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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3479/2025
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Roberto Angelini Presidente e relatore
Dott. Carlo Stefano Boerci Giudice
Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna, nel procedimento per reclamo iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe promosso da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Fotino del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico reclamante contro
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Francesco CP_1 C.F._2
Granato del Foro di Catanzaro, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico reclamata contro
(c.f.: CP_2 P.IVA_1
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2
(c.f.: ) Controparte_4 P.IVA_3
(c.f.: ) CP_5 P.IVA_4 terzi pignorati non costituiti nel presente giudizio ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 1. Il reclamante chiede, ai sensi degli artt. 669-terdecies e Parte_1
6242 c.p.c., la riforma dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Milano, in data 20 gennaio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi rubricato al n. R.G.E. 3811/2024
(nonché del giudizio n. 4714/2024 ad esso riunito), accogliendo l'istanza della debitrice esecutata CP_1
Quest'ultima aveva proposto opposizione all'azione esecutiva intrapresa dal eccependo l'inesistenza ovvero la nullità della notifica del titolo Parte_1 esecutivo e dell'atto di precetto, con conseguente «illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento impugnato», sul presupposto che la notifica, tanto del titolo – costituito dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1523/2022 –, quanto del precetto, non dovesse compiersi, come invece era stata compiuta, a mezzo UNEP ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì, conformemente alla normativa in vigore, a mezzo p.e.c.
Con l'ordinanza reclamata il Giudice dell'esecuzione, ritenuta la questione meritevole di approfondimento in sede di giudizio di merito, ha accolto l'istanza della Sig.ra e, per l'effetto, ha sospeso il processo esecutivo, CP_1
condannando alle spese il creditore procedente e assegnando termine perentorio alla parte interessata per l'introduzione del giudizio di merito.
La motivazione dell'ordinanza si fonda sui seguenti presupposti:
-che la debitrice esecutata è titolare di indirizzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.);
-che dal 6 luglio 2023, è attivo anche per la ricerca l'Indice Nazionale dei
Domicili Digitali (INAD), consultabile all'apposito indirizzo internet;
-che a norma dell'art. 3-ter della L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma
Cartabia, per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali devono obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque di un indirizzo p.e.c.) che risulti presente nel suddetto elenco INAD;
-che, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, è necessario verificarne la presenza nell'INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale;
Pagina 2 -che, in caso di riscontro positivo, si deve obbligatoriamente notificare a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante della ricerca e che, solo qualora tale notifica abbia esito negativo o sia impossibile, si può procedere con la notifica cartacea tramite
UNEP ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c. dell'infruttuosità del procedimento via p.e.c.;
-che, nel caso di specie, il titolo esecutivo e il precetto sono stati portati alla notifica all'UNEP in data 28 febbraio 2024 con dichiarazione che il destinatario della notifica non era titolare di posta elettronica certificata;
-che, quindi, la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto così effettuata è nulla;
-che per la giurisprudenza di legittimità il vizio di notifica dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese (Cass., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24291).
Nell'ordinanza il Giudice dell'esecuzione ha anche precisato, disattendendo una precisa contestazione formulata dal convenuto opposto , che la Parte_1
normativa sopra richiamata non distingue se il soggetto destinatario della notifica agisca quale privato o si tratti, invece, di un soggetto che agisce nell'ambito della propria attività professionale, limitandosi stabilire che, qualora il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo p.e.c., la stessa deve essere obbligatoriamente effettuata a mezzo p.e.c., senza distinzione alcuna.
2.1. Con il reclamo in esame il Sig. , reiterando Parte_1
sostanzialmente quanto dedotto avanti al Giudice dell'esecuzione, contesta la motivazione dell'ordinanza reclamata, dolendosi in essa sia stata accolta l'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione formulata dalla Sig.ra e ne CP_1
chiede la revoca;
in subordine, ritenendola comunque «ingiusta laddove ha condannato il reclamante al pagamento delle spese di lite», chiede l'integrale compensazione delle stesse, anche con riguardo alla fase sommaria.
2.2. Ritualmente costituitasi, la Sig.ra insta per il rigetto del reclamo CP_1
e per la conferma per intero dell'ordinanza reclamata, con il favore delle spese di lite e con condanna, altresì, di parte esecutante al pagamento delle spese della presente fase, da attribuire ex art. 93 c.p.c. al procuratore distrattario;
Pagina 3 subordinatamente, chiede il rinvio alla Corte Costituzionale, verificata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3-ter della L. 53/1994 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
3. Il reclamo non può essere accolto.
La questione in esame ha ad oggetto il tema delle notificazioni eseguibili in proprio dal difensore, con particolare riguardo a quelle con modalità telematiche, che presuppongono – al pari di quelle eseguibili telematicamente dall'ufficiale giudiziario – che l'indirizzo (elettronico) del destinatario risulti da pubblici registri.
Vi è, dunque, un Registro generale degli indirizzi elettronici (RegIndE) e un
Registro PP.AA., gestiti entrambi dal e consultabili Controparte_6
solamente dai soggetti autorizzati, che contengono, rispettivamente, gli indirizzi dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge e quelli degli ausiliari del giudice, e gli indirizzi p.e.c. delle pubbliche amministrazioni;
nonché il c.d.
INI-PEC, gestito dal , di pubblica Controparte_7
consultazione, da cui possono trarsi gli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Ciò premesso, il nuovo art. 3-ter della L. 53/1994 (introdotto dal D. Lgs.
149/2022, c.d. Riforma Cartabia) impone all'avvocato, per la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, l'utilizzo della p.e.c. o del c.d. s.e.r.c.q. (servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se il destinatario è un soggetto obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi oppure ha eletto (volontariamente) domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d.
Codice dell'amministrazione digitale). In quest'ultimo caso, l'elezione di domicilio avviene per mezzo di iscrizione nell'apposito pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (c.d. INAD), ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo decreto.
Che il legislatore consideri la notificazione per via telematica, in queste ipotesi,
l'unica forma ammessa, è confermato dall'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c., il quale esclude che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato allorché quest'ultimo deve eseguirla a mezzo di p.e.c. o s.e.r.c.q., o con altre modalità previste dalla legge, «salvo che l'avvocato dichiari che la
Pagina 4 notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario».
Nel caso di specie, pacificamente la reclamata è titolare di un indirizzo p.e.c. risultante dall'elenco INI-PEC che, come si è detto, è quello da cui chiunque, costituendo elenco di pubblica consultazione, può trarre gli indirizzi p.e.c. delle imprese (l'odierna reclamata è titolare di un'impresa agricola) e dei professionisti.
Il reclamante si duole di non aver reperito l'indirizzo p.e.c. della debitrice CP_1 nell'elenco INAD, non potendo supporre, poiché con essa intratteneva un
[...]
rapporto di natura privatistica avente ad oggetto un contratto di locazione, che si trattasse di un soggetto con qualifica imprenditoriale.
Tale prospettazione, tuttavia non ha pregio, in quanto – come già evidenziato in sede sommaria – la normativa sopra richiamata non distingue se il soggetto destinatario della notifica agisca quale privato o si tratti, invece, di un soggetto che opera nell'ambito della propria attività professionale, limitandosi stabilire che, qualora il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo p.e.c., la stessa deve essere obbligatoriamente effettuata con tale modalità, senza distinzione alcuna.
Se è vero, come pur correttamente rileva il reclamante, che il legislatore ha distinto la qualità del destinatario della notifica, ponendo da un lato la posizione di professionisti e imprenditori (oltre che di società e P.A.), obbligati per legge a munirsi di domicilio digitale, e dall'altro quella delle persone fisiche, che hanno la mera facoltà di dotarsene, è anche vero che non è dato rinvenire nella normativa una previsione che consenta al notificante di omettere la modalità digitale di notifica in dipendenza del carattere privatistico o meno del rapporto intercorrente con il destinatario di essa.
Fermo restando, pertanto, ogni ulteriore approfondimento nell'eventuale sede di merito, anche con riguardo all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, i cui presupposti appaiono ad un primo esame radicalmente insussistenti, le contestazioni del reclamante non sembrano presidiate dal necessario fumus ai fini della riforma dell'ordinanza oggetto di gravame.
