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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 953/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
OGGETTO: ha pronunciato la seguente azione revocatoria S E N T E N Z A
ordinaria ex art 2901 cc nella causa civile n. 953/2024 R.G. promossa con atto di appello e posta
cod 102002 in decisione all'udienza del 18 giugno 2025
d a
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Vicini e dall'avv. Antonella
Filippini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, via
Malta 16, per procura in calce
c o n t r o
CP_1
rappresentati e difesi dell'avv. Maria Valente presso il cui studio in
Brescia, via Moretto n. 12 è elettivamente domiciliato per mandato in atti
appellato
– non comparsa Controparte_2
appellata contumace
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 706/2024,
pubblicata il 4.3.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA
DECISIONE
e hanno promosso appello Parte_1 CP_3 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 706/2024 pubblicata il
4.3.2024, con la quale è stato revocato l'atto datato 27.2.2014, trascritto in
Brescia in data 3.3.2014 ai nn. 6687 r.g. e 4474 r.p., per mezzo del quale ha venduto ai genitori e la piena Parte_1 CP_3 Parte_2
proprietà, riservandosene il diritto di abitazione, dei beni immobili siti in
Mazzano (BS) e lì meglio indicati;
della “terza disposizione” di cui all'atto datato 18.11.2024 denominato
“Atto istitutivo di trust con disposizione di beni immobili in trust”,
trascritto in Brescia in data 25.11.2014 ai nn. 37699 r.g. e 25131 r.p., per mezzo della quale e in qualità di disponenti, CP_3 Parte_2
hanno dotato il “Trust Trabaluli”, contestualmente costituito, anche delle unità immobiliari site in Mazzano (BS) appena menzionate trasferendole,
in qualità di trustee, ad e gli appellanti sono stati Controparte_2
condannati in solido tra loro e con quale trustee, a Controparte_2
rifondere a le spese del giudizio. CP_1
Alla prima udienza del 14 maggio 2025 la difesa degli appellanti non è
comparsa e la Corte, visto l'art. 348 cpc, ha rinviato alla successiva udienza del 4 giugno 2025.
Con atto depositato telematicamente il 30.05.2025 gli appellanti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo novativo e di non avere più
interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarando di rinunciare agli atti e alle domande del giudizio di appello e alla sentenza impugnata a spese compensate, e chiedendo dichiararsi estinto il giudizio ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Con comparsa depositata in data 30.05.2025 si è costituito in giudizio CP_1
dichiarando di aderire alla rinuncia agli atti e alle domande del
[...]
giudizio di appello e di rinunciare alla sentenza, chiedendo ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 4.6.2025 la Corte rilevato che seppure le parti non erano presenti in udienza avevano depositato nota e comparsa di risposta con cui chiedevano dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta transazione,
invitava le parti a precisare, in considerazione dell'accordo novativo tra di esse intervenuto, se volessero piuttosto chiedere dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla successiva udienza del 18 giugno 2025 entrambi i difensori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c. e alla concessione dei relativi termini ed il giudizio veniva rimesso al Collegio per la decisione.
***
La Corte, uniformandosi a quanto ritenuto da Cass. 6/03/2019 n.6444, non dispone l'estinzione del giudizio. Come chiarito con tale provvedimento dalla Suprema Corte, “la cessazione della materia del contendere, quando
sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva
che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa,
riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della
controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla
domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti … a una
pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere,
attesti che la lite è definita” Richiamando autorevole precedente (Cass.
7/05/2009 n.10553), la SC ha, inoltre, affermato che “la cessazione della
materia del contendere in sede di impugnazione non conduce
all'inammissibilità dell'appello né del ricorso per cassazione, bensì
riporta alla “rimozione delle sentenze già emesse, perché prive
d'attualità”, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito, e ciò pure
nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo
anche in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive posizioni
originarie del giudizio”.
Per tale motivo in presenza di accordo stragiudiziale e di richiesta
Co congiunta di cessazione della materia del contendere, la ha ritenuto erronea la declaratoria di estinzione del giudizio, perché tale pronuncia determina, ai sensi dell'articolo 310 cpc, secondo comma, la cristallizzazione della sentenza di merito, che le parti avevano invece sostituito con il proprio negozio di accertamento.
Per tale motivo, vista la dichiarazione delle parti di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo stragiudiziale, la Corte,
in luogo di disporre l'estinzione del giudizio, ed in conformità a quanto richiesto, si limita a dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese, su richiesta concorde delle parti, vanno dichiarate compensate.
Va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- ordina alla competente Conservatoria dei RR.II. di Brescia di procedere,
a cura e spese del richiedente con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revoca degli atti soggetti a trascrizione di cui all'atto giudiziario rep. 2872 del
27.02.2019 eseguita da nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
, e presso la Conservatoria dei CP_3 Parte_2 Controparte_2
RR.II. di Brescia in data 09.04.2019 ai numeri di reg. gen. n. 15794 e reg.
part. n. 9839, avente ad oggetto i seguenti beni immobili siti in Mazzano
(Bs) così catastalmente identificati:
* Catasto Fabbricati Sez. NCT Foglio 26 Particella 344 sub 1 – A7
Consistenza vani 12,5
* Catasto Fabbricati Sez. NCT Foglio 26 Particella 344 sub 2 – C6
consistenza 75 mq
* Catasto Fabbricati Sez. NCT Foglio 26 Particella 344 sub 3 – Ente
Comune.
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli