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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7580 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANO CHERI che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'Avv. DANIELA PIBIRI e Avv. FRANCESAC MASTIO che la rappresentano e difendono per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e, dato atto che il figlio (18 anni) ha reperito Per_1
attività lavorativa a tempo indeterminato ed è quindi divenuto autosufficiente, concordano affinché
sia revocato l'assegno pro quota di mantenimento del figlio per euro 150, con conferma dell'assegno di euro 150 per il mantenimento dell'altro figlio minore (14 anni), oltre spese Per_2
straordinarie al 50%, e assegno unico al 50% in favore di ciascun genitore.
Chiedono pertanto che sia pronunciato il divorzio alle condizioni indicate con spese del giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
Contr con ricorso depositato dal in data 17/11/2023, e costituzione della CP_1 Pt_1
in data 8/03/2024, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 20/11/2024, i coniugi personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e
[...] CP_1
Pagina 2 Devono essere inoltre recepite le condizioni concordate in quanto eque e conformi agli interessi del minore.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a IU ON il
29/10/2005 tra nato a [...], il [...] e nata Parte_1 CP_2
a CAGLIARI, il 16/04/1984, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto trascritto n.4, parte I, anno 2005).
Sull'accordo delle parti:
2. Revoca l'obbligo di di versare in favore di la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio Persona_3
3. conferma l'obbligo di di versare in favore di a somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Persona_4
oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
4. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
.
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