4. Le spese, tenuto conto della novità della questione, possono compensarsi integralmente, come da domanda subordinatamente proposta dal reclamante. La soccombenza parziale implica l'assenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante di un
Pagina 5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio di reclamo e della fase sommaria;
Milano, 19 marzo 2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Roberto Angelini
Pagina 6
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Roberto Angelini Presidente e relatore
Dott. Carlo Stefano Boerci Giudice
Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna, nel procedimento per reclamo iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe promosso da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Fotino del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico reclamante contro
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Francesco CP_1 C.F._2
Granato del Foro di Catanzaro, elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico reclamata contro
(c.f.: CP_2 P.IVA_1
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2
(c.f.: ) Controparte_4 P.IVA_3
(c.f.: ) CP_5 P.IVA_4 terzi pignorati non costituiti nel presente giudizio ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 1. Il reclamante chiede, ai sensi degli artt. 669-terdecies e Parte_1
6242 c.p.c., la riforma dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Milano, in data 20 gennaio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi rubricato al n. R.G.E. 3811/2024
(nonché del giudizio n. 4714/2024 ad esso riunito), accogliendo l'istanza della debitrice esecutata CP_1
Quest'ultima aveva proposto opposizione all'azione esecutiva intrapresa dal eccependo l'inesistenza ovvero la nullità della notifica del titolo Parte_1 esecutivo e dell'atto di precetto, con conseguente «illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento impugnato», sul presupposto che la notifica, tanto del titolo – costituito dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1523/2022 –, quanto del precetto, non dovesse compiersi, come invece era stata compiuta, a mezzo UNEP ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì, conformemente alla normativa in vigore, a mezzo p.e.c.
Con l'ordinanza reclamata il Giudice dell'esecuzione, ritenuta la questione meritevole di approfondimento in sede di giudizio di merito, ha accolto l'istanza della Sig.ra e, per l'effetto, ha sospeso il processo esecutivo, CP_1
condannando alle spese il creditore procedente e assegnando termine perentorio alla parte interessata per l'introduzione del giudizio di merito.
La motivazione dell'ordinanza si fonda sui seguenti presupposti:
-che la debitrice esecutata è titolare di indirizzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.);
-che dal 6 luglio 2023, è attivo anche per la ricerca l'Indice Nazionale dei
Domicili Digitali (INAD), consultabile all'apposito indirizzo internet;
-che a norma dell'art. 3-ter della L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma
Cartabia, per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali devono obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque di un indirizzo p.e.c.) che risulti presente nel suddetto elenco INAD;
-che, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, è necessario verificarne la presenza nell'INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale;
Pagina 2 -che, in caso di riscontro positivo, si deve obbligatoriamente notificare a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante della ricerca e che, solo qualora tale notifica abbia esito negativo o sia impossibile, si può procedere con la notifica cartacea tramite
UNEP ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c. dell'infruttuosità del procedimento via p.e.c.;
-che, nel caso di specie, il titolo esecutivo e il precetto sono stati portati alla notifica all'UNEP in data 28 febbraio 2024 con dichiarazione che il destinatario della notifica non era titolare di posta elettronica certificata;
-che, quindi, la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto così effettuata è nulla;
-che per la giurisprudenza di legittimità il vizio di notifica dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese (Cass., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24291).
Nell'ordinanza il Giudice dell'esecuzione ha anche precisato, disattendendo una precisa contestazione formulata dal convenuto opposto , che la Parte_1
normativa sopra richiamata non distingue se il soggetto destinatario della notifica agisca quale privato o si tratti, invece, di un soggetto che agisce nell'ambito della propria attività professionale, limitandosi stabilire che, qualora il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo p.e.c., la stessa deve essere obbligatoriamente effettuata a mezzo p.e.c., senza distinzione alcuna.
2.1. Con il reclamo in esame il Sig. , reiterando Parte_1
sostanzialmente quanto dedotto avanti al Giudice dell'esecuzione, contesta la motivazione dell'ordinanza reclamata, dolendosi in essa sia stata accolta l'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione formulata dalla Sig.ra e ne CP_1
chiede la revoca;
in subordine, ritenendola comunque «ingiusta laddove ha condannato il reclamante al pagamento delle spese di lite», chiede l'integrale compensazione delle stesse, anche con riguardo alla fase sommaria.
