Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1905/2022 r.g., promossa
DA
(P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cacciatore
(con il seguente indirizzo di PEC: e Fabrizio Email_1
Pizzitola (con il seguente indirizzo di PEC: Email_2
appellante
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale CP_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Polizzotto
(con il seguente indirizzo di PEC: Email_3 appellata
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA LA CORTE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 4013/2022,
emessa inter partes dal Tribunale di Palermo, rigettare le domande attoree;
- Accogliere tutte le domande e/o le eccezioni proposte dalla Parte_1
[...]
Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari.
Si reitera la istanza di verificazione della sottoscrizione del preliminare di compravendita datato 08.07.2014, reiterando la disponibilità a produrre e/o esibire
l'originale e disponendo che il CTU convochi il sig. Controparte_3 amministratore pro tempore alla data del 2014, per comparare la firma apposta sul preliminare con la sua firma”
Conclusioni per l'appellata:
“VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
- rigettare l'appello proposto da società confermando la Parte_1
decisione resa in primo grado dal Tribunale di Palermo.
Con il favore delle spese e compensi del giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società Cang. evocava dinanzi al Tribunale di Palermo la CP_2
onde ottenerne la condanna alla restituzione dell'importo di €. Parte_1
34.100,00 oltre interessi, asseritamente versato sulla base di meri accordi verbali volti alla stipula di un successivo preliminare di compravendita immobiliare, mai perfezionato né stipulato e, dunque, nullo e improduttivo di effetti ex art. 1350 c.c.
Si costituiva la convenuta domandando il rigetto delle richieste avversarie e, stante l'assunta esistenza di un valido contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 8.7.2014 unitamente ad altra scrittura parte integrante del preliminare specificante la natura di caparra confirmatoria dei pagamenti effettuati dall'avversaria, accertarsi il grave inadempimento di quest'ultima – per l'ingiustificata interruzione dei versamenti – con conseguente recesso ex art. 1385 co. 2 della stessa e diritto della medesima di ritenere la caparra Parte_1 3
ex adverso versata.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza n.
4013/2022 con cui l'adito Tribunale, ritenuto che, a seguito del disconoscimento operato dall'attrice della sottoscrizione apposta sulla scrittura dell'8.7.2014 e del rigetto dell'istanza di verificazione avanzata dalla convenuta, nessun valido preliminare era stato stipulato tra le parti, e rilevato altresì che l'accertata nullità del negozio, per assenza della forma scritta ex artt. 1351 e 1350 c.c., in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo: condannava la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €. 34.100,00 oltre degli interessi al saggio legale a decorrere dal
15.11.2017 sino al 10.11.2019, e degli ulteriori interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. dall'11.11.2019 sino al soddisfo;
rigettava le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta;
condannava la convenuta a rifondere l'attrice le spese di lite, liquidate in €. 3.850,00, oltre oneri accessori.
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame la Parte_1
Con l'unico motivo dedotto, articolato in due punti, l'appellante censura la reiezione della istanza di verificazione della firma della scrittura privata datata
8.7.2014: a) in quanto, a suo dire, non conforme alla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui nessuna norma prescrive, ai fini dell'ammissibilità del subprocedimento di verificazione della scrittura disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l'art. 216, 1° co. c.c. a prevedere che la parte che avanza l'istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possono servire di comparazione, senza prescrivere che si tratti dell'originale; b) per non avere il Tribunale considerato la richiesta del procuratore della società convenuta di potere produrre l'originale. Sostiene quindi la piena validità del preliminare e, stante l'inadempimento della controparte, il proprio diritto di ritenere la caparra. 4
Ricostituitosi il contraddittorio, la Cang. si è opposta all'avversaria CP_2 impugnativa e ne ha chiesto la reiezione.
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni quaranta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Il gravame non può essere accolto.
Si evince chiaramente dagli atti di causa che già nell'atto di citazione introduttivo del pregresso grado la Cang. dando conto del tenore delle CP_2 interlocuzioni tra le parti antecedenti all'instaurazione del processo – nel cui contesto la aveva già fatto riferimento al contratto sottoscritto in data Parte_1
8.7.2014, altresì esibito in copia dalla stessa società in occasione dell'incontro fissato per la negoziazione assistita – dichiarava “in via preventiva, ai sensi dell'art.
