Articolo 19 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 18Articolo 20
Versione
14 marzo 1982
Art. 19.
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, e' integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Entrata in vigore il 14 marzo 1982
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