Legge 24 dicembre 1988, n. 542

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    Giurisprudenza6

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    • 1Trib. Napoli, sentenza 03/06/2024, n. 4084
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 31.05.2024, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13100/2023 tra in persona del rappresentante Parte_1 legale p.t. e socio accomandatario, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Bozza ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Fontana n°21, in virtù di procura in atti; opponente e , con sede legale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso …
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      • sanzioni contributive·
      • errore formale·
      • regolarità contributiva·
      • opposizione avviso di addebito·
      • DURC·
      • DM n. 27/2007·
      • benefici normativi e contributivi·
      • art. 1 co. 1175 legge 296/2006·
      • regolarizzazione tardiva·
      • responsabilità risarcitoria

    • 2Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2024, n. 149
      Provvedimento: R.G. n. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 03/04/2023 da FONDAZIONE N. AR PU (C.F. 86501980154) in persona del legale rappresentante pro tempore signora IA BA, con il patrocinio dell'avv. ANDREA MARIA SALERNO elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE Contro INPS (C.F. 02121151001), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIA GUERRA elettivamente domiciliato in via Volta, 3 Varese presso gli …
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      • art. 3 D.M. 30 gennaio 2015·
      • sanzioni contributive·
      • art. 4 D.M. 30 gennaio 2015·
      • ripetizione di indebito·
      • agevolazioni per assunzione·
      • interpretazione normativa·
      • Durc irregolare·
      • regolarizzazione contributiva·
      • omissione contributiva

    • 3Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/02/2024, n. 149
      Provvedimento: R.G. n. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 03/04/2023 da (C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signora , con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_2 MARIA SALERNO elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE Contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIA GUERRA CP_1 P.IVA_2 CP_ elettivamente domiciliato in via Volta, 3 Varese presso gli uffici …
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      • art. 3 D.M. 30 gennaio 2015·
      • sanzioni contributive·
      • art. 4 D.M. 30 gennaio 2015·
      • ripetizione di indebito·
      • restituzione somme indebitamente pagate·
      • Durc irregolare·
      • regolarizzazione contributiva·
      • omissione contributiva·
      • illegittimità Durc

    • 4Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/2005, n. 18249
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Presidente - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA OL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/d, presso l'avv. CASTALDI Italo, che, con l'avv. Domenico Pizzillo, la difende per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi a 12; - …
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      • valutazione della ragionevole durata del processo·
      • fondamento·
      • accertamento in palese contrasto con i parametri della corte europea·
      • censurabilità·
      • sussistenza·
      • termine ragionevole·
      • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali·
      • processo equo

    • 5Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1763
      Provvedimento: 01763 /01 Aula B SUPRE CASSAZIONE UFFICIL COPIE REPULLI ITALIANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia legale UFFICIO COPIE Im nome del Popolo Italiano al Sig. IMPS Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. La Corte Suprema di Cassazione per diritti L. 3000 20 ہو۔ 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Sezione Lavoro. il IL CANCELLIERE composta dai signori Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Giovanni Prestipino Presidente R. G.m. 15731/1998 Consigliere Cron. 3681 dr. Alberto Spand dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud.25.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto …
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      • fallimento impresa·
      • principio di non retroattività·
      • interpretazione legge·
      • assicurazione contro disoccupazione·
      • art. 4 bis legge 223/1991·
      • art. 6 comma 17 bis d.l. 148/1993·
      • retroattività legge·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • indennità di mobilità
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    Versioni del testo

    • Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). 2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei proveddimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
    • Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
      dei ministri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). (( 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1989, e' comprensiva della somma di lire 100.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE )) 3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo Stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
      4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1312 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989.
      5. Le somme esistenti sul Fondo per i contributi in conto interessi previsto dall' articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e le somme esistenti sul fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 33 della stessa legge, nonche' le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi del medesimo articolo 33 sono versate, rispettivamente, ai capitoli n. 3688, per il suddetto articolo 29, e n. 3689, per il suddetto articolo 33, dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, rispettivamente, ai capitoli n. 7404 e n. 7421 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in termini di competenza e cassa, con decreti, del Ministro del tesoro.
      6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989.
    • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro
      e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
      2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1989, fino all'importo massimo di lire 2.173.297.619.000.
      3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verrano stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
      4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1989-31 agosto 1989, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al precedente comma 3.
      5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6871, 6872, 6874, 8908, 9006. 9007 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989. Il Ministro del tesoro e' altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
      6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1989, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
      7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1989, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 . (( 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in L. 117.000 miliardi )) 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000 miliardi.
      10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 277 , e suc- cessive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 10.000 miliardi.
      11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
      a) alla ripartizione del fondo di lire 16.435.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di paga mento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
      b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
      13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al precedente comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
      14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni d ricorso al mercato.
      15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
      16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria. (( 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872 )) (( 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000 )) 19. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
      20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
      20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo Stato di previsione del Ministero del tesoro.
      21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n, 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
      22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
      23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia." La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.
      24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1988 sono riferiti alla competenza dell'anno 1989 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
      25. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 23 e 24, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
      26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64 .
      27. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale, dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
      28. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, fatta eccezione per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati e per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dagli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, ancorche' in conto capitale, le somme occorrenti alla realizzazione dei programmi di acquisto formulati dalle Amministrazioni medesime in relazione alle effettive necessita'.
      29. Le somme verranno trasferite nello stato di previsione del Ministero del tesoro, Rubrica 26 " Provveditorato generale dello Stato", per provvedere all'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente. (( 29-bis. Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi ))