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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI RA d'RI Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA AC FE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 68/2019 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 251/2018, pronunciata dal Tribunale di Larino il 4.0.2018 nella causa civile n. 132/2014 R.G., aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Relmi
TO e MA DI, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Antonio Zio, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 251 Parte_1 del 4.9.2018, con cui il Tribunale di Larino aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2013, emesso dallo stesso tribunale in favore di Controparte_1
La società appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
1 Con note scritte depositate il 9.9.2021, sostitutive dell'udienza del 15.9.2021, l'Avv.
Antonio Zio, procuratore di ha rappresentato la Controparte_1 dichiarazione di fallimento della società, giusta sentenza del Tribunale di Larino n. 3 del
15.1.2021, depositata agli atti.
È stata, quindi, dichiarata l'interruzione del processo, con ordinanza del 15.9.2021 ritualmente comunicata ai procuratori delle parti costituite in data 16.9.2021.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del giudizio.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 251/2018 pronunciata dal Tribunale di
Larino il 4.9.2018, proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA AC FE RI RA d'RI
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