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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/12/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1637/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel. dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1637/2019 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 30.10.2019 da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Confortini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via XX Settembre 392/A, giusta procura in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Candeloro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Corradini 110, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da note di trattazione per l'udienza del 9.7.2024: “Voglia l'Adito
Tribunale, contrariis reiectis, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e – in Civitella Roveto (AQ) – e conseguentemente ordinare all'ufficio dello
[...] Controparte_1
1 stato civile del Comune di Civitella Roveto di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2) confermare le condizioni indicate nell'ordinanza Presidenziale del
9/06/2020 e/o, comunque, rigettare tutte le domande e le richieste proposte da;
3) Controparte_1 rigettare tutte le domande proposte da , perché del tutto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
e, solo in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse riconoscere il diritto della all'assegno CP_1 divorzile, ridurre la soma richiesta dalla stessa;
4) Spese e competenze come per legge .”
Per parte resistente, come da note di trattazione per l'udienza del 9.7.2024: “Voglia
L'Illustrissimo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis : 1) tenuto conto dei rispettivi redditi, nonché tenuto conto del profondo stato di disagio economico della resistente (madre di un bimbo di circa 3 anni) disporre, a carico del sig un assegno divorzile non inferiore ad € 350,00, Pt_1
(trecentocinquanta/00), con rivalutazione Istat e con obbligo di decorrenza di detto versamento a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Voglia, inoltre, il Tribunale adito, disporre comunque anche
l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.a , non disponendo Controparte_1 quest'ultima di adeguati mezzi di sussistenza, necessari per poter pagare un canone di locazione;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si chiede, per gli onorari del sottoscritto procuratore, disporsi
– come da istanza di liquidazione già depositata agli atti - l'anticipazione a carico dello Stato per
l'attività difensiva svolta fino alla richiesta di revoca del Gratuito Patrocinio, avanzata dalla signora
in data 23.01.2023” Controparte_1
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in 30.10.2019, , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 30.12.2010 a Civitella Roveto, ha insistito per la Controparte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio e per la conferma delle condizioni previste in sede di separazione dei coniugi ad eccezione della previsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
A fondamento delle proprie domande, ha dedotto che la coppia, da cui non sono nati figli,
è separata consensualmente dal 2017 con accordo che prevedeva, tra le varie condizioni,
l'assegnazione della casa coniugale a lui e la previsione di un contributo di mantenimento a favore della resistente, all'epoca disoccupata, dell'importo di euro 320,00 mensili sino alla data del 5.11.2018.
2 Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
dello scioglimento del matrimonio civile e ha insistito per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile di euro 350,00 mensili in quanto coniuge economicamente più debole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26.2.2020, il giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha confermato le condizioni previste in sede di separazione ed ha fissato udienza di comparizione dinanzi al g.i. all'uopo nominato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.9.2024.
2. Venendo, preliminarmente, ad esaminare la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi a Civitella Roveto il 30.12.2010, la stessa deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70; appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2017, non è più convivente da tale anno.
Risulta, inoltre, per tabulas che la resistente abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio e che dalla stessa è nato un figlio.
3. Nulla deve essere, altresì, disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, di comproprietà dei coniugi e attualmente occupata dal ricorrente, alla luce della ratio di tale provvedimento che mira, infatti, alla tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti e che, dunque, nel caso che ci occupa non sussiste non avendo la coppia avuto prole.
Ed invero, giova precisare che l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Tribunale Pisa sez.
I, 29.09.2023, n. 1197).
Si ritiene di dover, quindi, aderire all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in forza della quale l'assegnazione della casa coniugale è eziologicamente ed esclusivamente connesso all'affidamento o alla collocazione
3 dei figli minori presso uno dei genitori, (ex multis, Cass. n. 12346/2014; Cass. n.
21334/2013; Cass. n. 1491/2011).
Conseguentemente, entrambe le domande articolate dai coniugi di assegnazione della casa coniugale devono dichiararsi inammissibili non sussistendo i presupposti che, ex lege, giustificano la pronuncia del diritto di godimento richiesto da entrambe le parti sulla casa in regime di comproprietà.
4. Quanto all'unico profilo oggetto di contrasto tra le parti, ovvero il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, la domanda avanzata dalla sig.ra non CP_1 può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 fissa una serie di parametri ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge che non ha mezzi economici adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive, stabilendo che il Collegio, nel pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dal coniuge economicamente più debole, debba tener conto di taluni presupposti quali: le posizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare e per la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, nonché la durata del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta con la sentenza delle SS.UU. n. 18287/2018 ha, sul punto, chiarito che, ai fini del riconoscimento di tale assegno, avente una funzione assistenziale ed in pari una misura compensativa e perequativa, occorre accertare l'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, l'impossibilità del coniuge di procurarseli per ragioni oggettive operando un giudizio che tenga conto “di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In altri termini, il giudice è chiamato ad accertare che sussista l'effettiva necessità di compensare il coniuge economicamente più debole alla luce del contributo da egli apportato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge e che lo squilibrio patrimoniale lamentato sia riconducibile alle scelte fatte durante
4 il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, in relazione al ménage familiare adottato dalle parti.
Sul coniuge richiedente grava, quindi, l'onere della prova della propria condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, da valutare in relazione ai redditi percepiti, ai cespiti posseduti, nonché in relazione alla capacità e possibilità effettiva di ricerca di un'occupazione lavorativa alla luce delle proprie condizioni di salute e dell'età.
Si rammenti, a tal proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia sufficiente, ai fini del riconoscimento del detto assegno, l'esistenza di un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, né la dimostrazione dell'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, “presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali”, dovendo, dunque, tale misura, in assenza della prova del detto nesso causale, “essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 10614 del 20.04.2023).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la resistente non ha fornito la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della propria domanda.
Ed invero, la sig.ra non ha fornito la prova che lo squilibrio patrimoniale, da ella CP_1
lamentato, sia effettivamente riconducibile alle scelte fatte durante il matrimonio e che abbia rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio a causa del ménage familiare adottato dalle parti;
anzi, come ammesso dalla stessa resistente, ella ha svolto numerosi impieghi lavorativi anche in costanza di matrimonio, seppur precari.
Al pari, la resistente non ha provato, sotto il profilo della funzione assistenziale dell'assegno,
l'esistenza di circostanze sopravvenute che hanno mutato in peius le sue condizioni economico – reddituali (invero già precarie al momento della separazione) non potendo essere dirimente, ai fini della decisione, la nascita del figlio naturale avuto da altro uomo ed il mantenimento esclusivo dello stesso a suo carico in quanto scelta ascrivibile alla sola
5 resistente (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/04/2015, n. 6855) o l'impossibilità oggettiva di procurarsi dei redditi idonei a garantirle la sopravvivenza, anzi da escludere tenendo conto delle numerose esperienze lavorative della resistente anche durante il corso della vita matrimoniale.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente non può trovare accoglimento.
4. Nulla sulle altre condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale dei coniugi
(nello specifico, le statuizioni in ordine al riparto dei contratti di finanziamento stipulati in costanza di matrimonio e l'accordo sulla messa in vendita della casa coniugale) le quali, dunque, in assenza di ulteriori accordi delle parti, devono essere integralmente confermate.
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate in base ai parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di :
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nei Parte_1 confronti di a Civitella Roveto il 30.12.2010; Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Morino (atto n. 7, parte I, serie C, anno 2011);
DICHIARA inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale articolate da entrambi i coniugi;
RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.
Avezzano, 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel. dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1637/2019 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 30.10.2019 da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Confortini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via XX Settembre 392/A, giusta procura in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Candeloro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Corradini 110, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da note di trattazione per l'udienza del 9.7.2024: “Voglia l'Adito
Tribunale, contrariis reiectis, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e – in Civitella Roveto (AQ) – e conseguentemente ordinare all'ufficio dello
[...] Controparte_1
1 stato civile del Comune di Civitella Roveto di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2) confermare le condizioni indicate nell'ordinanza Presidenziale del
9/06/2020 e/o, comunque, rigettare tutte le domande e le richieste proposte da;
3) Controparte_1 rigettare tutte le domande proposte da , perché del tutto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
e, solo in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse riconoscere il diritto della all'assegno CP_1 divorzile, ridurre la soma richiesta dalla stessa;
4) Spese e competenze come per legge .”
Per parte resistente, come da note di trattazione per l'udienza del 9.7.2024: “Voglia
L'Illustrissimo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis : 1) tenuto conto dei rispettivi redditi, nonché tenuto conto del profondo stato di disagio economico della resistente (madre di un bimbo di circa 3 anni) disporre, a carico del sig un assegno divorzile non inferiore ad € 350,00, Pt_1
(trecentocinquanta/00), con rivalutazione Istat e con obbligo di decorrenza di detto versamento a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Voglia, inoltre, il Tribunale adito, disporre comunque anche
l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.a , non disponendo Controparte_1 quest'ultima di adeguati mezzi di sussistenza, necessari per poter pagare un canone di locazione;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si chiede, per gli onorari del sottoscritto procuratore, disporsi
– come da istanza di liquidazione già depositata agli atti - l'anticipazione a carico dello Stato per
l'attività difensiva svolta fino alla richiesta di revoca del Gratuito Patrocinio, avanzata dalla signora
in data 23.01.2023” Controparte_1
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in 30.10.2019, , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 30.12.2010 a Civitella Roveto, ha insistito per la Controparte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio e per la conferma delle condizioni previste in sede di separazione dei coniugi ad eccezione della previsione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
A fondamento delle proprie domande, ha dedotto che la coppia, da cui non sono nati figli,
è separata consensualmente dal 2017 con accordo che prevedeva, tra le varie condizioni,
l'assegnazione della casa coniugale a lui e la previsione di un contributo di mantenimento a favore della resistente, all'epoca disoccupata, dell'importo di euro 320,00 mensili sino alla data del 5.11.2018.
2 Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
dello scioglimento del matrimonio civile e ha insistito per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile di euro 350,00 mensili in quanto coniuge economicamente più debole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26.2.2020, il giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha confermato le condizioni previste in sede di separazione ed ha fissato udienza di comparizione dinanzi al g.i. all'uopo nominato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.9.2024.
2. Venendo, preliminarmente, ad esaminare la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi a Civitella Roveto il 30.12.2010, la stessa deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70; appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2017, non è più convivente da tale anno.
Risulta, inoltre, per tabulas che la resistente abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio e che dalla stessa è nato un figlio.
3. Nulla deve essere, altresì, disposto in punto di assegnazione della casa coniugale, di comproprietà dei coniugi e attualmente occupata dal ricorrente, alla luce della ratio di tale provvedimento che mira, infatti, alla tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti e che, dunque, nel caso che ci occupa non sussiste non avendo la coppia avuto prole.
Ed invero, giova precisare che l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Tribunale Pisa sez.
I, 29.09.2023, n. 1197).
Si ritiene di dover, quindi, aderire all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in forza della quale l'assegnazione della casa coniugale è eziologicamente ed esclusivamente connesso all'affidamento o alla collocazione
3 dei figli minori presso uno dei genitori, (ex multis, Cass. n. 12346/2014; Cass. n.
21334/2013; Cass. n. 1491/2011).
Conseguentemente, entrambe le domande articolate dai coniugi di assegnazione della casa coniugale devono dichiararsi inammissibili non sussistendo i presupposti che, ex lege, giustificano la pronuncia del diritto di godimento richiesto da entrambe le parti sulla casa in regime di comproprietà.
4. Quanto all'unico profilo oggetto di contrasto tra le parti, ovvero il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, la domanda avanzata dalla sig.ra non CP_1 può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 fissa una serie di parametri ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge che non ha mezzi economici adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive, stabilendo che il Collegio, nel pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dal coniuge economicamente più debole, debba tener conto di taluni presupposti quali: le posizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare e per la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, nonché la durata del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta con la sentenza delle SS.UU. n. 18287/2018 ha, sul punto, chiarito che, ai fini del riconoscimento di tale assegno, avente una funzione assistenziale ed in pari una misura compensativa e perequativa, occorre accertare l'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, l'impossibilità del coniuge di procurarseli per ragioni oggettive operando un giudizio che tenga conto “di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In altri termini, il giudice è chiamato ad accertare che sussista l'effettiva necessità di compensare il coniuge economicamente più debole alla luce del contributo da egli apportato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge e che lo squilibrio patrimoniale lamentato sia riconducibile alle scelte fatte durante
4 il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, in relazione al ménage familiare adottato dalle parti.
Sul coniuge richiedente grava, quindi, l'onere della prova della propria condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, da valutare in relazione ai redditi percepiti, ai cespiti posseduti, nonché in relazione alla capacità e possibilità effettiva di ricerca di un'occupazione lavorativa alla luce delle proprie condizioni di salute e dell'età.
Si rammenti, a tal proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia sufficiente, ai fini del riconoscimento del detto assegno, l'esistenza di un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, né la dimostrazione dell'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, “presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali”, dovendo, dunque, tale misura, in assenza della prova del detto nesso causale, “essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 10614 del 20.04.2023).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la resistente non ha fornito la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della propria domanda.
Ed invero, la sig.ra non ha fornito la prova che lo squilibrio patrimoniale, da ella CP_1
lamentato, sia effettivamente riconducibile alle scelte fatte durante il matrimonio e che abbia rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio a causa del ménage familiare adottato dalle parti;
anzi, come ammesso dalla stessa resistente, ella ha svolto numerosi impieghi lavorativi anche in costanza di matrimonio, seppur precari.
Al pari, la resistente non ha provato, sotto il profilo della funzione assistenziale dell'assegno,
l'esistenza di circostanze sopravvenute che hanno mutato in peius le sue condizioni economico – reddituali (invero già precarie al momento della separazione) non potendo essere dirimente, ai fini della decisione, la nascita del figlio naturale avuto da altro uomo ed il mantenimento esclusivo dello stesso a suo carico in quanto scelta ascrivibile alla sola
5 resistente (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/04/2015, n. 6855) o l'impossibilità oggettiva di procurarsi dei redditi idonei a garantirle la sopravvivenza, anzi da escludere tenendo conto delle numerose esperienze lavorative della resistente anche durante il corso della vita matrimoniale.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente non può trovare accoglimento.
4. Nulla sulle altre condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale dei coniugi
(nello specifico, le statuizioni in ordine al riparto dei contratti di finanziamento stipulati in costanza di matrimonio e l'accordo sulla messa in vendita della casa coniugale) le quali, dunque, in assenza di ulteriori accordi delle parti, devono essere integralmente confermate.
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate in base ai parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di :
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nei Parte_1 confronti di a Civitella Roveto il 30.12.2010; Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Morino (atto n. 7, parte I, serie C, anno 2011);
DICHIARA inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale articolate da entrambi i coniugi;
RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.
Avezzano, 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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