Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1989, fino all'importo massimo di lire 2.173.297.619.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verrano stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1989-31 agosto 1989, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al precedente comma 3.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6871, 6872, 6874, 8908, 9006. 9007 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989. Il Ministro del tesoro e' altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1989, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1989, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 . (( 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in L. 117.000 miliardi )) 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 277 , e suc- cessive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 10.000 miliardi.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 16.435.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di paga mento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al precedente comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni d ricorso al mercato.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria. (( 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872 )) (( 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000 )) 19. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo Stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n, 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia." La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.
24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1988 sono riferiti alla competenza dell'anno 1989 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
25. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 23 e 24, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64 .
27. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale, dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
28. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, fatta eccezione per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati e per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dagli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, ancorche' in conto capitale, le somme occorrenti alla realizzazione dei programmi di acquisto formulati dalle Amministrazioni medesime in relazione alle effettive necessita'.
29. Le somme verranno trasferite nello stato di previsione del Ministero del tesoro, Rubrica 26 " Provveditorato generale dello Stato", per provvedere all'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente. (( 29-bis. Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi ))