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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/04/2025 nel procedimento portante il n. 1257 dell'anno
2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Pignatta parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 la ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo di aver prestato attività lavorativa presso la convenuta dal 9/3/2024 al
31/8/2024 in forza di contratto a tempo determinato e a tempo parziale di 35 ore settimanali, per l'espletamento di mansioni di commessa riconducibili al IV livello del CCNL terziario confcommercio.
Poste le superiori premesse lamentava la mancata corresponsione della retribuzione a decorrere dal maggio 2024, delle competenze di fine rapporto e del TFR, precisando che, a fronte del sistematico inadempimento, aveva deciso di rassegnare le dimissioni a far data dal 01/08/2024 e chiedeva conclusivamente condannarsi parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 9.273,75, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
La controversia veniva istruita documentalmente;
indi all'odierna udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente rassegnava le conclusioni.
* * * * * 1 1. Premesso che l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento delle domande risultano adeguatamente provate sulla scorta della documentazione allegata a corredo del ricorso (cfr. certificazione rilasciata dal centro per l'impiego sub doc. 3), il ricorso merita accoglimento.
1.1. Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass. civ. n. 15677/2009).
1.2. Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nella specie, scegliendo di rimanere contumace, parte convenuta non ha provato di aver pagato in tutto o in parte alla lavoratrice le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., peraltro esattamente determinate dall'istante nel conteggio depositato con la nota integrativa del 19/2/2025, in quanto conforme ai valori contabili risultanti dalla contrattazione collettiva di settore.
All'esito delle assunte informazioni presso l' è, infatti, emerso che l'odierna istante è CP_2 stata assunta e regolarizzata con qualifica di operaia di cui al CCNL alimentari artigianato e, in ragione delle mansioni disimpegnate di commessa, con inquadramento nel V livello.
2. Vale la pena, peraltro, precisare come sia del pari dovuta la retribuzione in relazione al mese di agosto 2024.
Occorre, infatti, evidenziare che il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, integra la giusta causa di dimissioni del lavoratore per colpa del datore di lavoro, senza che possa rilevare che il mancato pagamento sia dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al
2 lavoratore medesimo, che abbia continuato a fornire la sua prestazione (cfr Cass. civ. n.
6830/2017).
2.1. Nel caso di anticipata risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato dovuta a dimissioni del lavoratore per giusta causa il danno da questo subito può essere determinato (diversamente dal rapporto a tempo indeterminato, per il quale è prevista l'indennità sostitutiva di preavviso) nella misura delle retribuzioni che egli avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista (cfr. Cass. civ. n. 10430/2007).
3. In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 7.550,82, di cui € 639,15 a titolo di TFR, importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
4. In ragione della soccombenza la convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del decisum e della moderata complessità della lite.
P.Q.M.
Udito il procuratore della ricorrente e nella contumacia della società convenuta, definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma lorda di € 7.550,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.700, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 09/04/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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