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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4110/2024, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03.07.2024 (pubblicata il 12.07.2024), avente ad oggetto determinazione di quota di pensione di reversibilità e vertente
FRA
nata in [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Mario Ruggieri (c.f.:
) e dall'avv. Filomena Somma (c.f.: ), presso C.F._2 C.F._3 il cui studio è domiciliata in Formia (LT), alla via Palazzo Condotto n. 18 (p.e.c.:
); Email_1 Email_2
appellante
ED
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello dall'avv. Eva Russolillo (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata in C.F._5
Napoli, alla via dei Missionari n. 11 (p.e.c.: ; Email_3
appellata
nonchè
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_2
De Feo giusta procura generale alle liti per atto di Notar in Fiumicino (RM) Persona_1 in data 22.03.2024 (n. rep. 37875/7313), ed elettivamente domiciliato con il detto procuratore presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S. in Castellammare di Stabia (NA), alla via Savorito, n.
1/8;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di impugnazione.
Per l'appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta.
Per l' ha domandato il rigetto del gravame. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli l'1.06.2022, premesso CP_1 di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.12.1963 con (nato a Persona_2
Villaricca il 18.11.1940 e deceduto in Russia il 16.10.2021), dal quale erano nati cinque figli;
che, con sentenza del 29.05.1992, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la fissazione a carico del marito di un assegno di divorzio dell'importo mensile di 600.000 delle vecchie Lire (pari ad euro 309,87); che il , in data 21.05.2013, Per_2 aveva contratto nuovo matrimonio con , dal quale non erano nati figli;
che ella Parte_1 non aveva contratto successivo matrimonio, non era percettrice di reddito e non era capace di sostentarsi economicamente;
che il rapporto matrimoniale era durato ventinove anni, a fronte della ben più breve durata del secondo legame matrimoniale (otto anni) dell'ex marito; chiedeva all'adito Tribunale di Nola l'assegnazione della quota dell'80% della pensione di reversibilità (dell'importo di euro 1.286,16) percepita dalla vedova ER, o comunque di una quota dell'emolumento non inferiore alla misura dell'assegno divorzile di cui già beneficiava, con condanna dell' a corrisponderle gli arretrati comprensivi degli CP_2 interessi legali maturati dal primo giorno successivo al decesso di . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, deduceva di Parte_1 versare in completo stato di indigenza, dovendo anche prestare assistenza alla figlia Per_3
(nata in [...] il [...]), affetta da patologia certificata ai sensi della l. n.
[...]
104/1992; esponeva che l'assegno divorzile originariamente riconosciuto alla era CP_1 stato successivamente ridotto nella misura di euro 154,93 al mese;
che ella aveva iniziato un rapporto di convivenza con il defunto già dal 2004; quindi, chiedeva rigettarsi Persona_2 la domanda di parte ricorrente, instando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento in suo favore dell'intero ammontare della pensione di reversibilità del defunto marito, ovvero di una quota dell'emolumento non inferiore all'80%, con condanna dell' a corrisponderle gli CP_2 arretrati comprensivi degli interessi legali maturati dal primo giorno successivo al decesso di
. Persona_2
In subordine, la chiedeva confermarsi la ripartizione provvisoria effettuata dall' Pt_1 CP_2 della quota della pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'intero importo, ovvero determinarsi la quota nella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque CP_2 chiedendo nel merito - in caso di accertamento del diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità oggetto della domanda - determinarsi compiutamente le rispettive quote per ciascuna delle coniugi.
All'esito del processo, nell'assenza di istanze di prova testimoniale, il Tribunale di Napoli riconosceva alla ricorrente la quota del 70% da calcolarsi sull'ammontare CP_1 complessivo della pensione di reversibilità riconosciuta dall' a , quale CP_2 Parte_1 coniuge ER del defunto , compensando le spese di lite. Persona_2
In particolare, il Tribunale - premesso il dettato normativo di cui all'art. 9, co. 3, L. div. (alla cui stregua il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. cit. ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità riconosciuta - ove esistente - al coniuge ER) - faceva applicazione della giurisprudenza formatasi in materia - la quale statuisce che il coniuge divorziato ed il coniuge ER sono titolari di un autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità e puntualizza i criteri tendenziali di determinazione del quantum delle rispettive quote - dando conto dell'esistenza dei “criteri correttivi” elaborati dalla
Suprema Corte per contemperare il prioritario rilievo riconosciuto dalla legge alla durata dei rispettivi matrimoni con - da un lato - l'interesse del primo coniuge a non essere privato dei mezzi indispensabili per il suo mantenimento rispetto al tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio e - dall'altro - quello del secondo a conservare lo stesso tenore assicuratogli dal de cuius quand'era in vita (Cass., n. 14793/2014).
Ciò posto il Tribunale, rilevata la sostanziale equivalenza delle attuali condizioni patrimoniali delle parti (essendo la e la prive di redditi e non avendo quest'ultima CP_1 CP_3 dimostrato che la figlia affetta da invalidità al 100% - peraltro di natura non specificata - fosse stata concepita con il defunto ), riconosceva prevalente rilievo alla considerevole Per_2 differenza intercorrente fra le durate dei rispettivi matrimoni, determinando come in premessa le quote della pensione di reversibilità del de cuius spettanti a ciascuna delle donne.
Con l'atto di citazione in appello - ritualmente notificato alla controparte ed iscritto a ruolo il
24.09.2024 - , per i motivi che saranno appresso specificati, impugnava la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendone la riforma attraverso il riconoscimento a percepire l'intera pensione di reversibilità del defunto , ovvero la quota Persona_2 dell'80% del detto emolumento e - in via ulteriormente subordinata - la quota del 60%, secondo la ripartizione provvisoria già medio tempore operata dall' con la condanna CP_2 dell'appellata alla refusione delle spese del grado.
Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi il gravame improcedibile per il CP_1 mancato litisconsorzio necessario dell' ovvero inammissibile per mancato CP_2 assolvimento della controparte all'onere di compiuta specificazione dei motivi di appello;
nel merito, chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
L' costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame. CP_2
Per l'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano agli atti difensivi depositati;
quindi, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, , premesso che il defunto - Parte_1 Persona_2 come da documentazione depositata in primo grado - era percettore in vita di pensione di vecchiaia quale autista CTP e che l' le aveva provvisoriamente riconosciuto una quota CP_2 della pensione di reversibilità (dell'importo mensile lordo di euro 1.286,16) pari al 60% dell'intero (corrispondente ad euro 564,49 al mese), lamenta l'eccessivo risalto riconosciuto dal Tribunale di Napoli al criterio fondato sulla durata dei rispettivi matrimoni, trascurando il rilievo dei criteri correttivi stabiliti dalla giurisprudenza (fra i quali le attuali condizioni economiche e di vita delle parti), sulla base dei quali l' vrebbe dovuto adeguatamente CP_4 tenere conto del suo stato di totale indigenza (non essendo ella percettrice di alcun reddito) e della necessità di prestare assistenza continuativa alla figlia, affetta da patologia riconosciuta ai sensi della l. n. 104/1992 (situazione che, di fatto, le impedirebbe di reperire un'attività di lavoro).
Diversamente, il giudice di prime cure, fissando al 70% la quota della pensione di reversibilità spettante alla , avrebbe adottato una decisione confliggente con il fondamentale CP_1 principio di solidarietà che permea la materia e con il criterio di proporzionalità della ripartizione, volto ad evitare la compromissione delle esigenze di sostentamento di uno degli ex coniugi in danno dell'altro.
Nella specie, la pone in risalto che, per effetto del criterio di suddivisione adottato in Pt_1 sentenza, la - a fronte di un assegno divorzile che già da ventinove anni era stato CP_1 ridotto dalla misura originaria di 600.000 delle vecchie Lire (equivalenti ad euro 309,87) a quella di euro 154,93 mensili (come risultante dall'allegato provvedimento del Tribunale di
Napoli in data 17.06.2015, con il quale era stata rigettata l'istanza della di aumentare CP_1
l'assegno ad euro 170,00 al mese) ed in violazione del criterio correttivo che impone di tenere conto dell'entità dell'assegno precedentemente percepito dal coniuge divorziato - verrebbe a beneficiare di una quota della pensione di reversibilità equivalente ad euro 900,31 al mese, importo enormemente superiore al citato assegno di divorzio e non satisfattivo del citato principio di proporzionalità, considerato anche - si osserva - che con il detto assegno la aveva vissuto “senza che si manifestasse una situazione di grave necessità CP_1 economica”.
2. A fronte di tali argomentazioni, - in punto di merito - sostiene l'esattezza CP_1 delle valutazioni sottese dal Tribunale di Napoli all'adottata decisione, sottolineando la mancata dimostrazione da parte della del rapporto di parentela biologica tra la figlia Pt_1 invalida ed il defunto (dal quale, invece, ella aveva avuto cinque figli) e deducendo Per_2 altresì la circostanza - documentalmente provata - che l'appellante abita con la figlia in un appartamento concessole in comodato gratuito in data 01.03.2022 da uno dei figli della stessa appellata.
3. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero - premesso che non sussiste alcun difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è ritualmente costituito, e che non ricorrono le carenze in punto CP_2 di specificazione delle ragioni del gravame lamentate dalla - deve osservarsi in diritto CP_1 che, secondo la pacifica giurisprudenza formatasi in materia, il concorso fra coniuge ER
e coniuge divorziato ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità relativo alla pensione del beneficiario defunto va regolato innanzitutto sulla base della durata dei rispettivi matrimoni coincidente con la durata legale dei medesimi - vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - oltre che alla luce di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare - secondo il prudente apprezzamento del giudice - facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all' ex coniuge, alle condizioni economiche dei due ed alla durata delle rispettive ed eventuali convivenze prematrimoniali
(Cass., 20/5268; Cass., 12/16093; Cass., 14/14793).
In definitiva, il criterio fondamentale da tenere in considerazione è senz'altro quello della durata legale dei rispettivi matrimoni, mentre - alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 419/1999 - gli ulteriori criteri indicati fungono da parametri correttivi di equità che possono anche non essere valutati tutti contemporaneamente ed in egual misura e che possono anche prevalere su quello della durata (cfr., ex ceteris, Cass., n. 25147/2011; Cass.,
n. 21997 del 05.08.2024; Cass., Sez. 1, n. 10575 del 23.04.2008).
Ciò posto, deve osservarsi nel caso in esame che, così come argomentato nella sentenza impugnata, le parti si trovano in una situazione reddituale sostanzialmente equivalente (alcuna di esse avendo presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni e non risultando provato che le medesime svolgano una qualche attività di lavoro); pur essendo stato dimostrato dalla che la fruisce di un alloggio concessole in comodato gratuito da uno dei figli CP_1 Pt_1 dell'appellata, va considerato che l'appellante accudisce la figlia che risulta invalida al Per_3
100% (pur non essendo emerso - pervero - che la stessa - del resto nata in [...] nel 1987, epoca assai anteriore alla celebrazione del secondo matrimonio ed al divorzio dalla CP_1
- sia figlia del defunto ); riguardo alla , secondo quanto emerge dal Per_2 CP_1 surrichiamato provvedimento del Tribunale di Napoli del 17.06.2015 la donna - a quella data
- percepiva una pensione sociale di euro 150,00 al mese (della cui attualità non vi è contezza) ed abitava in un appartamento ubicato in Napoli, alla via Volo Sant'Angelo n. 13, di proprietà dei figli e , che risulta essere ancora all'attualità luogo di Parte_2 Controparte_5 residenza della donna, la quale - peraltro - non ha rappresentato di sostenere oneri locatizi.
Tanto evidenziato, pur dovendosi riconoscere - sulla scorta dei principi sopra riportati - particolare rilevanza al criterio della durata dei rispettivi matrimoni (dei quali quello fra il de cuius e la si è protratto dal 1963 al 1992, mentre quello contratto nel 2013 con la CP_6
è cessato nel 2021 con il decesso di , non essendo stato provato che vi Pt_1 Persona_2 fu una relazione di convivenza con l'uomo già dal 2004), deve al contempo osservarsi come, nella fattispecie in esame, sia stato sottovalutato il criterio correttivo che impone di tenere conto della misura dell'assegno già percepito dal coniuge divorziato, il quale (quantunque non costituisca un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge: Cass.
n. 5268/2020) ammontava da molti anni a soli euro 154,93 al mese, sicchè la quota del 70% della pensione di reversibilità del de cuius quale stabilita dal Tribunale (corrispondente all'importo mensile di euro 900,31 lordi, ossia all'incirca al sestuplo dell'assegno divorzile) - specie se rapportata alla quota residua calcolata in favore dell'appellante (corrispondente ad euro 385,84 lordi al mese) - sembra non essere equa in considerazione della sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti (ravvisata dallo stesso Tribunale) né rispondente al principio solidaristico che deve permeare l'operazione di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge ER.
A tale stregua, deve ritenersi equo rideterminare nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità del defunto spettante alla coniuge divorziata e Persona_2 CP_1 nella misura del 40% la residua quota spettante alla coniuge ER . Parte_1 4. Tenuto conto dell'esito della causa e della delicatezza degli interessi implicati, va disposta l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di ed in parziale modifica della sentenza n. 201/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Napoli in data 03.07.2024, pubblicata il 12.07.2024, così provvede:
a) determina nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità del defunto Per_2
spettante alla coniuge divorziata e nella misura del 40% la residua quota
[...] CP_1 spettante alla coniuge ER . Parte_1
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4110/2024, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 03.07.2024 (pubblicata il 12.07.2024), avente ad oggetto determinazione di quota di pensione di reversibilità e vertente
FRA
nata in [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dall'avv. Mario Ruggieri (c.f.:
) e dall'avv. Filomena Somma (c.f.: ), presso C.F._2 C.F._3 il cui studio è domiciliata in Formia (LT), alla via Palazzo Condotto n. 18 (p.e.c.:
); Email_1 Email_2
appellante
ED
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello dall'avv. Eva Russolillo (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata in C.F._5
Napoli, alla via dei Missionari n. 11 (p.e.c.: ; Email_3
appellata
nonchè
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_2
De Feo giusta procura generale alle liti per atto di Notar in Fiumicino (RM) Persona_1 in data 22.03.2024 (n. rep. 37875/7313), ed elettivamente domiciliato con il detto procuratore presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S. in Castellammare di Stabia (NA), alla via Savorito, n.
1/8;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di impugnazione.
Per l'appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta.
Per l' ha domandato il rigetto del gravame. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli l'1.06.2022, premesso CP_1 di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.12.1963 con (nato a Persona_2
Villaricca il 18.11.1940 e deceduto in Russia il 16.10.2021), dal quale erano nati cinque figli;
che, con sentenza del 29.05.1992, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la fissazione a carico del marito di un assegno di divorzio dell'importo mensile di 600.000 delle vecchie Lire (pari ad euro 309,87); che il , in data 21.05.2013, Per_2 aveva contratto nuovo matrimonio con , dal quale non erano nati figli;
che ella Parte_1 non aveva contratto successivo matrimonio, non era percettrice di reddito e non era capace di sostentarsi economicamente;
che il rapporto matrimoniale era durato ventinove anni, a fronte della ben più breve durata del secondo legame matrimoniale (otto anni) dell'ex marito; chiedeva all'adito Tribunale di Nola l'assegnazione della quota dell'80% della pensione di reversibilità (dell'importo di euro 1.286,16) percepita dalla vedova ER, o comunque di una quota dell'emolumento non inferiore alla misura dell'assegno divorzile di cui già beneficiava, con condanna dell' a corrisponderle gli arretrati comprensivi degli CP_2 interessi legali maturati dal primo giorno successivo al decesso di . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, deduceva di Parte_1 versare in completo stato di indigenza, dovendo anche prestare assistenza alla figlia Per_3
(nata in [...] il [...]), affetta da patologia certificata ai sensi della l. n.
[...]
104/1992; esponeva che l'assegno divorzile originariamente riconosciuto alla era CP_1 stato successivamente ridotto nella misura di euro 154,93 al mese;
che ella aveva iniziato un rapporto di convivenza con il defunto già dal 2004; quindi, chiedeva rigettarsi Persona_2 la domanda di parte ricorrente, instando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento in suo favore dell'intero ammontare della pensione di reversibilità del defunto marito, ovvero di una quota dell'emolumento non inferiore all'80%, con condanna dell' a corrisponderle gli CP_2 arretrati comprensivi degli interessi legali maturati dal primo giorno successivo al decesso di
. Persona_2
In subordine, la chiedeva confermarsi la ripartizione provvisoria effettuata dall' Pt_1 CP_2 della quota della pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'intero importo, ovvero determinarsi la quota nella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque CP_2 chiedendo nel merito - in caso di accertamento del diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità oggetto della domanda - determinarsi compiutamente le rispettive quote per ciascuna delle coniugi.
All'esito del processo, nell'assenza di istanze di prova testimoniale, il Tribunale di Napoli riconosceva alla ricorrente la quota del 70% da calcolarsi sull'ammontare CP_1 complessivo della pensione di reversibilità riconosciuta dall' a , quale CP_2 Parte_1 coniuge ER del defunto , compensando le spese di lite. Persona_2
In particolare, il Tribunale - premesso il dettato normativo di cui all'art. 9, co. 3, L. div. (alla cui stregua il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. cit. ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità riconosciuta - ove esistente - al coniuge ER) - faceva applicazione della giurisprudenza formatasi in materia - la quale statuisce che il coniuge divorziato ed il coniuge ER sono titolari di un autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità e puntualizza i criteri tendenziali di determinazione del quantum delle rispettive quote - dando conto dell'esistenza dei “criteri correttivi” elaborati dalla
Suprema Corte per contemperare il prioritario rilievo riconosciuto dalla legge alla durata dei rispettivi matrimoni con - da un lato - l'interesse del primo coniuge a non essere privato dei mezzi indispensabili per il suo mantenimento rispetto al tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio e - dall'altro - quello del secondo a conservare lo stesso tenore assicuratogli dal de cuius quand'era in vita (Cass., n. 14793/2014).
Ciò posto il Tribunale, rilevata la sostanziale equivalenza delle attuali condizioni patrimoniali delle parti (essendo la e la prive di redditi e non avendo quest'ultima CP_1 CP_3 dimostrato che la figlia affetta da invalidità al 100% - peraltro di natura non specificata - fosse stata concepita con il defunto ), riconosceva prevalente rilievo alla considerevole Per_2 differenza intercorrente fra le durate dei rispettivi matrimoni, determinando come in premessa le quote della pensione di reversibilità del de cuius spettanti a ciascuna delle donne.
Con l'atto di citazione in appello - ritualmente notificato alla controparte ed iscritto a ruolo il
24.09.2024 - , per i motivi che saranno appresso specificati, impugnava la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendone la riforma attraverso il riconoscimento a percepire l'intera pensione di reversibilità del defunto , ovvero la quota Persona_2 dell'80% del detto emolumento e - in via ulteriormente subordinata - la quota del 60%, secondo la ripartizione provvisoria già medio tempore operata dall' con la condanna CP_2 dell'appellata alla refusione delle spese del grado.
Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi il gravame improcedibile per il CP_1 mancato litisconsorzio necessario dell' ovvero inammissibile per mancato CP_2 assolvimento della controparte all'onere di compiuta specificazione dei motivi di appello;
nel merito, chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
L' costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame. CP_2
Per l'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano agli atti difensivi depositati;
quindi, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, , premesso che il defunto - Parte_1 Persona_2 come da documentazione depositata in primo grado - era percettore in vita di pensione di vecchiaia quale autista CTP e che l' le aveva provvisoriamente riconosciuto una quota CP_2 della pensione di reversibilità (dell'importo mensile lordo di euro 1.286,16) pari al 60% dell'intero (corrispondente ad euro 564,49 al mese), lamenta l'eccessivo risalto riconosciuto dal Tribunale di Napoli al criterio fondato sulla durata dei rispettivi matrimoni, trascurando il rilievo dei criteri correttivi stabiliti dalla giurisprudenza (fra i quali le attuali condizioni economiche e di vita delle parti), sulla base dei quali l' vrebbe dovuto adeguatamente CP_4 tenere conto del suo stato di totale indigenza (non essendo ella percettrice di alcun reddito) e della necessità di prestare assistenza continuativa alla figlia, affetta da patologia riconosciuta ai sensi della l. n. 104/1992 (situazione che, di fatto, le impedirebbe di reperire un'attività di lavoro).
Diversamente, il giudice di prime cure, fissando al 70% la quota della pensione di reversibilità spettante alla , avrebbe adottato una decisione confliggente con il fondamentale CP_1 principio di solidarietà che permea la materia e con il criterio di proporzionalità della ripartizione, volto ad evitare la compromissione delle esigenze di sostentamento di uno degli ex coniugi in danno dell'altro.
Nella specie, la pone in risalto che, per effetto del criterio di suddivisione adottato in Pt_1 sentenza, la - a fronte di un assegno divorzile che già da ventinove anni era stato CP_1 ridotto dalla misura originaria di 600.000 delle vecchie Lire (equivalenti ad euro 309,87) a quella di euro 154,93 mensili (come risultante dall'allegato provvedimento del Tribunale di
Napoli in data 17.06.2015, con il quale era stata rigettata l'istanza della di aumentare CP_1
l'assegno ad euro 170,00 al mese) ed in violazione del criterio correttivo che impone di tenere conto dell'entità dell'assegno precedentemente percepito dal coniuge divorziato - verrebbe a beneficiare di una quota della pensione di reversibilità equivalente ad euro 900,31 al mese, importo enormemente superiore al citato assegno di divorzio e non satisfattivo del citato principio di proporzionalità, considerato anche - si osserva - che con il detto assegno la aveva vissuto “senza che si manifestasse una situazione di grave necessità CP_1 economica”.
2. A fronte di tali argomentazioni, - in punto di merito - sostiene l'esattezza CP_1 delle valutazioni sottese dal Tribunale di Napoli all'adottata decisione, sottolineando la mancata dimostrazione da parte della del rapporto di parentela biologica tra la figlia Pt_1 invalida ed il defunto (dal quale, invece, ella aveva avuto cinque figli) e deducendo Per_2 altresì la circostanza - documentalmente provata - che l'appellante abita con la figlia in un appartamento concessole in comodato gratuito in data 01.03.2022 da uno dei figli della stessa appellata.
3. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero - premesso che non sussiste alcun difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è ritualmente costituito, e che non ricorrono le carenze in punto CP_2 di specificazione delle ragioni del gravame lamentate dalla - deve osservarsi in diritto CP_1 che, secondo la pacifica giurisprudenza formatasi in materia, il concorso fra coniuge ER
e coniuge divorziato ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità relativo alla pensione del beneficiario defunto va regolato innanzitutto sulla base della durata dei rispettivi matrimoni coincidente con la durata legale dei medesimi - vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - oltre che alla luce di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare - secondo il prudente apprezzamento del giudice - facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all' ex coniuge, alle condizioni economiche dei due ed alla durata delle rispettive ed eventuali convivenze prematrimoniali
(Cass., 20/5268; Cass., 12/16093; Cass., 14/14793).
