Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della validità dell'atto di nomina del difensore di fiducia non è necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura è ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente è libero di disporre per più procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2015, n. 49291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49291 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
49 2 9 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1877 Composta da: OL MI CC -28/10/2015 -- Presidente - Anna PE R.G.N. 35525/2015 - Relatore - Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese TT Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. CE ED, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/08/2015 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna PE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Carlo Biondi, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20/08/2015, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di CE ED avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione dell'interessato fondata sulla sopravvenuta estinzione della misura, conseguente al mancato interrogatorio nel termine fissato dalla legge.
2. Con il suo ricorso la difesa di CE denuncia la presenza di vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. nel provvedimento impugnato, con riferimento all'art. 96 cod. proc. pen. Richiamata in fatto la circostanza che il Tribunale ha ritenuto rituale l'interrogatorio disposto in assenza del difensore di fiducia per la rinuncia manifestata dall'interessato a tale assistenza, oltre che per la mancata eccezione svolta al riguardo dal difensore di ufficio, e che la nomina a difensore effettuata il 04/11/2014 in favore dell'avv. Silvana Bianchi renderebbe inefficace quella successiva effettuata dal fratello del detenuto nel giugno 2015, si rileva in senso contrario che nell'interrogatorio manca qualsiasi manifestazione di rinuncia all'assistenza del legale di fiducia, né tale espressione di volontà può ritenersi implicita sulla base della costante interpretazione giurisprudenziale sul punto, oltre che della circostanza che non vi è prova che l'interessato fosse a conoscenza della nomina a cui aveva provveduto il congiunto. Si deduce inoltre che nessuna valenza poteva attribuirsi alla procura rilasciata all'avv. Bianchi, in quanto generica, perchè non contenente alcun riferimento al procedimento in corso, come é dimostrato dalla circostanza che in precedenza né il Gip, né il P.m. avevano ritenuto tale atto valido a costituire un rapporto processuale, non potendo neppure collegarsi il deposito dell'atto alla volontà dell'interessato, stante lo iato temporale tra il rilascio della procura, in periodo nel quale l'interessato era lontano dall'Italia, ed il suo deposito agli atti, circostanza che consente di dubitare della conoscenza di tale deposito, ed esclude l'efficacia di qualsiasi rinuncia implicita alla comparizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. L'esame degli atti ha consentito di accertare che l'interessato, sottrattosi all'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti nel giugno 2014, nel novembre di quell'anno rilasciò una procura speciale dinanzi ad un notaio albanese, in favore dell'avv. Simona Bianchi, conferendole il potere di difenderlo con assoluta ampiezza, comprendente anche l'accesso a riti speciali, ed il diritto di impugnazione. Il tenore di tale procura, unitamente al suo indubbio deposito nel procedimento il 12/6/2015 al fine di legittimare l'intervento del legale nei cui confronti era stata conferita, esclude che tale attribuzione di incarico potesse considerarsi non rilasciato in relazione al procedimento. Ciò in quanto all'art. 96 cod. proc. pen. prescrive solo la comunicazione della procura all'autorità procedente e le sue forme (in fattispecie analoga nella quale si attribuisce rilievo delimitativo dell'incarico esclusivamente alla comunicazione vedi Sez. 3, n. 48977 del 25/09/2014, Mircea, Rv. 261158), quale elemento necessario a correlare l'incarico con lo specifico procedimento, mentre la mancata indicazione in esso degli estremi dello stesso discende dalla volontà del soggetto interessato di conferire massima ampiezza alla procura, e non può essere ritenuta quale genericità invalidante, in assenza di specifica previsione al riguardo. Si tratta, invero, di atto rimesso all'autonomia privata, in cui il conferente è libero di disporre per più procedimenti, ove non ritenga di 2 Cassazione sezione VI, rg. 35525/2015 circoscrivere espressamente il mandato, espressione che sola può limitare l'intervento ad uno specifico procedimento (in senso analogo Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876). Nel caso concreto, poiché dal tenore della procura non è dato cogliere alcuna limitazione all'ufficio conferito, e nel contempo, non risulta espressa alla data dell'interrogatorio da parte dell'interessato alcuna manifestazione di volontà contraria a tale atto deve ritenersi che la nomina depositata dall'avv. Bianchi prima dell'interrogatorio gli conferisse la qualità di difensore di fiducia.
3. In forza di tale elemento di fatto correttamente la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione, formulata dall'interessato in sede di interrogatorio, riguardante l'omessa comunicazione al suo difensore di fiducia, abbia sanato il vizio realizzato, stante la chiara consapevolezza del KO attinente alla nomina effettuata personalmente. In tal senso non colgono nel segno le eccezioni difensive, fondate sulla mancata conoscenza da parte del ricorrente della presenza della nomina effettuata in suo favore dal fratello, che renderebbe inefficace la sanatoria derivante dalla mancata eccezione sull'assenza del legale di fiducia, posto che in presenza di una nomina diretta di fiducia, pienamente valida in quanto portata a conoscenza dell'autorità procedente, nessuna conseguenza giuridica può attribuirsi alla nomina formulata dal parente in applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. stante l'insussistenza nel caso concreto della chiara condizione legittimante tale residuale possibilità. Né può assumere rilievo a tal fine la mancata conoscenza da parte di KO dell'avvenuto deposito della procura a cura del professionista incaricato, poiché questo riguarda una formalità esecutiva il cui accertamento doveva essere rimesso all'autorità procedente, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione, o semplicemente esplicitato in quell'occasione con la dichiarazione espressa della nomina. Deve infatti ribadirsi che costituisce elemento necessario e sufficiente all'effetto sanante della mancata presenza del difensore di fiducia in sede di interrogatorio, la consapevolezza della nomina del difensore di fiducia, che deve essere accertata, in forza della provenienza di essa dal diretto interessato e dalla assenza di revoche antecedenti all'incombente della cui legittimità di discute.
4. Per completezza si rileva che nessun potere dimostrativo della invalidità della nomina diretta assume la mancata comunicazione dell'interrogatorio all'avv. Bianchi da parte dell'autorità procedente, in quanto rapportabile ad un indubbio errore procedurale, sanato dalla mancata eccezione svolta nel corso dell'interrogatorio dall'interessato (Sez. 5, n. 47374 del 3 Cassazione sezione VI, rg. 35525/2015 06/10/2014, Torcasio, Rv. 261007), e risultato in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per poterla svolgere.
5. In ragione di quanto esposto, stante la regolarità dell'interrogatorio svolto, correttamente il Tribunale adito ha rigettato l'istanza di scarcerazione fondata sul presupposto del mancato intervento nei termini dell'incombente previsto a pena di inefficacia del provvedimento restrittivo.
6. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc pen. stante il permanere dello stato di custodia cautelare dell'interessato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Anna PE OL MI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 DIC 2015 FROM JUDIZIARIO REMADE IL FUNZIONARIO/G Piera Esposito N E O 4 Cassazione sezione VI, rg. 35525/2015