2.2. Ritualmente costituitasi, la Sig.ra insta per il rigetto del reclamo CP_1
e per la conferma per intero dell'ordinanza reclamata, con il favore delle spese di lite e con condanna, altresì, di parte esecutante al pagamento delle spese della presente fase, da attribuire ex art. 93 c.p.c. al procuratore distrattario;
Pagina 3 subordinatamente, chiede il rinvio alla Corte Costituzionale, verificata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3-ter della L. 53/1994 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
3. Il reclamo non può essere accolto.
La questione in esame ha ad oggetto il tema delle notificazioni eseguibili in proprio dal difensore, con particolare riguardo a quelle con modalità telematiche, che presuppongono – al pari di quelle eseguibili telematicamente dall'ufficiale giudiziario – che l'indirizzo (elettronico) del destinatario risulti da pubblici registri.
Vi è, dunque, un Registro generale degli indirizzi elettronici (RegIndE) e un
Registro PP.AA., gestiti entrambi dal e consultabili Controparte_6
solamente dai soggetti autorizzati, che contengono, rispettivamente, gli indirizzi dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge e quelli degli ausiliari del giudice, e gli indirizzi p.e.c. delle pubbliche amministrazioni;
nonché il c.d.
INI-PEC, gestito dal , di pubblica Controparte_7
consultazione, da cui possono trarsi gli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Ciò premesso, il nuovo art. 3-ter della L. 53/1994 (introdotto dal D. Lgs.
149/2022, c.d. Riforma Cartabia) impone all'avvocato, per la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, l'utilizzo della p.e.c. o del c.d. s.e.r.c.q. (servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se il destinatario è un soggetto obbligato per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi oppure ha eletto (volontariamente) domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d.
Codice dell'amministrazione digitale). In quest'ultimo caso, l'elezione di domicilio avviene per mezzo di iscrizione nell'apposito pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (c.d. INAD), ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo decreto.
Che il legislatore consideri la notificazione per via telematica, in queste ipotesi,
l'unica forma ammessa, è confermato dall'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c., il quale esclude che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato allorché quest'ultimo deve eseguirla a mezzo di p.e.c. o s.e.r.c.q., o con altre modalità previste dalla legge, «salvo che l'avvocato dichiari che la
Pagina 4 notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario».
Nel caso di specie, pacificamente la reclamata è titolare di un indirizzo p.e.c. risultante dall'elenco INI-PEC che, come si è detto, è quello da cui chiunque, costituendo elenco di pubblica consultazione, può trarre gli indirizzi p.e.c. delle imprese (l'odierna reclamata è titolare di un'impresa agricola) e dei professionisti.
Il reclamante si duole di non aver reperito l'indirizzo p.e.c. della debitrice CP_1 nell'elenco INAD, non potendo supporre, poiché con essa intratteneva un
[...]
rapporto di natura privatistica avente ad oggetto un contratto di locazione, che si trattasse di un soggetto con qualifica imprenditoriale.
Tale prospettazione, tuttavia non ha pregio, in quanto – come già evidenziato in sede sommaria – la normativa sopra richiamata non distingue se il soggetto destinatario della notifica agisca quale privato o si tratti, invece, di un soggetto che opera nell'ambito della propria attività professionale, limitandosi stabilire che, qualora il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo p.e.c., la stessa deve essere obbligatoriamente effettuata con tale modalità, senza distinzione alcuna.
Se è vero, come pur correttamente rileva il reclamante, che il legislatore ha distinto la qualità del destinatario della notifica, ponendo da un lato la posizione di professionisti e imprenditori (oltre che di società e P.A.), obbligati per legge a munirsi di domicilio digitale, e dall'altro quella delle persone fisiche, che hanno la mera facoltà di dotarsene, è anche vero che non è dato rinvenire nella normativa una previsione che consenta al notificante di omettere la modalità digitale di notifica in dipendenza del carattere privatistico o meno del rapporto intercorrente con il destinatario di essa.
Fermo restando, pertanto, ogni ulteriore approfondimento nell'eventuale sede di merito, anche con riguardo all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, i cui presupposti appaiono ad un primo esame radicalmente insussistenti, le contestazioni del reclamante non sembrano presidiate dal necessario fumus ai fini della riforma dell'ordinanza oggetto di gravame.
4. Le spese, tenuto conto della novità della questione, possono compensarsi integralmente, come da domanda subordinatamente proposta dal reclamante. La soccombenza parziale implica l'assenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante di un
Pagina 5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio di reclamo e della fase sommaria;
Milano, 19 marzo 2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Roberto Angelini
Pagina 6