Art. 19.
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, e' integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, e' integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.