 Consenso ed oggetto:
La signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor che Controparte_1 Parte_2 accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che diviene così Parte_2 proprietario dell'intero): della casa di vacanza, costituita dall'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato
“Gruppo Uno”, sito nel Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, distinto con il numero “1D14”, composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, distribuiti tra il piano terra ed il piano primo, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, confinante con spazi condominiali, appartamento “1D13”, appartamento “1E20”, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Montepaone al foglio 18, p.lla 232 sub 6, c.da Cammari, piano T-1, ctg. A/3; cl. 2^, vani 5, R.C. euro 271,14.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale sotto la lettera “A” e da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
2.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto della dott.ssa Notaio in Catanzaro del 11 marzo 2010 repertorio n.150822 raccolta n.44088. Persona_2
Costituisce oggetto della cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto alla cedente con il predetto rogito relativamente al quale il signor , già Controparte_1 Parte_2 comproprietario, si dichiara edotto di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati. pagina 2 di 7 2.3 consistenza
La quota in oggetto viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze, ivi compreso la Costituzione di Vincoli Legali e la Convezione di Lottizzazione citata nell'atto di provenienza Notaio Per_2
2.4 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, essendo state cancellate le iscrizioni del mutuo e relativa ipoteca precedentemente al presente atto, per estinzione anticipata del mutuo avvenuta in data 24/5/2022.
2.5 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente , consapevole delle conseguenze penali Controparte_1 per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata realizzata in forza di concessione edilizia n.40 rilasciata dal Comune di Montepaone in data 19 maggio 1982.
La parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto del Controparte_1 presente atto, dichiara altresì che:
• il medesimo immobile è stato dichiarato abitabile dal Comune di Montepaone in data 22 dicembre 1982
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi, siano essi licenze, autorizzazioni, concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Montepaone non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
2.6 conformità catastale pagina 3 di 7 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 la cedente signora
[...] : CP_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 7 ottobre 1982 protocollo n.674 che sia allegano sub A)
- dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e Parte_2 della planimetria allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
2.7 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Calabria in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Controparte_1 Parte_2
Attestato di Prestazione Energetica, Protocollo n.771233 rilasciato in data 16 ottobre 2025 codice identificativo 7908125000234913 valido fino al 16 ottobre 2035 emesso dall'Arch. Persona_3 quale tecnico preposto e soggetto certificatore, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_2 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
2.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e Controparte_1 Parte_2
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonché a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è stato previsto un corrispettivo in denaro di €.13.000,00 (tredicimila/00) che viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a mezzo di pagina 4 di 7 assegno circolare di pari importo n.3307216986-08 emesso da Banca Intesa San Paolo in data 23.10.2025 beneficiario . Controparte_1
2.9 spese annesse e connesse all'immobile trasferito
Il signor dichiara e garantisce alla signora di essere in regola per Parte_2 Controparte_1 l'intero (in esecuzione degli accordi separativi) con il pagamento di ogni onere ordinario e straordinario relativo all'immobile oggetto di trasferimento, e si obbliga, comunque a sollevare la signora
[...]
da qualsivoglia obbligazione, dovuta per tasse, tributi, oneri condominiali, e quant'altro fino CP_1 ad oggi maturati anche se richiesti od iscritti a ruolo in epoca successiva, rimanendone l'esclusivo onerato dell'intero pagamento.
Il signor resta impegnato ad ottemperare per il 100% a qualsiasi spesa condominiale, e Parte_2 quant'altro relativi all'immobile, oggetto di trasferimento, sito in Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, anche di natura straordinaria che dovesse essere deliberata prima del trasferimento.
Il signor rinuncia, altresì, a qualsivoglia pretesa economica, nei confronti della signora Parte_2
, relativa ai ratei del mutuo cointestato, acceso sull'immobile predetto e interamente Controparte_1 finora da lui corrisposti alla Barclay BanK PlC, così come alle somme versate ai fini della sua anticipata estinzione avvenuta il 24 maggio 2022.
2.10 rinuncia all' ipoteca legale la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Controparte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor SE da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
2.11 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'emananda sentenza che pronuncerà lo scioglimento del matrimonio e darà atto del presente trasferimento immobiliare.
2.12 richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_2 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
2.13 spese dell'ausiliario
Compensi dell'ausiliario nominato dal Tribunale a carico del signor . Parte_2 osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. con ordinanza resa all'udienza del 3 luglio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento stesso, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 16 ottobre 2025);
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 5 di 7 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] l'1 Parte_2 maggio 1967, e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 14 gennaio 1998 nel Comune di Catanzaro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio a Catanzaro al n.4, parte 1 anno 1998;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catanzaro di procedere all'annotazione della sentenza;
c) ratifica gli accordi fra i coniugi e per l'effetto dà atto che lo scioglimento del matrimonio civile è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Nessun mantenimento dovrà essere erogato a favore del figlio , nato dalla loro unione in data Per_1 23 luglio 1998, essendo questo maggiorenne ed autosufficiente economicamente.
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e Parte_2 [...]
intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare: CP_1
La signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor che Controparte_1 Parte_2 accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che diviene così Parte_2 proprietario dell'intero): della casa di vacanza, costituita dall'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato
“Gruppo Uno”, sito nel Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, distinto con il numero “1D14”, composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, distribuiti tra il piano terra ed il piano primo, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, confinante con spazi condominiali, appartamento “1D13”, appartamento “1E20”, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Montepaone al foglio 18, p.lla 232 sub 6, c.da Cammari, piano T-1, ctg. A/3; cl. 2^, vani 5, R.C. euro 271,14.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza. la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Controparte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor SE da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'emananda sentenza che pronuncerà lo scioglimento del matrimonio e darà atto del presente trasferimento immobiliare.
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_2 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
3) I signori e , cointestatari presso il Banco di Napoli del deposito Controparte_1 Parte_2 amministrato n. 06949/90000/81161733, sul quale insistevano titoli azionari ordinari Telecom Italia per una quantità di 60.000 azioni, dichiarano di aver provveduto a svincolare i titoli sopra indicati e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. La Sig.ra presta il proprio consenso affinché il Sig. CP_1
possa procedere alla chiusura del C/C sul quale insisteva il deposito amministrato n. Pt_2 06949/90000/81161733.
pagina 6 di 7 4) I signori e , dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Controparte_1 Parte_2 di nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione del loro reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di avere, in tal modo e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito di comune accordo i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi insorti in ragione e costanza del matrimonio.
d) ordina al SE dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 29.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO NOEMI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N ° 5 88044 MARCELLINARA presso il difensore avv. BALSAMO NOEMI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICIARELLO Controparte_1 C.F._2 TA e dell'avv. POERIO DOMENICO () Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIALE KENNEDY 2/A CATANZARO presso il difensore avv. CICIARELLO TA
CONVENUTO/I
ER AM
, elettivamente domiciliato in via dell'Abbadia 40122 BOLOGNA Controparte_2 CP_3 presso il difensore avv. Controparte_2
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, richiedono che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al verbale d'udienza”
IL TRIBUNALE pagina 1 di 7 vista il ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato il 27 gennaio 2025 da Parte_2
contro
; Controparte_1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 28 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di sciogliere il matrimonio e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 14 gennaio 1998 nel Comune di Catanzaro e che dall'unione dei coniugi è nato il figlio , oggi di Per_1 anni 27, economicamente autosufficiente;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi;
visto il parere favorevole del P.M.
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di verbale di udienza del 28 ottobre 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si ritrascrivono:
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e Parte_2 [...]
intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare CP_1
2.1 Consenso ed oggetto:
La signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor che Controparte_1 Parte_2 accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che diviene così Parte_2 proprietario dell'intero): della casa di vacanza, costituita dall'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato
“Gruppo Uno”, sito nel Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, distinto con il numero “1D14”, composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, distribuiti tra il piano terra ed il piano primo, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, confinante con spazi condominiali, appartamento “1D13”, appartamento “1E20”, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Montepaone al foglio 18, p.lla 232 sub 6, c.da Cammari, piano T-1, ctg. A/3; cl. 2^, vani 5, R.C. euro 271,14.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale sotto la lettera “A” e da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
2.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto della dott.ssa Notaio in Catanzaro del 11 marzo 2010 repertorio n.150822 raccolta n.44088. Persona_2
Costituisce oggetto della cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto alla cedente con il predetto rogito relativamente al quale il signor , già Controparte_1 Parte_2 comproprietario, si dichiara edotto di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati. pagina 2 di 7 2.3 consistenza
La quota in oggetto viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze, ivi compreso la Costituzione di Vincoli Legali e la Convezione di Lottizzazione citata nell'atto di provenienza Notaio Per_2
2.4 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, essendo state cancellate le iscrizioni del mutuo e relativa ipoteca precedentemente al presente atto, per estinzione anticipata del mutuo avvenuta in data 24/5/2022.
2.5 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente , consapevole delle conseguenze penali Controparte_1 per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata realizzata in forza di concessione edilizia n.40 rilasciata dal Comune di Montepaone in data 19 maggio 1982.
La parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto del Controparte_1 presente atto, dichiara altresì che:
• il medesimo immobile è stato dichiarato abitabile dal Comune di Montepaone in data 22 dicembre 1982
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi, siano essi licenze, autorizzazioni, concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Montepaone non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
2.6 conformità catastale pagina 3 di 7 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 la cedente signora
[...] : CP_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 7 ottobre 1982 protocollo n.674 che sia allegano sub A)
- dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e Parte_2 della planimetria allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
2.7 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Calabria in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Controparte_1 Parte_2
Attestato di Prestazione Energetica, Protocollo n.771233 rilasciato in data 16 ottobre 2025 codice identificativo 7908125000234913 valido fino al 16 ottobre 2035 emesso dall'Arch. Persona_3 quale tecnico preposto e soggetto certificatore, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_2 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
2.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e Controparte_1 Parte_2
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonché a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è stato previsto un corrispettivo in denaro di €.13.000,00 (tredicimila/00) che viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a mezzo di pagina 4 di 7 assegno circolare di pari importo n.3307216986-08 emesso da Banca Intesa San Paolo in data 23.10.2025 beneficiario . Controparte_1
2.9 spese annesse e connesse all'immobile trasferito
Il signor dichiara e garantisce alla signora di essere in regola per Parte_2 Controparte_1 l'intero (in esecuzione degli accordi separativi) con il pagamento di ogni onere ordinario e straordinario relativo all'immobile oggetto di trasferimento, e si obbliga, comunque a sollevare la signora
[...]
da qualsivoglia obbligazione, dovuta per tasse, tributi, oneri condominiali, e quant'altro fino CP_1 ad oggi maturati anche se richiesti od iscritti a ruolo in epoca successiva, rimanendone l'esclusivo onerato dell'intero pagamento.
Il signor resta impegnato ad ottemperare per il 100% a qualsiasi spesa condominiale, e Parte_2 quant'altro relativi all'immobile, oggetto di trasferimento, sito in Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, anche di natura straordinaria che dovesse essere deliberata prima del trasferimento.
Il signor rinuncia, altresì, a qualsivoglia pretesa economica, nei confronti della signora Parte_2
, relativa ai ratei del mutuo cointestato, acceso sull'immobile predetto e interamente Controparte_1 finora da lui corrisposti alla Barclay BanK PlC, così come alle somme versate ai fini della sua anticipata estinzione avvenuta il 24 maggio 2022.
2.10 rinuncia all' ipoteca legale la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Controparte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor SE da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
2.11 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'emananda sentenza che pronuncerà lo scioglimento del matrimonio e darà atto del presente trasferimento immobiliare.
2.12 richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_2 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
2.13 spese dell'ausiliario
Compensi dell'ausiliario nominato dal Tribunale a carico del signor . Parte_2 osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. con ordinanza resa all'udienza del 3 luglio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento stesso, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 16 ottobre 2025);
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 5 di 7 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] l'1 Parte_2 maggio 1967, e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 14 gennaio 1998 nel Comune di Catanzaro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio a Catanzaro al n.4, parte 1 anno 1998;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catanzaro di procedere all'annotazione della sentenza;
c) ratifica gli accordi fra i coniugi e per l'effetto dà atto che lo scioglimento del matrimonio civile è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Nessun mantenimento dovrà essere erogato a favore del figlio , nato dalla loro unione in data Per_1 23 luglio 1998, essendo questo maggiorenne ed autosufficiente economicamente.
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e Parte_2 [...]
intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare: CP_1
La signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor che Controparte_1 Parte_2 accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che diviene così Parte_2 proprietario dell'intero): della casa di vacanza, costituita dall'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato
“Gruppo Uno”, sito nel Comune di Montepaone (Catanzaro) alla contrada Cammari, distinto con il numero “1D14”, composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, distribuiti tra il piano terra ed il piano primo, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, confinante con spazi condominiali, appartamento “1D13”, appartamento “1E20”, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Montepaone al foglio 18, p.lla 232 sub 6, c.da Cammari, piano T-1, ctg. A/3; cl. 2^, vani 5, R.C. euro 271,14.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza. la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Controparte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor SE da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'emananda sentenza che pronuncerà lo scioglimento del matrimonio e darà atto del presente trasferimento immobiliare.
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_2 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
3) I signori e , cointestatari presso il Banco di Napoli del deposito Controparte_1 Parte_2 amministrato n. 06949/90000/81161733, sul quale insistevano titoli azionari ordinari Telecom Italia per una quantità di 60.000 azioni, dichiarano di aver provveduto a svincolare i titoli sopra indicati e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. La Sig.ra presta il proprio consenso affinché il Sig. CP_1
possa procedere alla chiusura del C/C sul quale insisteva il deposito amministrato n. Pt_2 06949/90000/81161733.
pagina 6 di 7 4) I signori e , dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Controparte_1 Parte_2 di nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione del loro reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di avere, in tal modo e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito di comune accordo i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi insorti in ragione e costanza del matrimonio.
d) ordina al SE dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 29.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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