CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile- La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente
2. dr. Augusto SABATINI Consigliere
3. dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere estensore ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 22/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Falcone, Via Roma , 100, C.F: rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
ANTONIO PAPALIA (c.f. , pec e dall'Avv. CodiceFiscale_2 Email_1
LUCA CIANFERONI (c.f.: pec CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Email_2
Cianferoni, sito in Via Carlo Alberto Racchia n. 2, Roma, come da procura ad litem allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato il 16.01.2024
-APPELLANTE- contro
nata a [...] P. G. il 18.8.1966 e residente a [...]Controparte_1
(Me), via Rossini n. 27/29, c. f. n. e C.F._4
nato a [...] il [...] e residente a [...], loc.tà Cascine Nuove n. 12, Controparte_2
c. f. n. , C.F._5 entrambi rappresenti e difesi dall'Avv. Avv. Sebastiano Accetta (c. f. , il C.F._6 quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni, anche di Cancelleria, oltre che di controparte, relative al presente giudizio, al proprio numero di fax 090 9799650 o al proprio indirizzo p.e.c. “ ;); Email_3 la seconda difesa anche dall'Avv. Rosetta Hauner, del Foro di Milano con indicazione di ulteriore indirizzo digitale (pec: , giusta procura in atti (cfr. atto di Email_4 costituzione di nuovo difensore in aggiunta del 15.02.2024); CP_3
************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 920/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. all'udienza del 14.09.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 1915/2017, notificata il 02.12.2021.
CONCLUSIONI delle PARTI
Come da atti e verbali di causa.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 03.01.2022, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.d.G. resa alla udienza del 14.9.2021, n.920/2021, nella causa iscritta a ruolo al n. 1915/2017, notificata il 02.12.2021, nel giudizio promosso contro i signori e con la quale il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ha rigettato le domande attoree, tra cui quella di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., e condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di euro 27.387,00, oltre alle spese vive, comprese le spese per la mediazione obbligatoria, le spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con la medesima pronuncia il Tribunale così disponeva: “Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di Messina di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina rep. n. 1915/2017 del 19.12.2017, a spese della parte attrice”.
L'appellante articolava i seguenti motivi di impugnazione, così rubricati:
1 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., comma 1, dell'art. 217 c.p.c., dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e dell'art. 2719 c.c.; 2 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 c.p.c.; 3 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.05.2022, si costituivano gli appellati e , i quali in via preliminare chiedevano che l'appello venisse Controparte_1 Controparte_2 dichiarato inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettato nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto.
Dopo un rinvio preliminare per assenza del relatore, all'udienza “cartolare” del 18.11.2022, veniva disposto un rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 23.01.2023, con termine fino a 10 gg. prima per note;
udienza successivamente differita con ordinanza del 10.01.2023 a quella del 19.02.2024, da svolgerli con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con successive ordinanze collegiali, su istanze di parte, la suddetta udienza veniva anticipata dapprima al 27.11.2023 e successivamente al 18 settembre 2023.
Tale udienza veniva, tuttavia, differita a causa dell'impedimento del consigliere relatore, dott. Cefalo, per ragioni di salute, fino al 17.05.2024.
Nelle more, con atto depositato telematicamente in data 16.01.2024, si costituivano in luogo del precedente difensore, rinunciatario, i difensori indicati in epigrafe, i quali in virtù della procura speciale rilasciata in atti (cfr. procura allegata all'atto di richiesta visibilità del 13.09.2023), dichiaravano di rinunciare all'appello proposto avverso la sentenza n. 920/2021 resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con atto depositato in data 15.02.2024 si costituiva, altresì, in aggiunta al precedente difensore, altro difensore (Avv. Hauner) per l'appellata insistendo negli atti di causa. Controparte_1
Con note scritte depositate in data 18.02.2024 (per l'udienza del 17.05.2024) i difensori degli appellati allegavano la dichiarazione di accettazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c. firmata dagli appellati e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello con liquidazione dei compensi di lite.
2 Con decreto del Presidente della prima sezione civile del 13.04.2024, veniva disposto il congelamento del ruolo del dr. Cefalo, per i motivi in esso indicati, sicché la suddetta udienza del 17.05.2024 non veniva tenuta.
Su istanza di parte, il Presidente della Prima sezione civile, con decreto del 26.08.2024, nominava in sostituzione, quale relatore, il sottoscritto consigliere e fissava l'udienza del 16.12.2024 con le modalità “a trattazione scritta”.
Tale udienza veniva successivamente differita al 20 gennaio 2025 da svolgersi con le medesime modalità.
In esito a tale udienza “virtuale”, sulla scorta delle note di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) depositate dagli appellati (i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'estinzione del giudizio di appello e di liquidare, con ordinanza non impugnabile, le spese ed i compensi di lite, ex art. 306, comma 4, c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione, senza termini, attesa la natura delle richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei superiori rilievi e degli sviluppi processuali testé illustrati, va preso atto, in relazione al combinato disposto degli articoli 306 e 359 c. p. c., della rinuncia all'impugnazione formulata dai procuratori di parte appellante e della relativa accettazione da parte degli appellati, che risultano formalizzate ritualmente.
In particolare, la rinuncia è contenuta nell'atto depositato e sottoscritto telematicamente dall'Avv. Papalia, munito di apposita procura speciale, già depositata in giudizio in data 13.09.2023 (cfr. atto richiesta visibilità del 13.09.2023).
Va ricordato, in proposito, il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c. p. c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinunzia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare;
per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta, quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 23749/2011; 8387/1999).
Entrambe le rinunce producono l'estinzione del giudizio (d'impugnazione, nel caso di specie), l'una (quella alla impugnazione) senza necessità di accettazione e la seconda (quella agli atti) una volta ed in quanto accettata dalla controparte (cfr. Cass. Civ. n. 18255/2004).
Deriva da tutto quanto sopra che va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Deve farsi applicazione, nella fattispecie in esame, della regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cassazione, sezione 6-2, Ordinanza n. 5250 del 06.03.2018, che a sua volta richiama Cass. 21707/06: «L'art. 306, quarto Gomma, secondo periodo,
3 c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Tali spese vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia ed avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta, in rapporto alla natura e all'entità delle questioni trattate, secondo parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio ed introduttiva (avendo richiesto le stesse la piena esplicazione delle attività difensive, anche nel merito) e secondo parametri minimi avuto riguardo alla fase di trattazione e decisionale (avendo avuto le predette fasi una minima incidenza sullo sviluppo delle attività defensionali, attesa -per quanto riguarda la prima- il limitato impegno richiesto in fase di appello e – per quanto riguarda la seconda- la superiore pronuncia in rito), ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, come detto del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Va, invece, escluso l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/14, atteso che la difesa delle due parti non ha comportato nel caso di specie un maggiore aggravio di attività difensiva, attesa l'identità delle posizioni processuali e l'unicità degli atti difensivi.
Ne deriva che, alla luce delle superiori coordinate, tali spese vengono liquidate in complessivi €. 13.530,00 (di cui €. 4.389,00 per fase di studio;
€. 2.552,00 per fase introduttiva;
€. 2.940,00 per fase istruttoria/trattazione; €. 3.649,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Va, infine, precisato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
4 pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/01/2023, n.1876; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
920/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. all'udienza del 14.09.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 1915/2017, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.,
- dichiara l'estinzione del processo in grado d'appello iscritto al n. 22/2022 R. G.;
- pone a carico dell'appellante-rinunciante il rimborso in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 13.530,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile- La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente
2. dr. Augusto SABATINI Consigliere
3. dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere estensore ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 22/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Falcone, Via Roma , 100, C.F: rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
ANTONIO PAPALIA (c.f. , pec e dall'Avv. CodiceFiscale_2 Email_1
LUCA CIANFERONI (c.f.: pec CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Email_2
Cianferoni, sito in Via Carlo Alberto Racchia n. 2, Roma, come da procura ad litem allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato il 16.01.2024
-APPELLANTE- contro
nata a [...] P. G. il 18.8.1966 e residente a [...]Controparte_1
(Me), via Rossini n. 27/29, c. f. n. e C.F._4
nato a [...] il [...] e residente a [...], loc.tà Cascine Nuove n. 12, Controparte_2
c. f. n. , C.F._5 entrambi rappresenti e difesi dall'Avv. Avv. Sebastiano Accetta (c. f. , il C.F._6 quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni, anche di Cancelleria, oltre che di controparte, relative al presente giudizio, al proprio numero di fax 090 9799650 o al proprio indirizzo p.e.c. “ ;); Email_3 la seconda difesa anche dall'Avv. Rosetta Hauner, del Foro di Milano con indicazione di ulteriore indirizzo digitale (pec: , giusta procura in atti (cfr. atto di Email_4 costituzione di nuovo difensore in aggiunta del 15.02.2024); CP_3
************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 920/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. all'udienza del 14.09.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 1915/2017, notificata il 02.12.2021.
CONCLUSIONI delle PARTI
Come da atti e verbali di causa.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 03.01.2022, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.d.G. resa alla udienza del 14.9.2021, n.920/2021, nella causa iscritta a ruolo al n. 1915/2017, notificata il 02.12.2021, nel giudizio promosso contro i signori e con la quale il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ha rigettato le domande attoree, tra cui quella di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., e condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di euro 27.387,00, oltre alle spese vive, comprese le spese per la mediazione obbligatoria, le spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con la medesima pronuncia il Tribunale così disponeva: “Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare di Messina di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina rep. n. 1915/2017 del 19.12.2017, a spese della parte attrice”.
L'appellante articolava i seguenti motivi di impugnazione, così rubricati:
1 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., comma 1, dell'art. 217 c.p.c., dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e dell'art. 2719 c.c.; 2 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 c.p.c.; 3 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.05.2022, si costituivano gli appellati e , i quali in via preliminare chiedevano che l'appello venisse Controparte_1 Controparte_2 dichiarato inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettato nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto.
