Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/05/2025, n. 9965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9965 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 09965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13113/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13113 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Meral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna, Simona Viola e Nicola Gambino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
il Gestore dei servizi energetici (G.s.e.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Garella in Roma, via Sardegna, n.14;
nei confronti
il Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arera, Gme S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento del G.s.e. del 26 aprile 2018, prot. n. GSE/P20180036869, recante l’annullamento d’ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte in cui annulla la RVC n. 0050816065216R1405_rev1, e della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180015896 dell’1 marzo 2018, nella parte in cui individua le contestazioni relative alla RVC 1405_rev1;
2) della nota di GSE dell’11 giugno 2018, prot. n. GSE/P20180049806, ricevuta a mezzo pec, con la quale è stata imposta la restituzione – tra gli altri – dei TEE percepiti nel periodo 2016-2018 relativi alla RVC 1405_rev1, annullata con il provvedimento del 26 aprile 2018;
nonché per sentire accertare la nullità o
comunque per ottenere l’annullamento
3) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
4) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch’essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 1/12/2020
per l’annullamento
dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le istanze con cui il difensore della parte ricorrente e del G.s.e. S.p.A. hanno chiesto al Collegio di porre la causa in decisione, senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 14 marzo 2025, il dott. Calogero Commandatore.
Con atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a., premettendo di svolgere la promozione sull’intero territorio nazionale progetti di risparmio ed efficientamento energetico, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento portante l’annullamento d’ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte in cui annulla la RVC n. 0050816065216R1405_rev1, e della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180015896 dell’1 marzo 2018, nella parte in cui individua le contestazioni relative alla RVC 1405_rev1.
A sostegno del gravame, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 21- nonies della l. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Evidenzia, infatti, la ricorrente che il provvedimento impugnato – nel disporre l’annullamento di 9 RVC, presentate da Meral S.p.A. nel corso del 2016 e accolte dal G.s.e., tra il 2016 e i primi mesi del 2017, tra queste, la RVC 1405_rev1 presentata da Meral in data 3 maggio 2016 e accolta dal Gestore in data 24 agosto 2016 – sia illegittimo per violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21- nonie s della l. n. 241 del 1990 nella formulazione ratione temporis vigente.
2) Violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e perplessità.
Con tale motivo, parte ricorrente si duole della l’illegittimità del provvedimento impugnato adottato sulla base di presunte carenze documentali, che il Gestore ha (genericamente) riferito a più RVC senza curarsi di precisare a quale degli interventi di efficientamento energetico in esse rendicontati attenga la singola contestazione, impendendo altresì l’istaurazione di un contraddittorio in tal senso.
3) Con riferimento alla “autodichiarazione dei clienti partecipanti”. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 13.7 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre
2011, n. EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012; degli artt. 1, 6 e 18 della l. 241/1990; dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000; degli artt. 1322 e 1362 del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità.
Con tale censura, parte ricorrente lamenta come G.s.e. abbia ritenuto di non accogliere la RVC di Meral S.p.A. adducendo che la documentazione presentata dalla Società sarebbe carente dell’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti corredata da un documento di identità leggibile.
4) In subordine. L’impugnazione dei c.d. “Chiarimenti operativi: progetti standard”. Nullità per carenza assoluta di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13.7 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione del divieto di efficacia retroattiva, travisamento dei presupposti, incompetenza.
5) Con riferimento al divieto di cumulo degli incentivi. Violazione dell’art. 15, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione dell’art. 15 bis del d.l. 63/2013. Violazione del d.m. 2 maggio 2018. Violazione dell’art. 18, comma 2, della l. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Si sono costituiti in giudizio il G.s.e. e il Ministero intimati.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 13 novembre 2020 e depositati il successivo 1 dicembre 2020, la società ricorrente ha articolato un ulteriore motivo lamentando la violazione dell’art. 42, comma 3, comma 3- bis e comma 3- ter , d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall’ art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, prospettando così un’illegittimità sopravvenuta del provvedimento impugnato.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
E invero, come rilevato ed eccepito dal G.s.e. S.p.A. nella memoria depositata l’11 febbraio 2025, ricorso in esame, integrato con motivi aggiunti, è improcedibile poiché con nota prot. GSE/P20210026293 del 24 settembre 2021 (regolarmente versata in atti in data 27 gennaio 2025, cfr. allegato 7) è stata respinta l’istanza di riesame formulata da Meral S.p.A. il 12 novembre 2020.
La nota prot. GSE/P20210026293 del 24 settembre 2021 costituisce una conferma del provvedimento gravato nel presente giudizio, implicando così l’improcedibilità della domanda caducatoria formulata dalla ricorrente (Cons. Stato, sez. I, 28 settembre 2023, n. 1236).
Va altresì dichiara l’inammissibilità dell’unico motivo aggiunto, il quale non reca censure verso i provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo (che Meral afferma di gravare nuovamente con il motivo stesso).
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, nei confronti del G.s.e. Le spese possono invece essere compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Arera-Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla luce della limitata attività defensionale da tali parti svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter ), definitivamente pronunciando, sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del G.s.e. che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO