TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7712 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) + , con il Parte_1 C.F._1 CP_1
patrocinio dell'avv. ANDRIULO LEONARDO, con elezione di domicilio in VIA P. TOGLIATTI 53
72021 CA TA presso avv. ANDRIULO LEONARDO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. IA TO e Controparte_2 P.IVA_1
GA GI ( PIAZZA SS. APOSTOLI 73 00187 ROMA, con elezione di C.F._2
domicilio in VIA GALILEO GALILEI, 7 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
IA TO;
CONVENUTA\OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 13 Con atto di citazione dell'11\12\2023, i sigg. e , Parte_1 CP_1
nella loro qualità di fideiussori di proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria Parte_2
di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 15357/2023, che ingiungeva loro di pagare, in solido, alla parte ricorrente , procuratrice di la somma di € Controparte_3 CP_2
59.177,07, oltre interessi legali, quale sorte capitale + € 2.606,50 ed accessori, per competenze della procedura. Deducevano la carenza di prove afferenti alla titolarità del credito azionato, laddove,
controparte (qualificatasi creditrice cessionaria) non ha offerto alcuna prova atta a dimostrare l'avvenuto invio, ai debitori ceduti, odierni opponenti, della comunicazione scritta dell'informativa della cessione, quale adempimento utile ai fini della certa individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con propria ordinanza del
5\11\2020, n. 24798, ha precisato che: “in caso di contestazione in sede processuale del
credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di
cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di
cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
Sostanzialmente, chi agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, che, nel caso specifico, è data dalla produzione in atti, del contratto di credito e dell'informativa al debitore ceduto;
adempimento non effettuato da la quale non ha mai CP_2
prodotto la comunicazione ai debitori ceduti dell'intervenuta cessione del credito. Vieppiù, il documento allegato al fascicolo monitorio (doc. C), rubricato “G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020”, riporta una semplice stampa di una videata, priva di valenza probatoria, sia in ordine alla genuinità del documento che al suo contenuto, considerato che all'interno non risulta alcun riferimento al credito vantato nei confronti degli odierni opponenti. Evidenziavano inoltre che, l'estratto conto pagina 2 di 13 posto a fondamento dell'azione monitoria, proveniente dalla Banca cedente, non risulta essere mai stato comunicato e/o noto agli opponenti. Deducevano ancora, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato ai sensi dell'art. 50 TUB, atteso che gli estratti\conto prodotti sono privi di efficacia probatoria, (così Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II, 17.02.2010 n.
183). Come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza nr.14887 del 2014, “spetta a chi
vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi ai sensi del dettato normativo
di cui all'art. 2697 c. c.” e, tale principio, trova piena applicazione alla fattispecie per cui è causa, ove deve essere verificata e, conseguentemente valutata, la produzione documentale prodotta dall'opposta,
gravando su di essa ogni onere probatorio, e, considerata anche la Sentenza n. 1604 del 31.05.2023, con la quale, il Tribunale di Nola, ha ribadito il principio secondo cui “L'efficacia probatoria dell'estratto
conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è
caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove [...] assumendo l'estratto
certificato di cui all'art. 50 TUB valore meramente indiziario”, appare evidente l'illegittimità della pretesa creditoria azionata.
Evidenziava, inoltre, che l'estratto conto prodotto da ai sensi dell'art. 50 TUB, non CP_2
può essere ritenuto titolo sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la certificazione dell'estratto\conto, utile per l'emissione del decreto ingiuntivo, deve essere effettuata dalla Banca
interessata (creditrice), mentre, nel caso specifico è stata fatta da la quale, non è una Controparte_2
banca e come tale, non può emettere la necessaria certificazione;
a ciò consegue che, ella medesima,
non poteva agire in via monitoria sulla base di un estratto conto certificato ad essa non riconducibile, in quanto non sottoscritto da un proprio dirigente. Mancando pertanto un legittimo titolo a fondamento del Ricorso monitorio, l'emesso decreto è da ritenersi illegittimo e di conseguenza deve essere revocato.