214 c.p.c. e 2719 c.c.” di “nega(re) e disconosce(re) formalmente la sottoscrizione apposta sulla copia del contratto preliminare di compravendita e sulla copia dell'allegata scrittura privata esibite, che sarebbero state stipulate tra le due società in data 8.7.2014, in quanto le dette sottoscrizioni non sono autentiche e non sono state apposte dal legale rappresentante pro-tempore della società Cang.
[...]
CP_
sig. , nato a [...] il [...]” (v. pag. pag. 4 dell'atto Controparte_4 di citazione introduttivo del pregresso grado). Analogo disconoscimento l'odierna appellata operava nel corso della prima udienza dinanzi al Tribunale [cfr. il verbale di udienza del 29.9.2020, dove si legge: “L'avv. Polizzotto contesta quanto dedotto
e richiesto ex adverso nella comparsa di costituzione e inoltre disconosce formalmente, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. la sottoscrizione apposta sulla copia del contratto preliminare di compravendita dell'8.7.2014 e sulla copia ad esso 5
allegata della scrittura privata dell'8.7.2014 prodotta in giudizio dalla convenuta in quanto le dette sottoscrizioni non sono autentiche e non sono state apposte dal sig. (nato a [...] il [...]), unico legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore e con potere di firma della società Disconosce Controparte_5 altresì la conformità agli originali delle suddette scritture ai sensi dell'art. 2719
c.c.)”], successivamente alla costituzione della e alla allegazione da Parte_1 parte di quest'ultima alla relativa comparsa responsiva della “
1. Copia contratto preliminare di compravendita” nonché della “
2. Copia scrittura privata allegata al contratto preliminare di compravendita” (v. anche a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta nel pregresso grado). Nel corso della stessa udienza e in conseguenza di tale disconoscimento, il difensore della convenuta dichiarava di riportarsi a quanto dedotto in comparsa aggiungendo: “quanto alle scritture esse sono prodotte in copia perché il deposito è stato fatto telematicamente
e quanto alla dedotta falsità e non corrispondenza della sottoscrizione chiede ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la verificazione della sottoscrizione medesima”. Concessi dunque alle parti, su richiesta delle stesse, i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la convenuta, odierna appellante, depositava unicamente la relativa prima memoria, ivi dichiarando di ribadire “la richiesta ex art. 216 c.p.c. di verificazione delle sottoscrizioni apposte nei documenti prodotti in uno alla comparsa di costituzione e risposta ai nn. 1 e 2” e domandando dunque “in via preliminare: - ordinare al sig. di comparire in udienza ai sensi dell'art. 216 Controparte_4
c.p.c. al fine di effettuare la comparazione della propria sottoscrizione con quella apposta nei documenti nn. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
-
e ancora, nominare ai sensi dell'art. 216 c.p.c., un perito calligrafo che verifichi la veridicità delle sottoscrizioni contenute nei documenti prodotti, ordinando al contempo al sig. di cooperare con il nominando tecnico al fine Controparte_4 precipuo della verità”. Nessuna ulteriore documentazione, oltre a quella già prodotta in sede di relativa costituzione, la allegava nel corso del Parte_1 6
giudizio, limitandosi a insistere in atti (v. il verbale di udienza dinanzi al Tribunale de 5.3.2021 e il tenore delle note di trattazione scritta depositate dalla detta parte nel pregresso grado). Indi, con ordinanza del 3.4.2021 – alle cui motivazioni la sentenza oggi gravata espressamente rinvia – il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale e, solo in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione
(Cass. 16551/2015 e Cass. n. 5189/2002), osservava che, “nel caso di specie, intervenuto il disconoscimento ad opera dell'attrice delle scritture private prodotte in copia fotostatica dalla convenuta (doc. 1 e 2 produzione , Parte_1 quest'ultima non ha prodotto gli originali, con la conseguenza che la richiesta di verificazione, che può essere eseguita solamente sull'originale (cfr. Cass. n.
20484/2014), non può essere accolta” avviando dunque la causa alla fase decisoria.
Ora, l'iter processuale svoltosi nel pregresso grado, come sopra ricostruito, e il tenore delle motivazioni addotte dal Giudice a quo a sostegno della reiezione dell'istanza di verificazione, evidenziano innanzi tutto che l'inammissibilità della richiesta di verificazione risulta collegata alla mancata esibizione da parte della richiedente dell'originale non delle scritture di comparazione – peraltro, mai indicate a cura della richiedente – bensì della stessa documentazione oggetto del disconoscimento (e dell'istanza di verificazione), e la decisione così assunta si rivela conforme all'indirizzo interpretativo, del tutto stabilizzato e reiterato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. 2777/2025 che altresì richiama, sul punto, tra le altre: Cass. 3603/2024, Cass. 711/2018, Cass. 16551/2015, Cass. 7
7267/2014, Cass. 6022 del 15/03/2007, Cass. 9869/2000, Cass. 2911/1997, Cass.
5738/1992).
L'insegnamento in base al quale in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione
(cfr. Cass. 7267/2014; conf. Cass. 33769/2019 nonché Cass. 9202/2004, Cass.
11739/1999 e Cass. 9869/2000), si è oramai integralmente consolidato (così Cass.
8304/2024), essendo del resto evidente il significato dell'art. 217 c.p.c.: se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia, non vi sarebbe alcuna necessità di
“cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e tale necessità di superiore tutela, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento, di cui è un immediato effetto (v. sempre Cass. 8304/2024 che ha ritenuto non espletabile la verificazione, in concreto compiuta su un documento mai acquisito e soltanto esibito tardivamente).
Va peraltro considerato che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi scientificamente attendibile, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano (così Cass. 2777/2025 secondo cui non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità, sia pure incolpevole, di quest'ultimo).
Alla luce dei richiamati principii, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere nel caso in esame confermata l'inammissibilità della istanza di verificazione 8
e della conseguente richiesta di perizia grafologica avanzate dalla , in Parte_1 assenza dell'originale del documento, mai esibito dall'odierna appellante, la quale, peraltro, nemmeno ne ha mai dedotto lo smarrimento incolpevole (ciò anche arg. ex Cass. 24607/2024).
Osservato poi che non è dato riscontrare alcuna “richiesta del procuratore della società convenuta di potere produrre l'originale” [v. punto b) dell'atto di appello], mai avanzata dalla neanche nella presente sede di gravame, Parte_1 in cui l'appellante si è peraltro limitata ad offrire la copia del fascicolo del pregresso grado, nessun valore può attribuirsi alla generica manifestazione di disponibilità alla produzione dell'originale, cui non ha mai fatto seguito una reale e seria attività di esibizione - rientrante nella facoltà della parte, e in concreto rimasta non esercitata a cura dell'interessata - anche ed eventualmente al fine di attivare le cautele previste dall'art. 217 c.p.c. citato (cfr. anche il tenore delle note di trattazione scritte depositate dalla convenuta nel pregresso grado).
Nel rilevare in ultimo che comunque, ed al di là della richiesta di c.t.u. grafologica, nessun ulteriore e/o differente elemento la ha offerto Parte_1 onde dimostrare l'autenticità della documentazione, deve concludersi nel senso della persistente impossibilità di attribuire alla copia del contratto prodotta dall'impugnante qualunque valore probatorio, con conseguente conferma della invalidità del negozio ex art. 1350 e 1351 c.c., privo della necessaria forma scritta
(cfr. tra le altre, sulla necessità della stipulazione per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità, dei contratti preliminari di vendita di beni immobili, Cass.
25424/2013), e annesso diritto della Cang. i ottenere la restituzione di quanto CP_2 versato in esecuzione del contratto nullo (v. anche Cass. 715/2018), come statuito dal Tribunale.
4. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, 9
tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello interposto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. n. 4013/2022 resa dal Tribunale di
Palermo in data 6.10.2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi €. 5.000,00 oltre alle spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo il giorno 28.3.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo