TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/11/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 5460 del Ruolo Generale dell'anno 2024 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata
TRA
( ), ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. IE CC n virtù di mandato rilasciato su foglio separato al ricorso e Avv. PIETRO CARLUCCI in giudizio di persona -ricorrenti- CONTRO
, P.IVA in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante , nato a [...] il [...], Controparte_2
( ) – resistente contumace- CodiceFiscale_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.12.2024 i sigg.ri , , e IE CC sostenevano: Parte_1 Parte_2
- di aver acquistato con scrittura privata di compravendita del 30.06.2017, sottoscritta dal sig.
amministratore unico e legale rappresentante della , a Controparte_2 Controparte_1 corpo e non a misura, il terreno agricolo (uliveto di IV classe) sito in agro di Grottaglie alla c.da Montepizzuto della estensione di mq.6.861, censito nel Catasto Terreni al foglio 37 p.lla 132 confinante a nord con p.lla 26 di proprietà o aventi causa, a est con p.lla 28 di proprietà CP_3
o aventi causa, a sud con via dei Platani e a ovest con via Dei Pini;
Persona_1
- di aver ricevuto il predetto terreno agricolo libero da ogni affittanza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, e comunque libero da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà;
- di essere stati garantiti dalla società venditrice della piena proprietà e della legittima provenienza;
.- di aver ricevuto il possesso materiale e giuridico al momento della sottoscrizione della scrittura privata;
- di aver corrisposto il prezzo di Euro 2.999,00 in denaro contante all'atto della sottoscrizione della scrittura privata, e di aver la ricevuto ed ampia quietanza dell'avvenuto integrale pagamento e saldo del prezzo. I ricorrenti affermavano, altresì, che nella scrittura privata non avevano previsto la stipula dell'atto notarile considerandola definitiva per cui volendo avere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c, si erano determinati a chiedere l'accertamento e la dichiarazione di autenticità della sottoscrizione posta in calce alla scrittura privata da parte della Società convenuta ed a tal fine evocavano in giudizio , dinanzi al Tribunale di Taranto la per ivi ed allor Controparte_1 così sentir provvedere Pt_ sensi e per gli effetti di cui all'art.2657 c.c. accertare e dichiarare l'autenticità del contenuto, della data e delle sottoscrizioni apposte dall'amministratore unico e legale rappresentante della
[...] sig. società venditrice, in calce alla scrittura privata di Controparte_1 Controparte_2 compravendita del terreno agricolo, intercorsa con gli acquirenti , e Parte_1 Parte_2
CC IE in data 30.06.2017, mediante la quale veniva loro venduto il seguente terreno agricolo: uliveto di IV classe, sito in agro di Grottaglie alla c.da Montepizzuto della estensione di mq.6.861, censito nel Catasto Terreni al foglio 37 p.lla 132 confinante a nord con p.lla 26 di proprietà
o aventi causa, a est con p.lla 28 di proprietà o aventi causa, a CP_3 Persona_1 sud con via dei Platani e a ovest con via Dei Pini.
-disporre la trascrizione della sopra detta scrittura privata del 30.06.2017, tra le parti intercorsa, a cura della parte più diligente, presso il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio, previa presentazione dell'originale o di copia autentica della stessa.
-il tutto con vittoria di spese e compensi, in favore dei ricorrenti oltre accessori di legge in caso di ingiustificata opposizione da parte della Società convenuta. Radicatosi il contraddittorio si rilevava che la società convenuta era in liquidazione per cui veniva disposta ed eseguita la notifica nei confronti del liquidatore della Controparte_1
Non si costituiva la società resistente e, pertanto, all'udienza del 17/10/2025. veniva dichiarata la sua contumacia La causa istruita con la sola prova documentale all'udienza del 14.11.2025, con la modalità della trattazione scritta, veniva decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc dandosi lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte L'articolo 1350 del Codice civile prescrive che “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili” stabilendo così, innanzitutto, che la compravendita immobiliare deve essere formalizzata con atto pubblico perché essendo autenticata da un pubblico ufficiale (il notaio per l'appunto), ha pieno valore giuridico in quanto la firma del notaio garantisce che le parti coinvolte siano identificate correttamente, l'atto rispetti tutte le normative previste dalla legge e sia opponibile ai terzi
Un atto pubblico registrato nei pubblici registri (Registro immobiliare, Catasto) consente, infatti, che il trasferimento della proprietà dell'immobile sia opponibile non solo nei confronti del venditore, ma anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che potrebbero vantare diritti su di esso. Il legislatore, però, ha anche previsto nel medesimo articolo la possibilità che per una compravendita si possa far ricorso ad una scrittura privata tra le parti stabilendo che essa pur essendo idonea al trasferimento della proprietà ha un valore limitato un quanto non offre le stesse garanzie dell'atto pubblico perchè il trasferimento non è automatico .
La scrittura privata, infatti, una volta redatta in forma scritta e sottoscritta fa piena prova tra le parti, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta ma solo se la firma:
– viene riconosciuta espressamente da chi l'ha apposta;
– viene autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato;
– non viene disconosciuta, in base a quanto previsto dall'art. 215 del c.p.c. o pur essendo stata disconosciuta, è stata accolta la domanda di verificazione prevista e disciplinata dall'art 216 c.p.c. Solo a queste condizioni la scrittura privata ha efficacia di prova legale, anche se, come emerge dalla lettera dell'art. 2702 c.c., limitatamente alle “dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta”. Se è vero, quindi, che una scrittura privata pur non autenticata può sortire l'effetto di trasferire la proprietà del bene immobile non costituisce titolo per la trascrizione, quindi, per l'opponibilità terzi oltre a non poter svolgere alcuna funzione notiziale.
Ciò perchè l'art. 2657 c.c. prevede espressamente che: “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.” Orbene nel caso di specie si osserva, in primis, che il tenore letterale ex art. 1362 c.c. delle espressioni usate nella scrittura privata del 30.6.2017 (cfr la società venditrice col presente atto cede e vende ai sopra specificati acquirenti che … accettano ed acquistano il diritto di piena proprietà sul terreno agricolo…. Il prezzo di vendita a corpo viene interamente saldato e corrisposto in denaro contante dagli acquirenti dell'atto di sottoscrizione della presente scrittura di cui la società venditrice accusa ricevuta e unitamente alla sottoscrizione del presente atto rilascia ampia quietanza di avvenuto integrale pagamento e saldo del prezzo …) e la forma scritta in cui essa è stata redatta, richiesta a pena di nullità dall'art. 1350 c.c , non lasciano dubbi sulla volontà delle parti di concludere un contratto di vendita definitiva. La scrittura privata del 30.6.2017 è, perciò, senz'altro valida a produrre l'effetto reale del trasferimento del bene immobile al pari di una scrittura privata autenticata o di un atto pubblico, ma non costituendo titolo appropriato per la trascrizione, per sancire l'accordo già perfetto in una forma (l'atto pubblico) necessaria per la trascrizione nei registri immobiliari e per renderlo opponibile a terzi (Tribunale di Monza sentenza n. 1966/2023 del 20-09-2023) occorre accertare se le firme poste siano autentiche. E' utile riportare quanto deciso dalla Corte di Cassazione Sez. 2 nell'ordinanza n. 23945 del 29.10.2020 ove è stabilito che “colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c.” nonché dal Tribunale di Roma il 19 febbraio 2021 sui procedimenti riuniti n. 18485/ 2019 e 7060/2020 ove è stato messo in rilievo che “l'unica via attraverso la quale se ne può conseguire la pubblicità è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni medesime e della conseguente declaratoria per mezzo di sentenza o provvedimento equiparato”.. Da ultimo la Corte di Cassazione civile sez. II nella sentenza nr 20114/2023 ha, poi, chiarito che
“…quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. - che riguarda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, pertanto, la stipula di un preliminare
-, potendo essere soddisfatto, semplicemente con una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle firme”. Dovendosi, quindi, valutare l'autenticità delle firme vergate dal sig. legale Controparte_2 rappresentante della società venditrice si rileva che quest'ultima non si è costituita in giudizio e non ha, perciò, confutato le sottoscrizioni, cristallizzando, così, quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine all'autenticità delle stesse da considerarsi “fatto non contestato” sensi dell' art.115 cpc . La Corte di Cassazione nella sentenza resa a Sezioni unite 761/02 ha evidenziato come si è imposto all'attenzione degli interpreti il principio di non contestazione ex art 115 cpc con maggiore ampiezza applicativa, ossia il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente, i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Difatti la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, “l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso”.
Il giudice è, perciò, tenuto a pronunciare una sentenza senza poter esaminare né la veridicità né
l'esaustività della domanda attorea, dovendosi limitare a valutare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti processuali e l'ammissibilità del riconoscimento medesimo.
Per granitica Giurisprudenza si deve, infatti, ritenere che “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”(Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/11/2010 n° 22837 conf. Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078).
L'art 215 c.p.c. nell'ambito del processo attribuisce, poi, un significato ancora più concludente al comportamento del contumace che ha negletto ogni sua difesa tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento come si legge anche nella sent. n. 332/2023 del Tribunale di Sulmona: “la mancata contestazione della sottoscrizione da parte del convenuto nel giudizio di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata a equivale a riconoscimento tacito , idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione stessa , senza necessità di ulteriori mezzi istruttori”
Pe tali ragioni la domanda dei ricorrenti di accertamento e declaratoria della autenticità delle firme apposte dal legale rappresentante della ora in liquidazione deve essere accolta Controparte_1 riconoscendo, altresì, che sussistono i presupposti per la trascrizione della scrittura privata per cui
è causa subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nulla per le spese del giudizio non essendo state richieste dai ricorrenti nelle conclusioni da ultimo rassegnate.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'amministratore unico e legale rappresentante della sig. Controparte_1 Controparte_2 società venditrice, in calce alla scrittura privata di compravendita del terreno agricolo intercorsa con gli acquirenti , e CC IE in data 30.06.2017, mediante la quale Parte_1 Parte_2 veniva loro venduto il seguente terreno agricolo: uliveto di IV classe, sito in agro di Grottaglie alla c.da Montepizzuto della estensione di mq.6.861, censito nel Catasto Terreni al foglio 37 p.lla 132 confinante a nord con p.lla 26 di proprietà o aventi causa, a est con p.lla 28 di proprietà CP_3
o aventi causa, a sud con via dei Platani e a ovest con via Dei Pini;
Persona_1 -da' atto, pertanto, della sussistenza dei presupposti per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri di Taranto della scrittura privata del 30.6.20217 in favore dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2657 esonerando il Conservatore da ogni sua responsabilità;
- nulla per le spese
Così deciso in Taranto lì 14.11.2025
IL G.O d P.
Avv. Carmen Nacci