pagina 3 di 13 Gli opponenti eccepivano ancora, la violazione delle norme di diritto sostanziale in merito al perfezionamento delle cessioni, ed in particolare della cessione del credito datata 10/12/2020,
intervenuta tra la cedente e la cessionaria, odierna , atteso che, della sua Controparte_4 CP_2
esistenza, risulta la sola menzione dell'avvenuta inserzione nella Gazzetta Ufficiale, laddove, invece,
per le cessioni in blocco, si rende necessario anche un secondo passaggio, costituito dalla iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge nr. 130/90 (cfr. art. 58, comma 2 TUB), e, nel ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto,
nessuno riferimento è fatto a tali iscrizioni, vi è solo quello relativo all'avvenuta pubblicazione in
G.U. Altra doglianza sollevata dagli opponenti attiene alle modalità e alla quantificazione del calcolo degli interessi di mora indicati nell'estratto conto depositato, ove, a fronte di un importo di rate arretrate pari ad euro 39.979,01, gli interessi di mora ammontano ad euro 19.198,06, e ciò in base all'estratto conto fornito a da;
epperò, non sussistono elementi idonei atti CP_2 CP_4
a consentire, ai debitori, di comprendere, con precisione, quale sia stato l'effettivo tasso di interessi loro applicato e le modalità con cui sono state calcolate le singole rate e l'imputazione delle somme sia a titolo di sorte capitale che a titolo di interessi. Eccepivano infine l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., atteso che tale norma prevede che “il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ebbene,
dall'esame della documentazione allegata al fascicolo monitorio emerge che l'ultima missiva inviata ai fideiussori e al debitore principale, da parte di , è datata 23\09\2015, cui è seguito Parte_3
l'odierno decreto ingiuntivo opposto;
a ciò consegue che è decaduta dall'azione, per Controparte_2
estinzione dell'obbligazione dei fideiussori, atteso che l'azione giudiziale è stata promossa ben oltre i sei mesi dall'ultima formale intimazione di pagamento. Deduceva ancora che, il mutuo, il cui mancato pagamento delle rate è stato fatto oggetto dell'azione monitoria, era stato concesso con garanzia pagina 4 di 13 prestata da , che, garantisce l'importo finanziato sino ad un massimo Controparte_5
dell'50%. Ebbene, , e per essa , avrebbe potuto ottenere o ha ottenuto Parte_3 CP_2
da (garante) l'importo scaduto e non pagato dagli odierni attori nella misura del 50% al CP_5
netto di quanto già versato a titolo di rimborso. Epperò non risulta fornita in atti alcuna prova circa il coinvolgimento o meno della garanzia offerta da , ponendo ancora una volta il CP_5
consumatore in una posizione di assoluta confusione e mancanza di trasparenza contrattuale, che non gli consente neppure di capire, se, ad oggi, sia stata esperita l'escussione del credito nei confronti della parte (contrattualmente) garante. Tale circostanza implica un ulteriore motivo di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di quanto sopra, nel proprio atto rassegnavano le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO
- sulla scorta delle motivazioni addotte con la presente opposizione, accertata e dichiarata la validità della stessa, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo nr. 15357/2023 emesso dal
Tribunale Civile di Milano nel procedimento monitorio Nr. 27785/2023 R.G., con declaratoria di nullità, insussistenza, illegittimità, e/o infondatezza, e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato e della non debenza da parte dell'opponente;
- con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti, e, in particolare, evidenziava, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione attiva di che , l'art. 58 TUB, in quanto norma di semplificazione, ha Controparte_2
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, l'iscrizione del pagina 5 di 13 contratto nel Registro Imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La cessione opera e si perfeziona senza il consenso del debitore ceduto e a prescindere da ogni conseguente formalità. Per la Cassazione, quindi, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione. Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze,
dei crediti oggetto di cessione. Nel caso di specie, dalla disamina dell'avviso pubblicato (cfr. All. C)
risulta come i criteri per definire i crediti ceduti siano stati individuati in modo specifico e inequivocabile. In particolare, si legge testualmente, che a essere ceduti sono stati “tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti Controparte_6
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il
30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999.” Ed invero, il credito vantato dall'odierna opposta possiede tutti i requisiti indicati in G.U. idonei a consentire l'individuazione dei crediti oggetto di cessione. produceva, in ogni caso, la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca CP_2
cedente (doc. 2), che, come affermato dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 10200/2021, è idonea,
già di per sé, a provare l'intervenuto acquisto di un credito parte di una cessione in blocco, atteso che
“la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la
pagina 6 di 13 funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La
dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo”.
Vieppiù, nella Gazzetta Ufficiale è indicato che, sul sito www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, è riportato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione, individuati con codice identificativo del rapporto originario;
pertanto, usando l'ordinaria diligenza, è agevole prendere visione dei singoli crediti che,
nella specie, sono stati ceduti, “(…)collegandosi al link sopra riportato, accedendo alla sezione
dedicata alle operazioni di cessione 2020 crediti a con relativo elenco dei crediti Controparte_2
ceduti specificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, che nel caso di specie,
come risaputo dall'odierna opponente, sono NDG n. 3162496151000 come da riportato prospetto”.
Risulta quindi provata l'intervenuta cessione del credito in favore di , la sua conseguente CP_2
titolarità del credito azionato e la sua piena legittimazione attiva. Vieppiù, l'opposta, produceva in atti propria visura del Registro delle Imprese, da cui emerge che l'operazione di cartolarizzazione fu debitamente depositata presso il competente Ufficio, in ossequio al disposto dall'art 58 TUB c. 2 (Cfr.
doc. 4). Precisava, in ogni caso, che già in sede di azione monitoria, , aveva pienamente CP_2
assolto all'onere della prova su di essa gravante, producendo tutta la documentazione idonea a fornire la piena prova scritta del proprio credito. Con riferimento all'asserita carenza di prova del credito, in ragione della eccepita inefficacia probatoria dell'estratto certificato ex art. 50 TUB, evidenziava che,
aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante già in sede di ricorso monitorio, Controparte_2
producendo tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto di finanziamento n. 61153246 +
piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50TUB, le lettere di messa in mora ed i contratti di fideiussione dei sigg. e sottesi alla posizione sub judice, idonei a chiedere l'ingiunzione Pt_1 CP_1
di pagamento e a considerare il credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. (così Cass.
pagina 7 di 13 18 aprile 2001, n. 5675; Cass. 15 settembre 2000, n. 12169). Eccepiva anche l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente afferente all'inefficacia probatoria della certificazione ex art. 50
TUB prodotta da in quanto proveniente da soggetto diverso che richiede il decreto Controparte_2
ingiuntivo, ovverosia dalla cedente ciò in quanto “il cessionario del Controparte_7
credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su
estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB”
(così C. Cass. Sentenza n. 31577\2019), per cui anche detta eccezione deve essere disattesa.
Evidenziava, ancora, che anche l'eccezione afferente alla mancata pubblicazione, nel registro delle imprese, dell'avvenuta cessione, è assolutamente infondata e va pertanto rigettata, considerato che l'operazione di cartolarizzazione fu debitamente depositata, da , presso il competente CP_2
Ufficio del Registro delle Imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art 58 TUB c. 2; ciò emerge dalla visura storica di regolarmente prodotta in atti. Riguardo l'eccezione afferente al Controparte_2
superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora, la stessa è palesemente infondata, generica e non provata e deve pertanto essere rigettata;
ed invero, l'opponente, non ha fornito alcuna necessaria indicazione sul punto, così rendendosi completamente inadempiente rispetto al proprio onere probatorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. Precisava, in ogni caso, che nel caso di specie, nessuna usura originaria può essere ravvisata perchè il tasso di interesse effettivo globale medio applicato è abbondantemente al di sotto dei tassi soglia applicabili nel periodo di riferimento compreso tra maggio 2012 ed aprile 2017, in piena conformità delle condizioni contrattuali. Con riferimento all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziava che la Banca e i garanti aveva espressamente rinunciato al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per cui l'opponente non è legittimato a invocare detta disciplina, contrattualmente derogata, e, l'odierna creditrice non è incorsa in alcuna decadenza. Inoltre, l'art. 7 della fideiussione oggetto di causa prevede che “il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
pagina 8 di 13 quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.” Orbene,
poiché ES AN OL aveva in ogni caso, rispettato il termine codicistico dell'art. 1957 c.c., laddove,
quando aveva messo in mora la società obbligata principale aveva parimenti trasmesso la medesima comunicazione anche al garante, non si è verificata alcuna ipotesi di decadenza (così Cass.
10574/2003; Cass 13078/ 2008; Cass. 22316/2017). Con riferimento all'eccezione degli opponenti afferente al fatto che il finanziamento sarebbe assistito dal fondo di garanzia MCC, epperò non vi è
prova dell'eventuale escussione del credito, l'opposta precisava che, non è mai intervenuta alcuna escussione del fondo di garanzia, per cui alcuna comunicazione poteva essere allegata da CP_2
ed invero, il fondo MCC, non ha effettuato nessun pagamento in favore della Banca, né della
[...]
cessionaria, perché mai preventivamente escusso, considerato che non vi è alcun obbligo né onere da parte della Banca o della cessionaria, a dover escutere preventivamente il fondo di garanzia.
Evidenziava che anche detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'opposta si opponeva all'ammissione della C.T.U. contabile come richiesta dagli opponenti in quanto palesemente esplorativa, e nel proprio scritto rassegnava le seguenti,
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, così giudicare:
A. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
B. In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
D. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
Espletata l'istruttoria sulla base della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con
Sentenza.
pagina 9 di 13 Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata
Rileva questo giudice che vi è idonea prova documentale in atti a supporto della piena legittimazione attiva in capo a atteso che le caratteristiche dei crediti ceduti, indicate nell'avviso di Controparte_2
cessione prodotto in atti, consentono di ritenere con certezza che il credito per cui è causa è ricompreso nella cessione intervenuta tra e cfr. docc. All. C, 1, 2, 3, 4 e 5 fasc. Parte_3 Controparte_2
mon). Vieppiù risultano prodotti in atti, la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da nonché la visura camerale da cui si evince la registrazione, con protocollo n. Controparte_6
117266 del 10\12\2020, nell'Ufficio del Registro delle Imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art
Co 58, 2° comma T.U.B, e l'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con numero di rapporto alla cessione e numero filiale, in cui è possibile individuare le linee di credito cedute (Cfr. dacc. 3 e 4
conv.). Detti elementi implicano che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2
come sollevata dagli opponenti, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Riguarda la prova del credito azionato, va dato atto, che, già in sede monitoria, era stato prodotto l'estratto conto certificato, che di per sé è idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (così Cass. Civ.,
Sez. I, 2\08\2013, n. 18541); ed invero, l'art. 50 T.U.B. è “norma improntata ad esigenze di
semplificazione ed agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla esposizione del saldo
finale, pur sempre portato da un estratto conto, per di più virtualmente, ma efficacemente suffragata
per effetto della certificazione del dirigente da tutte le scritture dell'istituto relative al rapporto”.
Risultavano inoltre prodotti, sempre a sostegno della pretesa creditoria: il contratto di finanziamento nr.
61153246, con pedissequo piano di ammortamento e prova dell'erogazione, il contratto di fideiussione specifica, visura storica della società diffide di pagamento, estratto autentico Parte_2
delle scritture contabili, rendiconto ex art. 50 T.U.B. relativo al contratto di finanziamento nr.
61153246, proveniente dalla Banca e sottoscritto in data 03/01/2023 dal suo dirigente, Dott. Per_1
pagina 10 di 13 Estratti conto integrali, dall'apertura all'estinzione, del conto corrente bancario n. n. 263- Parte_4
1000-13848 su cui è stata erogata la somma finanziata (Cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasc. mon. + doc. 1
integrazione fasc. mon. + doc. 2 seconda mem. ex art. 171-ter c.p.c.). La predetta elencata documentazione è assolutamente idonea a supportare la pretesa creditoria azionata, per cui anche l'eccezione degli opponenti, di mancata prova del credito, si rivela infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va dato atto che l'odierna opposta ha fornito anche la prova documentale dell'avvenuto deposito dell'operazione di cartolarizzazione al competente Ufficio del Registro delle Imprese, come imposto dall'art 58 TUB c. 2; ciò si evince dalla visura storica di prodotta in atti (cfr. doc. 4 Controparte_2
; pertanto anche l'eccezione afferente detta questione, come sollevata dagli opponenti, si è CP_9
rivelata infondata e come tale deve essere rigettata.
Riguardo l'asserito superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora, si rileva che,
in sede di opposizione, non risulta fornita alcuna specifica indicazione sul punto;
è evidente che gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, violando così il disposto di cui all'art. 2697
c.c., per cui anche la doglianza relativa all'usurarietà del rapporto oggetto d'esame dovrà essere disattesa.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sollevata dagli opponenti, va rilevato che,
la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 CC appare legittima, in quanto rientra nella libertà
di regolamentazione delle parti contrattuali è non è contraria ad alcuna norma imperativa. In ogni caso,
nella fattispecie per cui è causa, non si è verificata alcuna decadenza del diritto di agire nei confronti del garante, perché l'istituto di credito, nel 2015, aveva inviato, alla società e ai garanti, le intimazioni di pagamento al fine di recuperare il proprio credito, entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. doc. 4 fasc. mon.), quindi nel pieno rispetto del termine di cui all'art.
pagina 11 di 13 Riguardo l'eccezione degli opponenti, afferente al fatto che il finanziamento era assistito dal fondo di garanzia MCC, e che, non ha dato prova dell'avvenuta escussione del credito nei CP_2
confronti di detto Fondo, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti dell'intervenuta escussione del fondo di garanzia, per cui non ha potuto allegare alcuna comunicazione in tal senso, CP_2
atteso che il fondo MCC non ha effettuato nessun pagamento in favore della Banca, né della cessionaria. Anche detta eccezione si è rivelata infondata e come tale deve essere rigettata.
Va infine dato atto che va disattesa l'eccezione, sollevate dagli opponenti, in sede di propri scritti conclusionali, di asserita discrasia tra le conclusioni rassegnate dall'opposta nella comparsa conclusionale e quelle precisate nelle note conclusive ex art. 189 c.p.c., in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo implica la richiesta al pagamento della somma ingiunta;
parimenti va disattesa anche l'eccezione di violazione della norma di matrice europeistica del 10\03\2025, sollevata in sede di Verbale di udienza del 09\10\2025, per evidente infondatezza.
Risultata totalmente infondata l'opposizione, la stessa deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza, di entrambi gli opponenti, in solido tra loro, per il pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione proposta dai sigg. e e Parte_1 CP_1
conferma, in ogni sua parte, il decreto Ingiuntivo N. 15357\2023, peraltro già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 CPC, e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna i sigg. e Parte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore, dell'opposta, delle CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.500,00 per competenze, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies, ultimo comma, cpc, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Milano 14\10\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1957 CC. Anche detta eccezione è infondata e come tale deve essere rigettata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) + , con il Parte_1 C.F._1 CP_1
patrocinio dell'avv. ANDRIULO LEONARDO, con elezione di domicilio in VIA P. TOGLIATTI 53
72021 CA TA presso avv. ANDRIULO LEONARDO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. IA TO e Controparte_2 P.IVA_1
GA GI ( PIAZZA SS. APOSTOLI 73 00187 ROMA, con elezione di C.F._2
domicilio in VIA GALILEO GALILEI, 7 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
IA TO;
CONVENUTA\OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 13 Con atto di citazione dell'11\12\2023, i sigg. e , Parte_1 CP_1
nella loro qualità di fideiussori di proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria Parte_2
di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 15357/2023, che ingiungeva loro di pagare, in solido, alla parte ricorrente , procuratrice di la somma di € Controparte_3 CP_2
59.177,07, oltre interessi legali, quale sorte capitale + € 2.606,50 ed accessori, per competenze della procedura. Deducevano la carenza di prove afferenti alla titolarità del credito azionato, laddove,
controparte (qualificatasi creditrice cessionaria) non ha offerto alcuna prova atta a dimostrare l'avvenuto invio, ai debitori ceduti, odierni opponenti, della comunicazione scritta dell'informativa della cessione, quale adempimento utile ai fini della certa individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con propria ordinanza del
5\11\2020, n. 24798, ha precisato che: “in caso di contestazione in sede processuale del
credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di
cessione, ma occorre altresì “…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di
cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
Sostanzialmente, chi agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, che, nel caso specifico, è data dalla produzione in atti, del contratto di credito e dell'informativa al debitore ceduto;
adempimento non effettuato da la quale non ha mai CP_2
prodotto la comunicazione ai debitori ceduti dell'intervenuta cessione del credito. Vieppiù, il documento allegato al fascicolo monitorio (doc. C), rubricato “G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020”, riporta una semplice stampa di una videata, priva di valenza probatoria, sia in ordine alla genuinità del documento che al suo contenuto, considerato che all'interno non risulta alcun riferimento al credito vantato nei confronti degli odierni opponenti. Evidenziavano inoltre che, l'estratto conto pagina 2 di 13 posto a fondamento dell'azione monitoria, proveniente dalla Banca cedente, non risulta essere mai stato comunicato e/o noto agli opponenti. Deducevano ancora, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato ai sensi dell'art. 50 TUB, atteso che gli estratti\conto prodotti sono privi di efficacia probatoria, (così Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II, 17.02.2010 n.
183). Come sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza nr.14887 del 2014, “spetta a chi
vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi ai sensi del dettato normativo
di cui all'art. 2697 c. c.” e, tale principio, trova piena applicazione alla fattispecie per cui è causa, ove deve essere verificata e, conseguentemente valutata, la produzione documentale prodotta dall'opposta,
gravando su di essa ogni onere probatorio, e, considerata anche la Sentenza n. 1604 del 31.05.2023, con la quale, il Tribunale di Nola, ha ribadito il principio secondo cui “L'efficacia probatoria dell'estratto
conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è
caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove [...] assumendo l'estratto
certificato di cui all'art. 50 TUB valore meramente indiziario”, appare evidente l'illegittimità della pretesa creditoria azionata.
Evidenziava, inoltre, che l'estratto conto prodotto da ai sensi dell'art. 50 TUB, non CP_2
può essere ritenuto titolo sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la certificazione dell'estratto\conto, utile per l'emissione del decreto ingiuntivo, deve essere effettuata dalla Banca
interessata (creditrice), mentre, nel caso specifico è stata fatta da la quale, non è una Controparte_2
banca e come tale, non può emettere la necessaria certificazione;
a ciò consegue che, ella medesima,
non poteva agire in via monitoria sulla base di un estratto conto certificato ad essa non riconducibile, in quanto non sottoscritto da un proprio dirigente. Mancando pertanto un legittimo titolo a fondamento del Ricorso monitorio, l'emesso decreto è da ritenersi illegittimo e di conseguenza deve essere revocato.
pagina 3 di 13 Gli opponenti eccepivano ancora, la violazione delle norme di diritto sostanziale in merito al perfezionamento delle cessioni, ed in particolare della cessione del credito datata 10/12/2020,
intervenuta tra la cedente e la cessionaria, odierna , atteso che, della sua Controparte_4 CP_2
esistenza, risulta la sola menzione dell'avvenuta inserzione nella Gazzetta Ufficiale, laddove, invece,
per le cessioni in blocco, si rende necessario anche un secondo passaggio, costituito dalla iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge nr. 130/90 (cfr. art. 58, comma 2 TUB), e, nel ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto,
nessuno riferimento è fatto a tali iscrizioni, vi è solo quello relativo all'avvenuta pubblicazione in
G.U. Altra doglianza sollevata dagli opponenti attiene alle modalità e alla quantificazione del calcolo degli interessi di mora indicati nell'estratto conto depositato, ove, a fronte di un importo di rate arretrate pari ad euro 39.979,01, gli interessi di mora ammontano ad euro 19.198,06, e ciò in base all'estratto conto fornito a da;
epperò, non sussistono elementi idonei atti CP_2 CP_4
a consentire, ai debitori, di comprendere, con precisione, quale sia stato l'effettivo tasso di interessi loro applicato e le modalità con cui sono state calcolate le singole rate e l'imputazione delle somme sia a titolo di sorte capitale che a titolo di interessi. Eccepivano infine l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., atteso che tale norma prevede che “il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ebbene,
dall'esame della documentazione allegata al fascicolo monitorio emerge che l'ultima missiva inviata ai fideiussori e al debitore principale, da parte di , è datata 23\09\2015, cui è seguito Parte_3
l'odierno decreto ingiuntivo opposto;
a ciò consegue che è decaduta dall'azione, per Controparte_2
estinzione dell'obbligazione dei fideiussori, atteso che l'azione giudiziale è stata promossa ben oltre i sei mesi dall'ultima formale intimazione di pagamento. Deduceva ancora che, il mutuo, il cui mancato pagamento delle rate è stato fatto oggetto dell'azione monitoria, era stato concesso con garanzia pagina 4 di 13 prestata da , che, garantisce l'importo finanziato sino ad un massimo Controparte_5
dell'50%. Ebbene, , e per essa , avrebbe potuto ottenere o ha ottenuto Parte_3 CP_2
da (garante) l'importo scaduto e non pagato dagli odierni attori nella misura del 50% al CP_5
netto di quanto già versato a titolo di rimborso. Epperò non risulta fornita in atti alcuna prova circa il coinvolgimento o meno della garanzia offerta da , ponendo ancora una volta il CP_5
consumatore in una posizione di assoluta confusione e mancanza di trasparenza contrattuale, che non gli consente neppure di capire, se, ad oggi, sia stata esperita l'escussione del credito nei confronti della parte (contrattualmente) garante. Tale circostanza implica un ulteriore motivo di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di quanto sopra, nel proprio atto rassegnavano le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO
- sulla scorta delle motivazioni addotte con la presente opposizione, accertata e dichiarata la validità della stessa, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo nr. 15357/2023 emesso dal
Tribunale Civile di Milano nel procedimento monitorio Nr. 27785/2023 R.G., con declaratoria di nullità, insussistenza, illegittimità, e/o infondatezza, e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato e della non debenza da parte dell'opponente;
- con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti, e, in particolare, evidenziava, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione attiva di che , l'art. 58 TUB, in quanto norma di semplificazione, ha Controparte_2
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, l'iscrizione del pagina 5 di 13 contratto nel Registro Imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La cessione opera e si perfeziona senza il consenso del debitore ceduto e a prescindere da ogni conseguente formalità. Per la Cassazione, quindi, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione. Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze,
dei crediti oggetto di cessione. Nel caso di specie, dalla disamina dell'avviso pubblicato (cfr. All. C)
risulta come i criteri per definire i crediti ceduti siano stati individuati in modo specifico e inequivocabile. In particolare, si legge testualmente, che a essere ceduti sono stati “tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti Controparte_6
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il
30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999.” Ed invero, il credito vantato dall'odierna opposta possiede tutti i requisiti indicati in G.U. idonei a consentire l'individuazione dei crediti oggetto di cessione. produceva, in ogni caso, la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca CP_2
cedente (doc. 2), che, come affermato dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 10200/2021, è idonea,
già di per sé, a provare l'intervenuto acquisto di un credito parte di una cessione in blocco, atteso che
“la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la
pagina 6 di 13 funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La
dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo”.
Vieppiù, nella Gazzetta Ufficiale è indicato che, sul sito www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, è riportato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione, individuati con codice identificativo del rapporto originario;
pertanto, usando l'ordinaria diligenza, è agevole prendere visione dei singoli crediti che,
nella specie, sono stati ceduti, “(…)collegandosi al link sopra riportato, accedendo alla sezione
dedicata alle operazioni di cessione 2020 crediti a con relativo elenco dei crediti Controparte_2
ceduti specificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, che nel caso di specie,
come risaputo dall'odierna opponente, sono NDG n. 3162496151000 come da riportato prospetto”.
Risulta quindi provata l'intervenuta cessione del credito in favore di , la sua conseguente CP_2
titolarità del credito azionato e la sua piena legittimazione attiva. Vieppiù, l'opposta, produceva in atti propria visura del Registro delle Imprese, da cui emerge che l'operazione di cartolarizzazione fu debitamente depositata presso il competente Ufficio, in ossequio al disposto dall'art 58 TUB c. 2 (Cfr.
doc. 4). Precisava, in ogni caso, che già in sede di azione monitoria, , aveva pienamente CP_2
assolto all'onere della prova su di essa gravante, producendo tutta la documentazione idonea a fornire la piena prova scritta del proprio credito. Con riferimento all'asserita carenza di prova del credito, in ragione della eccepita inefficacia probatoria dell'estratto certificato ex art. 50 TUB, evidenziava che,
aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante già in sede di ricorso monitorio, Controparte_2
producendo tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto di finanziamento n. 61153246 +
piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50TUB, le lettere di messa in mora ed i contratti di fideiussione dei sigg. e sottesi alla posizione sub judice, idonei a chiedere l'ingiunzione Pt_1 CP_1
di pagamento e a considerare il credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. (così Cass.
pagina 7 di 13 18 aprile 2001, n. 5675; Cass. 15 settembre 2000, n. 12169). Eccepiva anche l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente afferente all'inefficacia probatoria della certificazione ex art. 50
TUB prodotta da in quanto proveniente da soggetto diverso che richiede il decreto Controparte_2
ingiuntivo, ovverosia dalla cedente ciò in quanto “il cessionario del Controparte_7
credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su
estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB”
(così C. Cass. Sentenza n. 31577\2019), per cui anche detta eccezione deve essere disattesa.
Evidenziava, ancora, che anche l'eccezione afferente alla mancata pubblicazione, nel registro delle imprese, dell'avvenuta cessione, è assolutamente infondata e va pertanto rigettata, considerato che l'operazione di cartolarizzazione fu debitamente depositata, da , presso il competente CP_2
Ufficio del Registro delle Imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art 58 TUB c. 2; ciò emerge dalla visura storica di regolarmente prodotta in atti. Riguardo l'eccezione afferente al Controparte_2
superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora, la stessa è palesemente infondata, generica e non provata e deve pertanto essere rigettata;
ed invero, l'opponente, non ha fornito alcuna necessaria indicazione sul punto, così rendendosi completamente inadempiente rispetto al proprio onere probatorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. Precisava, in ogni caso, che nel caso di specie, nessuna usura originaria può essere ravvisata perchè il tasso di interesse effettivo globale medio applicato è abbondantemente al di sotto dei tassi soglia applicabili nel periodo di riferimento compreso tra maggio 2012 ed aprile 2017, in piena conformità delle condizioni contrattuali. Con riferimento all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziava che la Banca e i garanti aveva espressamente rinunciato al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per cui l'opponente non è legittimato a invocare detta disciplina, contrattualmente derogata, e, l'odierna creditrice non è incorsa in alcuna decadenza. Inoltre, l'art. 7 della fideiussione oggetto di causa prevede che “il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
pagina 8 di 13 quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.” Orbene,
poiché ES AN OL aveva in ogni caso, rispettato il termine codicistico dell'art. 1957 c.c., laddove,
quando aveva messo in mora la società obbligata principale aveva parimenti trasmesso la medesima comunicazione anche al garante, non si è verificata alcuna ipotesi di decadenza (così Cass.
10574/2003; Cass 13078/ 2008; Cass. 22316/2017). Con riferimento all'eccezione degli opponenti afferente al fatto che il finanziamento sarebbe assistito dal fondo di garanzia MCC, epperò non vi è
prova dell'eventuale escussione del credito, l'opposta precisava che, non è mai intervenuta alcuna escussione del fondo di garanzia, per cui alcuna comunicazione poteva essere allegata da CP_2
ed invero, il fondo MCC, non ha effettuato nessun pagamento in favore della Banca, né della
[...]
cessionaria, perché mai preventivamente escusso, considerato che non vi è alcun obbligo né onere da parte della Banca o della cessionaria, a dover escutere preventivamente il fondo di garanzia.
Evidenziava che anche detta eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'opposta si opponeva all'ammissione della C.T.U. contabile come richiesta dagli opponenti in quanto palesemente esplorativa, e nel proprio scritto rassegnava le seguenti,
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, così giudicare:
A. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
B. In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
D. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
Espletata l'istruttoria sulla base della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con
Sentenza.
pagina 9 di 13 Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata
Rileva questo giudice che vi è idonea prova documentale in atti a supporto della piena legittimazione attiva in capo a atteso che le caratteristiche dei crediti ceduti, indicate nell'avviso di Controparte_2
cessione prodotto in atti, consentono di ritenere con certezza che il credito per cui è causa è ricompreso nella cessione intervenuta tra e cfr. docc. All. C, 1, 2, 3, 4 e 5 fasc. Parte_3 Controparte_2
mon). Vieppiù risultano prodotti in atti, la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da nonché la visura camerale da cui si evince la registrazione, con protocollo n. Controparte_6
117266 del 10\12\2020, nell'Ufficio del Registro delle Imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art
Co 58, 2° comma T.U.B, e l'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con numero di rapporto alla cessione e numero filiale, in cui è possibile individuare le linee di credito cedute (Cfr. dacc. 3 e 4
conv.). Detti elementi implicano che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2
come sollevata dagli opponenti, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Riguarda la prova del credito azionato, va dato atto, che, già in sede monitoria, era stato prodotto l'estratto conto certificato, che di per sé è idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (così Cass. Civ.,
Sez. I, 2\08\2013, n. 18541); ed invero, l'art. 50 T.U.B. è “norma improntata ad esigenze di
semplificazione ed agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla esposizione del saldo
finale, pur sempre portato da un estratto conto, per di più virtualmente, ma efficacemente suffragata
per effetto della certificazione del dirigente da tutte le scritture dell'istituto relative al rapporto”.
Risultavano inoltre prodotti, sempre a sostegno della pretesa creditoria: il contratto di finanziamento nr.
61153246, con pedissequo piano di ammortamento e prova dell'erogazione, il contratto di fideiussione specifica, visura storica della società diffide di pagamento, estratto autentico Parte_2
delle scritture contabili, rendiconto ex art. 50 T.U.B. relativo al contratto di finanziamento nr.
61153246, proveniente dalla Banca e sottoscritto in data 03/01/2023 dal suo dirigente, Dott. Per_1
pagina 10 di 13 Estratti conto integrali, dall'apertura all'estinzione, del conto corrente bancario n. n. 263- Parte_4
1000-13848 su cui è stata erogata la somma finanziata (Cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasc. mon. + doc. 1
integrazione fasc. mon. + doc. 2 seconda mem. ex art. 171-ter c.p.c.). La predetta elencata documentazione è assolutamente idonea a supportare la pretesa creditoria azionata, per cui anche l'eccezione degli opponenti, di mancata prova del credito, si rivela infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va dato atto che l'odierna opposta ha fornito anche la prova documentale dell'avvenuto deposito dell'operazione di cartolarizzazione al competente Ufficio del Registro delle Imprese, come imposto dall'art 58 TUB c. 2; ciò si evince dalla visura storica di prodotta in atti (cfr. doc. 4 Controparte_2
; pertanto anche l'eccezione afferente detta questione, come sollevata dagli opponenti, si è CP_9
rivelata infondata e come tale deve essere rigettata.
Riguardo l'asserito superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora, si rileva che,
in sede di opposizione, non risulta fornita alcuna specifica indicazione sul punto;
è evidente che gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, violando così il disposto di cui all'art. 2697
c.c., per cui anche la doglianza relativa all'usurarietà del rapporto oggetto d'esame dovrà essere disattesa.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sollevata dagli opponenti, va rilevato che,
la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 CC appare legittima, in quanto rientra nella libertà
di regolamentazione delle parti contrattuali è non è contraria ad alcuna norma imperativa. In ogni caso,
nella fattispecie per cui è causa, non si è verificata alcuna decadenza del diritto di agire nei confronti del garante, perché l'istituto di credito, nel 2015, aveva inviato, alla società e ai garanti, le intimazioni di pagamento al fine di recuperare il proprio credito, entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. doc. 4 fasc. mon.), quindi nel pieno rispetto del termine di cui all'art.
pagina 11 di 13 Riguardo l'eccezione degli opponenti, afferente al fatto che il finanziamento era assistito dal fondo di garanzia MCC, e che, non ha dato prova dell'avvenuta escussione del credito nei CP_2
confronti di detto Fondo, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti dell'intervenuta escussione del fondo di garanzia, per cui non ha potuto allegare alcuna comunicazione in tal senso, CP_2
atteso che il fondo MCC non ha effettuato nessun pagamento in favore della Banca, né della cessionaria. Anche detta eccezione si è rivelata infondata e come tale deve essere rigettata.
Va infine dato atto che va disattesa l'eccezione, sollevate dagli opponenti, in sede di propri scritti conclusionali, di asserita discrasia tra le conclusioni rassegnate dall'opposta nella comparsa conclusionale e quelle precisate nelle note conclusive ex art. 189 c.p.c., in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo implica la richiesta al pagamento della somma ingiunta;
parimenti va disattesa anche l'eccezione di violazione della norma di matrice europeistica del 10\03\2025, sollevata in sede di Verbale di udienza del 09\10\2025, per evidente infondatezza.
Risultata totalmente infondata l'opposizione, la stessa deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza, di entrambi gli opponenti, in solido tra loro, per il pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione proposta dai sigg. e e Parte_1 CP_1
conferma, in ogni sua parte, il decreto Ingiuntivo N. 15357\2023, peraltro già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 CPC, e, in questa sede, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna i sigg. e Parte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore, dell'opposta, delle CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.500,00 per competenze, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies, ultimo comma, cpc, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Milano 14\10\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1957 CC. Anche detta eccezione è infondata e come tale deve essere rigettata.