Dopo un rinvio preliminare per assenza del relatore, all'udienza “cartolare” del 18.11.2022, veniva disposto un rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 23.01.2023, con termine fino a 10 gg. prima per note;
udienza successivamente differita con ordinanza del 10.01.2023 a quella del 19.02.2024, da svolgerli con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con successive ordinanze collegiali, su istanze di parte, la suddetta udienza veniva anticipata dapprima al 27.11.2023 e successivamente al 18 settembre 2023.
Tale udienza veniva, tuttavia, differita a causa dell'impedimento del consigliere relatore, dott. Cefalo, per ragioni di salute, fino al 17.05.2024.
Nelle more, con atto depositato telematicamente in data 16.01.2024, si costituivano in luogo del precedente difensore, rinunciatario, i difensori indicati in epigrafe, i quali in virtù della procura speciale rilasciata in atti (cfr. procura allegata all'atto di richiesta visibilità del 13.09.2023), dichiaravano di rinunciare all'appello proposto avverso la sentenza n. 920/2021 resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con atto depositato in data 15.02.2024 si costituiva, altresì, in aggiunta al precedente difensore, altro difensore (Avv. Hauner) per l'appellata insistendo negli atti di causa. Controparte_1
Con note scritte depositate in data 18.02.2024 (per l'udienza del 17.05.2024) i difensori degli appellati allegavano la dichiarazione di accettazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c. firmata dagli appellati e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello con liquidazione dei compensi di lite.
2 Con decreto del Presidente della prima sezione civile del 13.04.2024, veniva disposto il congelamento del ruolo del dr. Cefalo, per i motivi in esso indicati, sicché la suddetta udienza del 17.05.2024 non veniva tenuta.
Su istanza di parte, il Presidente della Prima sezione civile, con decreto del 26.08.2024, nominava in sostituzione, quale relatore, il sottoscritto consigliere e fissava l'udienza del 16.12.2024 con le modalità “a trattazione scritta”.
Tale udienza veniva successivamente differita al 20 gennaio 2025 da svolgersi con le medesime modalità.
In esito a tale udienza “virtuale”, sulla scorta delle note di trattazione scritta (ex art. 127 ter c.p.c.) depositate dagli appellati (i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'estinzione del giudizio di appello e di liquidare, con ordinanza non impugnabile, le spese ed i compensi di lite, ex art. 306, comma 4, c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione, senza termini, attesa la natura delle richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei superiori rilievi e degli sviluppi processuali testé illustrati, va preso atto, in relazione al combinato disposto degli articoli 306 e 359 c. p. c., della rinuncia all'impugnazione formulata dai procuratori di parte appellante e della relativa accettazione da parte degli appellati, che risultano formalizzate ritualmente.
In particolare, la rinuncia è contenuta nell'atto depositato e sottoscritto telematicamente dall'Avv. Papalia, munito di apposita procura speciale, già depositata in giudizio in data 13.09.2023 (cfr. atto richiesta visibilità del 13.09.2023).
Va ricordato, in proposito, il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c. p. c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinunzia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare;
per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta, quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 23749/2011; 8387/1999).
Entrambe le rinunce producono l'estinzione del giudizio (d'impugnazione, nel caso di specie), l'una (quella alla impugnazione) senza necessità di accettazione e la seconda (quella agli atti) una volta ed in quanto accettata dalla controparte (cfr. Cass. Civ. n. 18255/2004).
Deriva da tutto quanto sopra che va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Deve farsi applicazione, nella fattispecie in esame, della regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cassazione, sezione 6-2, Ordinanza n. 5250 del 06.03.2018, che a sua volta richiama Cass. 21707/06: «L'art. 306, quarto Gomma, secondo periodo,
3 c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Tali spese vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia ed avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta, in rapporto alla natura e all'entità delle questioni trattate, secondo parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio ed introduttiva (avendo richiesto le stesse la piena esplicazione delle attività difensive, anche nel merito) e secondo parametri minimi avuto riguardo alla fase di trattazione e decisionale (avendo avuto le predette fasi una minima incidenza sullo sviluppo delle attività defensionali, attesa -per quanto riguarda la prima- il limitato impegno richiesto in fase di appello e – per quanto riguarda la seconda- la superiore pronuncia in rito), ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, come detto del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Va, invece, escluso l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/14, atteso che la difesa delle due parti non ha comportato nel caso di specie un maggiore aggravio di attività difensiva, attesa l'identità delle posizioni processuali e l'unicità degli atti difensivi.
Ne deriva che, alla luce delle superiori coordinate, tali spese vengono liquidate in complessivi €. 13.530,00 (di cui €. 4.389,00 per fase di studio;
€. 2.552,00 per fase introduttiva;
€. 2.940,00 per fase istruttoria/trattazione; €. 3.649,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Va, infine, precisato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
4 pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/01/2023, n.1876; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
920/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P. di G. all'udienza del 14.09.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 1915/2017, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.,
- dichiara l'estinzione del processo in grado d'appello iscritto al n. 22/2022 R. G.;
- pone a carico dell'appellante-rinunciante il rimborso in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 13.530,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
5