Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
2330/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 26/06/2025, alle ore 10.04, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. G. Doddis Controparte_1 per l'Avv. G. RO Controparte_2
i procuratori delle parti chiedono congiuntamente che la causa venga assunta in decisione Il Presidente di Sezione invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., Le parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato al signor in Controparte_2 data 5.6.2024, la signora proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, Controparte_1 notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 17.5.2024, su istanza del signor
[...]
in forza della sentenza n. 1102/2024, emessa dal Tribunale di Messina, in data CP_2
2.5.2024, nel procedimento civile n. 3816/2023 R.G, promossa dal signor contro Controparte_2
l'odierna opponente, con cui il Giudice aveva così provveduto: “1) condanna Controparte_1 all'immediato rilascio in favore del ricorrente degli immobili siti in Messina in via Senatore Francesco Arena n. 11 (ex Via Torre Bianca), contraddistinti in Catasto al foglio n. 47, part. 1355 sub. 4, 5 e 7, cat. A/2 e C/2; 2) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 5.648.00 oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 3.809.00 per compensi di cui € 851.00 per fase studio,
€ 602.00 per fase introduttiva, € 903.00 per fase istruttoria, ed € 1453.00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, oltre alle spese prenotate a debito, dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario”. L'opponente, in particolare, dopo aver premesso: di aver il signor con ricorso ex art. 281 undecies adito il Tribunale di Controparte_2
Messina rappresentando che la sorella – odierna opponente – si fosse impossessata di tre immobili facenti parte dell'asse ereditario e siti in Messina, Via Senatore Francesco Arena n. 11,
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di essere rimasta, nel giudizio di cui sopra, l'odierna opponente, contumace a causa del mancato utilizzo della posta elettronica certificata da parte della medesima, creata dalla stessa al solo fine di comunicarla alla Associazioni Sindacali di appartenenza senza aver mai effettuato l'accesso; di essersi, il giudizio, concluso con la sentenza di condanna al rilascio degli immobili sopra citati, già posta al vaglio della Corte d'Appello Civile;
deduceva la nullità e/o annullabilità della sentenza per difetto di rituale procedimento di mediazione e, dunque, la violazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e ss.; la nullità e/o annullabilità del titolo su cui si fonda l'atto di precetto e, in particolare, la carenza delle condizioni richiesta dall'art. 533 c.c. ai fini e per l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria, argomentando, che nel caso di specie, mancasse il possesso dei beni immobili oggetto del giudizio in capo all'odierna opponente, la quale non aveva mai posseduto le chiavi dei predetti immobili ma di uno solo di essi [sito in Messina, Via Senatore Arena n.11 (ex Via Torre Bianca), iscritto al Catasto, al Foglio n. 47, particella 1355, sub. 5, Zona 2, Cat. A/2, di vani 3,5], essendo gli altri rimasti nell'esclusivo possesso del signor la nullità e/o annullabilità del titolo nel capo in cui il Giudice Controparte_2 ha riconosciuto la qualità di erede universale in favore del signor con Controparte_2 conseguente condanna al rilascio degli immobili in capo alla signora e lesione, Controparte_1 dunque, della quota legittima;
ancora la nullità della sentenza con riferimento alla condanna al pagamento dei frutti [mai] percepiti in ragione dell'asserito possesso. Formulava, altresì, domanda di sospensione dell'esecuzione. Si costituiva in giudizio il signor il quale chiedeva il rigetto integrale Controparte_2 dell'opposizione. All'udienza del 14.11.2024, il Presidente di Sezione rinviava la causa all'udienza del 26.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. All'udienza del 26.6.2025, la causa era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. A fondamento della svolta opposizione, la signora ha eccepito – con il Controparte_1 motivo di cui al punto 2– la nullità della sentenza per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010. Preliminarmente, premesso che il precetto è l'atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l'obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che in caso di manco adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, va rilevato che il procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in una delle materie ivi previste ma che, tuttavia, il precetto non è un atto introduttivo di una causa. La normativa vigente, inoltre, è chiara nell'escludere l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione oltre che “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” anche “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata” [art. 5, comma 4, lett. A ed E D. Lgs. 28/2010].
2 Può affermarsi, dunque, che l'atto di precetto non richiede il preventivo esperimento del tentativo di mediazione. In ogni caso, giova osservare come in punto di diritto la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato che “laddove l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale , la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi
o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatto valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero tutt'ora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e di quello di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame [ex plurimis Cass. civ. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass. 25 maggio 2007 n. 12251, Cass. civ. 12 marzo 1992 n. 3007]. E ancora, da ultimo, “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” [Cass. civ. 3716/2020]. Occorre, infatti, considerare come il processo esecutivo sia teso pur sempre a garantire in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto, sicché – qualora il titolo esecutivo abbia natura giudiziale – esso integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale cognitiva essendo totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come individuato in quel titolo. Ciò comporta, dunque, che il processo esecutivo sia in rapporto di continuità funzionale rispetto al processo di cognizione – in quanto finalizzato, si ribadisce, alla realizzazione di quanto già è stato accertato in quel giudizio e consacrato nel titolo formato all'esito di esso – e che è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo qualsivoglia accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui quel titolo è stato formato: attesa, infatti, l'unitarietà della funzione dello ius dicere [nei suoi profili sia di cognizione, che di esecuzione] vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere la questione nel merito. Ora, se si tiene conto del fatto che i giudizi di opposizione ad esecuzione, pur avendo sicuramente autonomia strutturale rispetto al processo esecutivo in quanto incidenti cognitivi distinti rispetto ad esso, non hanno tuttavia altresì autonomia funzionale [non potendo infatti avere finalità e scopi diversi dal processo cui accedono ed in occasione del quale nascono], ne discende che in tali giudizi – qualora il titolo contestato sia di formazione giudiziale – non possano giammai dedursi motivi analoghi o identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale, essendo altra la sede nella quale sollevare tali contestazioni [id est il giudizio di impugnazione se ancora possibile]. Le considerazioni che precedono inducono, quindi, a ritenere che l'opposizione all'esecuzione che sia fondata su contestazioni inerenti al “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile. Le contestazioni sollevate dall'opponente – signora – possono, infatti, Controparte_1 essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale in quanto unica “sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale
3 all'ottenimento del bene della vita, ovvero in sede di impugnazione laddove si deduca l'erroneità della sentenza, come avvenuto nel caso di specie [doc. appello civile allegato all'atto di citazione]. Nel caso in esame, l'opponente si duole della erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure con la sentenza azionata in questa sede quale titolo esecutivo invocando una inammissibile rivisitazione di tutti i motivi di opposizione già formulati in quella sede e decisi dal Tribunale con motivazione che non può, per quanto sopra detto, esser posta nuovamente in discussione dinanzi a questo giudice. A ciò si aggiunga che la precitata sentenza è stata impugnata dalla odierna opponente ed il relativo giudizio pende dinanzi alla Corte di appello di Messina. In conclusione, premesso che ogni contestazione relativa alla nullità o invalidità del titolo esecutivo doveva essere fatta valere in sede di merito ovvero deve essere fatta valere in sede di appello, per cui risulta in questa sede inammissibile. L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve essere, inoltre, stigmatizzato il comportamento dell'opponente che in atti si è limitata a contestare la legittimità della sentenza di primo grado posta a base dell'atto di precetto notificato riportandosi meramente ai motivi del giudizio di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Messina senza, invece, sollevare alcuna contestazione suscettibile di vaglio in questa sede. Deve osservarsi come le suddette allegazioni difensive non possano ritenersi casuali ma evidentemente strumentali alla proposizione dell'opposizione ed è, pertanto, indice della mala fede nell'agire in giudizio, la quale integra responsabilità processuale aggravata. Ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come introdotto dalla legge 69/2009 è possibile per il Giudice la pronuncia ex officio di una condanna del litigante temerario al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma che ha natura sanzionatoria, da liquidarsi in via equitativa in euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla presente statuizione e fino al soddisfo.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 2330/2024 R.G. sulla domanda proposta da nata a [...] il [...], residente in [...]
n.11, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_1
Giuseppina Doddis del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Arcieri n. 2, opponente contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CA C.F._2
RO (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._3
Via Ghibellina n.75 (ME), opposto, così provvede: a. rigetta l'opposizione; b. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € Controparte_1
3.397 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché ex art. 96, comma 3, c.p.c., all'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla presente statuizione e fino al soddisfo. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Messina, il 26.6.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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