Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 580 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 580 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: Codice Fiscale 1 ) con il Parte 1 nato a [...] (
OL AI ( Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con il CP 1 ata a IM (RN) il 1
C.F. 4 DEOL AI (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e CP 1-visto il ricorso depositato il 05/04/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1 viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 3.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è
intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Rimini in data
08.06.2019 trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 33 parte 2 Serie A anno 2019 e per l'effetto
2) ordinare al Comune di Rimini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la dimora coniugale sita in Rimini, via Lagone n. 7, unitamente ai mobili, agli arredi, ai suppellettili, agli elettrodomestici e alla piscina esterna presenti nell'appartamento rimangono nella disponibilità di CP 1 in forza di regolare contratto di locazione ad uso
,
abitativo, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente. Il padre Parte_1 abita nell'appartamento reperito in locazione sita in Rimini via Ludovico Cenci n. 40 ove vivere con il figlio quando starà con lui;
4) ogni coniuge provvederà al pagamento dei canoni di locazione, delle spese condominiali, delle spese manutentive ordinarie e straordinarie, delle tasse e di tutte le imposte afferenti i rispettivi immobili in cui vivono nonché il pagamento delle relative utenze;
5) i coniugi di comune accordo pattuiscono che il deposito cauzionale versato in sede di sottoscrizione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sito in Rimini, via Lagone n.
7, dell'importo di Euro 1.800,00 resta nella disponibilità esclusiva di CP 1
6) il sig. Parte 1 provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate mensili dell'importo di
Euro 300,00 relative al finanziamento accesso nel mese di novembre dell'anno 2022, i costanza di matrimonio con la società Agos Ducati S.p.a. dell'importo totale di Euro 15.000,00 sino all'estinzione nel mese di novembre dell'anno 2028;
7) il figlio minore Persona 2 viene affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso e con la madre nella casa familiare sita in Rimini, via Lagone n.
7. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno collaborare nel preminente interesse del figlio minore e in ogni caso assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguarderanno, ovvero relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno singolarmente assunte da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro, o comunque sia di informarlo successivamente e tempestivamente;
8) per quanto attiene ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre durante la settimana, il padre terrà con sé Per_1 nelle giornate di martedì, dalle ore 13:00 circa, sino alla mattina successiva quanto lo riaccompagnerà all'asilo e di giovedì, dalle ore 13:00 circa, sino alla mattina successiva quanto lo riaccompagnerà all'asilo e/o a scuola;
9) per quanto attiene ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre durante i fine settimana, il padre terrà con sé Per_1 a fine settimana alterni dal sabato mattina, dalle ore 10:00 circa sino al lunedì mattina, alle ore 08:00 circa quando accompagnerà il figlio all'asilo e/o scuola;
10) per quanto attiene alle vacanze natalizie, in base al criterio dell'alternanza, il figlio minore Per_1 trascorrerà il periodo dal 24 al 31 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 1 gennaio al 06 gennaio di ogni anno con l'altro genitore;
11) per quanto attiene alle vacanze pasquali, in base al criterio dell'alternanza, il figlio minore trascorrerà Pasqua e TA un anno con un genitore;
12) per quanto attiene alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio minore per sette (7) giorni consecutivi, anche in località di villeggiatura, previo accordo con l'altro genitore con congruo preavviso, tenuto conto delle esigenze del minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno il figlio nonché le date di partenza e di ritorno;
13) per quanto attiene al contributo ordinario al mantenimento del figlio minore, il padre verserà a favore della madre CP 1 la somma mensile di Euro 300,00= rivalutabile annualmente ai fini
ISTAT, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul suo conto corrente. I genitori dichiarano che non vi sono arretrati in quanto a far data dalla cessazione della convivenza a febbraio 2024 il padre ha provveduto al versamento di dette somme a favore della madre;
Parte 114) a partire dal mese di maggio 2024 verserà a favore della madre la quota pari al
50% delle spese per la mensa scolastica richiesta dell'asilo statale “il Papavero” sita in Rimini, via
San Salvatore, pari ad Euro 7,00 giornalieri, per tutto il periodo di frequentazione della predetta CP 1 provvederà a esibire al padre idonea documentazione scuola da parte del figlio minore. comprovante detta spesa;
15) per quanto attiene alle spese straordinarie del figlio minore, dette spese saranno a carico e suddivise al 50% tra i genitori, secondo il “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare" in uso presso il Tribunale di Bologna, esplicato alle parti che lo hanno sottoscritto (doc. 15)
16) per quanto attiene all'assegno unico universale i coniugi di comune accordo convengono che lo
Parte 1 sottoscriverà stesso sarà percepito integralmente e in via esclusiva da CP_1 CP_1 di incassare integralmente le quanto necessario (modulistica ecc.) per consentire a somme di cui sopra (anche per arretrati);
17) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio e al rinnovo della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
18) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio;
19) i coniugi dichiarano così di avere risolto ogni questione tra loro pendente e di non aver pertanto altro da pretendere o avere reciprocamente al di fuori degli impegni assunti con il presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da [...] a) Pt 1 CP_1 il 8.06.2019 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 33 Parte II Serie A Anno 2019); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi