Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
Per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Catania n° -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 3 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ND NO e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, che ha riconosciuto il diritto della stessa ad accedere ai documenti ivi meglio specificati e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione al soddisfacimento della relativa pretesa ostensiva;
Osservato che non si è costituita l’ASP intimata, benché ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC estratto da pubblici elenchi;
Rilevato che, con memoria del 3 ottobre 2025 la ricorrente: i) ha documentato l’intervenuta esibizione dei documenti richiesti; ii) ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; iii) ha insistito per la condanna alle spese della P.A. -con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari-, in ragione della dedotta messa a disposizione della documentazione solo successivamente alla notifica del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che, in ragione di quanto innanzi, ai sensi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere;
Stimato che le spese di lite sono poste a carico della parte intimata secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, stante l’intervenuta ottemperanza del titolo esecutivo solo dopo l’introduzione del presente giudizio, e che la relativa liquidazione, come da dispositivo, tiene conto della marcata connotazione seriale del contenzioso in oggetto e della ridotta attività difensiva, anche ad esito dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 500 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, se effettivamente dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
ND NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND NO | PP LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.