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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga ZI Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1120 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DALMAZIO C.F._1
ANTONINO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DRAGO MARIA C.F._2
GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SPADAFORA (ME) il
04/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il Per_1
10/07/2008, e nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15142/2024 del 12/07/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 04.04.2008 nel Comune di Spadafora (ME), trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2008, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) Disporre che le condizioni regolatrici dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti della prole siano quelle già stabilite e contenute nell'accordo di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Messina n. 15142/2024 del 12/07/2024, e precisamente: - Le figlie minori, , nata a [...] il Per_1
10.7.2008, e , nata a [...] il [...], verranno affidate in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiate delle
2 stesse presso la madre;
- La casa coniugale, sita in Spadafora (Me), Via
Contura n. 16, di proprietà del padre della sig.ra Controparte_1
rimane assegnata in uso esclusivo a quest'ultima, con tutte le pertinenze, nonché i mobili ed arredi ivi esistenti. - I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, nonché a favorire un rapporto intenso e continuativo delle figlie con l'altro genitore e con il suo contesto familiare (nonni, zii, cugini, ecc…), e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, delle figlie con il genitore non presente. - In relazione al diritto di visita delle figlie, il Sig.
vedrà e terrà con sé le figlie, durante tutti i fine settimana Parte_1
del mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensive quindi del pernotto, con l'obbligo dello stesso di prenderle e riconsegnarle alla madre, salvo diversi accordi tra i coniugi. - Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori ad anni alternati con uno dei due genitori, e precisamente la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre, la Vigilia e il Capodanno con la madre;
i genitori alterneranno inoltre i giorni dell'8 dicembre e del 6 gennaio;
mentre per le festività pasquali alterneranno la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con cadenza annuale.
- Nelle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni (15 gg), frazionati o continuativi, da concordare anticipatamente con la madre, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. - Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse delle minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. - Entrambi i genitori hanno l'obbligo
3 di informare reciprocamente l'altro genitore su tutte le questioni significative delle figlie. - I coniugi hanno, inoltre, l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, sia fisso che mobile e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori. - Il Sig. si Parte_1
impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia;
somma che dovrà essere erogata tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie entro il giorno 5 di ogni mese. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT. - Il padre, inoltre, contribuirà nella misura del 50%, per il pagamento delle spese scolastiche, le spese mediche non in convenzione con il S.S.N., ludiche, ed in genere per le spese straordinarie delle figlie, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione, secondo il protocollo/ linee guida di Codesto Tribunale adito. - I coniugi convengono di non stabilire alcun importo a titolo di mantenimento personale in quanto, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. - Concordano i coniugi che, l'assegno unico previsto in favore delle minori, anche tenuto conto del maggior tempo di permanenza delle stesse con la madre, sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra la quale provvederà ad usarlo nell'interesse delle figlie Controparte_1
(acquisto vestiario ed esigenze delle minori in genere), rilasciando, il sig.
, con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. Parte_1
- PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI: - Per_2
frequenta attualmente la classe I media della scuola secondaria di primo grado di Milazzo (Me). La predetta, inoltre, è assistita dal pediatra Dott.ssa con studio in Spadafora (Me), scelta di comune Persona_3
accordo dai genitori - frequenta attualmente la classe 2° della Scuola Per_1
4 secondaria di secondo grado Alberghiera di Milazzo. La predetta, inoltre, è assistita dal dott. Giuseppe Pappalardo, con studio in Spadafora (Me), scelto di comune accordo dai genitori;
Entrambe le minori non svolgono alcuna attività ludica, sportiva o quant'altro. 3) I coniugi dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15142/2024 del 12/07/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
5 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di SPADAFORA (ME) il 04/04/2008, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1 parte 1, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
il 20/11/1989, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SPADAFORA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga ZI)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga ZI Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1120 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DALMAZIO C.F._1
ANTONINO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DRAGO MARIA C.F._2
GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SPADAFORA (ME) il
04/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il Per_1
10/07/2008, e nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15142/2024 del 12/07/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 04.04.2008 nel Comune di Spadafora (ME), trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2008, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) Disporre che le condizioni regolatrici dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti della prole siano quelle già stabilite e contenute nell'accordo di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Messina n. 15142/2024 del 12/07/2024, e precisamente: - Le figlie minori, , nata a [...] il Per_1
10.7.2008, e , nata a [...] il [...], verranno affidate in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiate delle
2 stesse presso la madre;
- La casa coniugale, sita in Spadafora (Me), Via
Contura n. 16, di proprietà del padre della sig.ra Controparte_1
rimane assegnata in uso esclusivo a quest'ultima, con tutte le pertinenze, nonché i mobili ed arredi ivi esistenti. - I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, nonché a favorire un rapporto intenso e continuativo delle figlie con l'altro genitore e con il suo contesto familiare (nonni, zii, cugini, ecc…), e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, delle figlie con il genitore non presente. - In relazione al diritto di visita delle figlie, il Sig.
vedrà e terrà con sé le figlie, durante tutti i fine settimana Parte_1
del mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensive quindi del pernotto, con l'obbligo dello stesso di prenderle e riconsegnarle alla madre, salvo diversi accordi tra i coniugi. - Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori ad anni alternati con uno dei due genitori, e precisamente la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre, la Vigilia e il Capodanno con la madre;
i genitori alterneranno inoltre i giorni dell'8 dicembre e del 6 gennaio;
mentre per le festività pasquali alterneranno la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con cadenza annuale.
- Nelle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni (15 gg), frazionati o continuativi, da concordare anticipatamente con la madre, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. - Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse delle minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. - Entrambi i genitori hanno l'obbligo
3 di informare reciprocamente l'altro genitore su tutte le questioni significative delle figlie. - I coniugi hanno, inoltre, l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, sia fisso che mobile e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori. - Il Sig. si Parte_1
impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia;
somma che dovrà essere erogata tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie entro il giorno 5 di ogni mese. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT. - Il padre, inoltre, contribuirà nella misura del 50%, per il pagamento delle spese scolastiche, le spese mediche non in convenzione con il S.S.N., ludiche, ed in genere per le spese straordinarie delle figlie, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione, secondo il protocollo/ linee guida di Codesto Tribunale adito. - I coniugi convengono di non stabilire alcun importo a titolo di mantenimento personale in quanto, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. - Concordano i coniugi che, l'assegno unico previsto in favore delle minori, anche tenuto conto del maggior tempo di permanenza delle stesse con la madre, sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra la quale provvederà ad usarlo nell'interesse delle figlie Controparte_1
(acquisto vestiario ed esigenze delle minori in genere), rilasciando, il sig.
, con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. Parte_1
- PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI: - Per_2
frequenta attualmente la classe I media della scuola secondaria di primo grado di Milazzo (Me). La predetta, inoltre, è assistita dal pediatra Dott.ssa con studio in Spadafora (Me), scelta di comune Persona_3
accordo dai genitori - frequenta attualmente la classe 2° della Scuola Per_1
4 secondaria di secondo grado Alberghiera di Milazzo. La predetta, inoltre, è assistita dal dott. Giuseppe Pappalardo, con studio in Spadafora (Me), scelto di comune accordo dai genitori;
Entrambe le minori non svolgono alcuna attività ludica, sportiva o quant'altro. 3) I coniugi dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15142/2024 del 12/07/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
5 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di SPADAFORA (ME) il 04/04/2008, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1 parte 1, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
il 20/11/1989, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SPADAFORA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga ZI)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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