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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- La casa coniugale rimane affidata al Sig. ; Parte_2
- Le figlie e , maggiorenni, rimarranno ad abitare assieme al padre nella casa coniugale;
Per_1 Per_2
- La figlia attualmente è disoccupata mentre è ancora studentessa;
Per_1 Per_2
- I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie, per il tempo che le stesse trascorrer anno con ciascuno;
- Ciascun genitore provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie. Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020, così come elencate, disciplinate e regolamentate dal protocollo suddetto. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax pec ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (tramite sms, email, fax, pec
1 ecc..) entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Ciascun genitore dovrà restituire all'altro che le ha anticipate il 50% delle spese come sopra individuate, ovviamente se dovute e se documentate, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda al Protocollo del Tribunale di Lucca del 07/10/2020 (Doc. 8 Protocollo del Tribunale di Lucca);
- Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno divorzile, dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso;
- le parti si rilasciano il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento ai loro documenti personali;
- I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 9/4/1994, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
16/7/1995) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Altopascio (LU) in data 9/4/1994, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1994;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- La casa coniugale rimane affidata al Sig. ; Parte_2
- Le figlie e , maggiorenni, rimarranno ad abitare assieme al padre nella casa coniugale;
Per_1 Per_2
- La figlia attualmente è disoccupata mentre è ancora studentessa;
Per_1 Per_2
- I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie, per il tempo che le stesse trascorrer anno con ciascuno;
- Ciascun genitore provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie. Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020, così come elencate, disciplinate e regolamentate dal protocollo suddetto. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax pec ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (tramite sms, email, fax, pec
1 ecc..) entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Ciascun genitore dovrà restituire all'altro che le ha anticipate il 50% delle spese come sopra individuate, ovviamente se dovute e se documentate, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda al Protocollo del Tribunale di Lucca del 07/10/2020 (Doc. 8 Protocollo del Tribunale di Lucca);
- Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno divorzile, dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso;
- le parti si rilasciano il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento ai loro documenti personali;
- I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 9/4/1994, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
16/7/1995) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Altopascio (LU) in data 9/4/1994, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1994;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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