Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2025, proposto da
LI PI, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Calia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fabio Filzi n. 2;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2492 resa in data 15 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RI GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 3 luglio 2025, la signora LI PI agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2492/2024 del 15 maggio 2024 (R.G. n. 2607/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, inoltre, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 maggio 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità della controversia nonché del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono equitativamente liquidate come da dispositivo (cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2492/2024 del 15 maggio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI GO |
IL SEGRETARIO