In definitiva, il criterio fondamentale da tenere in considerazione è senz'altro quello della durata legale dei rispettivi matrimoni, mentre - alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 419/1999 - gli ulteriori criteri indicati fungono da parametri correttivi di equità che possono anche non essere valutati tutti contemporaneamente ed in egual misura e che possono anche prevalere su quello della durata (cfr., ex ceteris, Cass., n. 25147/2011; Cass.,
n. 21997 del 05.08.2024; Cass., Sez. 1, n. 10575 del 23.04.2008).
Ciò posto, deve osservarsi nel caso in esame che, così come argomentato nella sentenza impugnata, le parti si trovano in una situazione reddituale sostanzialmente equivalente (alcuna di esse avendo presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni e non risultando provato che le medesime svolgano una qualche attività di lavoro); pur essendo stato dimostrato dalla che la fruisce di un alloggio concessole in comodato gratuito da uno dei figli CP_1 Pt_1 dell'appellata, va considerato che l'appellante accudisce la figlia che risulta invalida al Per_3
100% (pur non essendo emerso - pervero - che la stessa - del resto nata in [...] nel 1987, epoca assai anteriore alla celebrazione del secondo matrimonio ed al divorzio dalla CP_1
- sia figlia del defunto ); riguardo alla , secondo quanto emerge dal Per_2 CP_1 surrichiamato provvedimento del Tribunale di Napoli del 17.06.2015 la donna - a quella data
- percepiva una pensione sociale di euro 150,00 al mese (della cui attualità non vi è contezza) ed abitava in un appartamento ubicato in Napoli, alla via Volo Sant'Angelo n. 13, di proprietà dei figli e , che risulta essere ancora all'attualità luogo di Parte_2 Controparte_5 residenza della donna, la quale - peraltro - non ha rappresentato di sostenere oneri locatizi.
Tanto evidenziato, pur dovendosi riconoscere - sulla scorta dei principi sopra riportati - particolare rilevanza al criterio della durata dei rispettivi matrimoni (dei quali quello fra il de cuius e la si è protratto dal 1963 al 1992, mentre quello contratto nel 2013 con la CP_6
è cessato nel 2021 con il decesso di , non essendo stato provato che vi Pt_1 Persona_2 fu una relazione di convivenza con l'uomo già dal 2004), deve al contempo osservarsi come, nella fattispecie in esame, sia stato sottovalutato il criterio correttivo che impone di tenere conto della misura dell'assegno già percepito dal coniuge divorziato, il quale (quantunque non costituisca un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge: Cass.
n. 5268/2020) ammontava da molti anni a soli euro 154,93 al mese, sicchè la quota del 70% della pensione di reversibilità del de cuius quale stabilita dal Tribunale (corrispondente all'importo mensile di euro 900,31 lordi, ossia all'incirca al sestuplo dell'assegno divorzile) - specie se rapportata alla quota residua calcolata in favore dell'appellante (corrispondente ad euro 385,84 lordi al mese) - sembra non essere equa in considerazione della sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti (ravvisata dallo stesso Tribunale) né rispondente al principio solidaristico che deve permeare l'operazione di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge ER.
A tale stregua, deve ritenersi equo rideterminare nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità del defunto spettante alla coniuge divorziata e Persona_2 CP_1 nella misura del 40% la residua quota spettante alla coniuge ER . Parte_1 4. Tenuto conto dell'esito della causa e della delicatezza degli interessi implicati, va disposta l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di ed in parziale modifica della sentenza n. 201/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Napoli in data 03.07.2024, pubblicata il 12.07.2024, così provvede:
a) determina nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità del defunto Per_2
spettante alla coniuge divorziata e nella misura del 40% la residua quota
[...] CP_1 spettante alla coniuge ER . Parte_1
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)