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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6159 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1275/2020 R.G.A.C., riservata in decisione in data
4.7.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ) in proprio e nella C.F._5 Parte_6 C.F._6 qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine Persona_1 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, dagli avvocati Bartolomeo Spaziano e Lucia Zannino, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in IR PA (CE), alla via Volturno n. 93, e presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1 Email_2
APPELLANTI
1 E
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, P.IVA_1 dall'avvocato Francesco Caia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._7 in Napoli, alla via Chiatamone n. 6 e presso il seguente indirizzo PEC:
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APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10111/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
13.11.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe, in proprio e quali eredi di
, convennero in giudizio l Persona_1 Controparte_2
(d'ora in avanti , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...] CP_3 non patrimoniali dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, in seguito al decesso del loro congiunto attribuito a condotte colpose dei sanitari dell'azienda convenuta, che lo avevano avuto in cura nel periodo compreso tra il 10.9.2010 (data del ricovero) e il 9.10.2010 (data delle dimissioni).
In particolare, gli attori dedussero che il loro congiunto era stato sottoposto in data 28.9.2010 ad un intervento di laparotomia diagnostica, con biopsia linfonodale, in seguito al quale si era verificato a suo carico un'alterazione dei valori ematochimici con diagnosi di “scompenso dopo recente intervento di laparotomia esplorativa”.
In relazione ai fatti descritti, gli attori addebitarono in citazione ai sanitari diversi profili di responsabilità con riferimento sia all'errata indicazione dell'intervento chirurgico diagnostico, sia alla non corretta esecuzione dello stesso, descrivendo i trattamenti sanitari e chirurgici ricevuti come causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente e quindi dell'exitus, avvenuto in data 23.10.2010 ovvero pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale.
Contestarono, inoltre, ai sanitari l'omessa acquisizione di un valido consenso informato al trattamento chirurgico diagnostico, per non avere rappresentato al paziente, in maniera specifica, i rischi e le conseguenze dell'intervento a cui sarebbe stato sottoposto, anche in considerazione delle gravi comorbilità da cui lo stesso era affetto (“diagnosi dimissioni del precedente ricovero del 7.9.2010: Cirrosi epatica da
HCV + alcol in scompenso per ascite. Diabete mellito. Ipertensione arteriosa. Broncopatia cronica. Psoriasi”; alla dimissione si annotava “Utile una valutazione per eventuale inserimento in lista di attesa per trapianto…”).
2 Si costituì l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata per l'insussistenza dei CP_3 lamentati comportamenti, asseritamente colposi, dei sanitari.
All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettò la domanda attorea, escludendo qualsivoglia condotta colposa a carico del personale medico della azienda convenuta nella produzione del lamentato danno alla salute.
In particolare, il Tribunale statuì: “resta esclusa nel caso di specie la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, sia perché sono rimaste ignote le cause effettive del decesso - avvenuto al domicilio del paziente 14 giorni dopo la dimissione dalla struttura convenuta, senza che vi sia alcun documento medico che consenta di risalire alle sue cause prossime
o remote - sia perché le condotte addebitate dagli attori ai sanitari si sono dimostrate diligenti e conformi alle regole dell'arte medica”.
Inoltre, con riferimento al consenso informato, il Tribunale sottolineò che in data 28.9.2010 era stata riportata in cartella clinica la dichiarazione di consenso firmata dal paziente nei seguenti termini: “il paziente edotto dei rischi e della procedura autorizza laparotomia diagnostica”.
Pertanto, concluse che, essendo stata provato per tabulas il momento informativo tra medico e paziente, in mancanza di una puntuale e specifica allegazione dell'informazione mancante e del danno, non poteva riscontrarsi la lamentata lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, rigettando sul punto la relativa domanda.
§ 2. Con atto di citazione notificato in data 15.4.2020, gli appellanti, nelle indicate qualità, hanno proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'inadempimento della struttura sanitaria appellata sotto il profilo dell'omessa acquisizione di un valido consenso informato all'intervento chirurgico. - Di conseguenza, condannare l'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa”.
Si è costituita l' resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. CP_3
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 4.7.2025, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in ordine all'inadempimento dell'obbligo di informazione del paziente.
3 Rilevano che, a fronte del dedotto inadempimento, attesa la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra il paziente e l'azienda sanitaria, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la prova della corretta acquisizione del consenso al trattamento chirurgico – diagnostico, al quale il paziente sarebbe stato sottoposto.
Osservano che la dichiarazione contenuta in cartella clinica si presentava, invece, generica e incompleta, poiché priva di informazioni circa le specifiche modalità di esecuzione dell'intervento, gli eventuali rischi e complicanze dello stesso, in relazione anche alle peculiari condizioni cliniche del paziente.
Concludono, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la mancanza di prova in ordine ad un consenso valido e consapevole del paziente al trattamento chirurgico, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il mero inciso “edotto dei rischi e della procedura” contenuto in cartella clinica.
Gli appellanti, inoltre, chiariscono che il deficit informativo era stato allegato in termini di violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente conseguente alla mancata acquisizione di un valido consenso informato.
Inoltre, sottolineano che era in valutazione clinica sanitaria ai fini dell'inserimento Persona_1 nella lista d'attesa per un trapianto di fegato. Pertanto, osservano come, qualora fosse stato posto nelle condizioni di poter valutare attentamente tutte le possibili implicazioni del trattamento chirurgico diagnostico, non avrebbe acconsentito all'esecuzione dello stesso, poiché gli avrebbe potuto comportare il mancato inserimento nella lista di attesa, pregiudicando la sua stessa sopravvivenza.
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcune brevi premesse in materia di consenso informato.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva implica una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito, dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso, che grava ai sensi dell'art. 2697
c.c. sul danneggiato. (cfr. Cass. ordinanza n. 16633/2023; Cass. ordinanza n. 24471/2020).
4 Va inoltre chiarito che ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme al presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà);
b) l'evento di danno (che può essere, come detto, rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo, legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (Cass. Sezioni Unite n. 576/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui non vi sia prova del dissenso del paziente, non può escludersi, sul piano dell'evento lesivo, una lesione del diritto all'autodeterminazione, qualora il paziente non venga messo nelle condizioni di determinarsi in maniera autonoma e consapevole.
In quest'ultimo caso, tuttavia, il danno risarcibile è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi in concreto, anche a mezzo di presunzioni.
Nella fattispecie in esame, gli appellanti, pur prospettando la lesione del diritto all'autodeterminazione quale conseguenza della violazione dell'obbligo informativo, non hanno allegato né tanto meno provato in maniera specifica quali pregiudizi, diversi dal danno alla salute, avesse subito Persona_1 per il lamentato deficit informativo.
Da ultimo, a fronte delle argomentazioni poste dagli appellanti a sostegno del gravame, va anche rilevato che non emerge dal compiuto esame degli atti di causa, la prova del dissenso del paziente all'intervento ovvero che il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico diagnostico, qualora avesse ricevuto una corretta e completa informazione.
Invero, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ai fini della prova del dissenso non assume rilievo, neanche quale elemento presuntivo, il riferimento all'aspettativa del paziente relativa all'inserimento nella lista di attesa per il trapianto di fegato. Sul punto il consulente tecnico d'ufficio, nominato in primo grado, ha chiarito che la laparatomia esplorativa era finalizzata all'esecuzione di una biopsia linfonodale,
5 non altrimenti possibile, necessaria per escludere una linfoadenopatia neoplastica a carico del paziente, diagnosi fondamentale e propedeutica proprio ai fini dell'inserimento nella lista di attesa per il trapianto.
La decisione del Tribunale va, quindi, pienamente condivisa, in mancanza di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria nei termini sopra descritti.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni in tema di risarcimento del danno in caso di violazione del consenso informato e di diritto all'autodeterminazione.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico degli appellanti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti in epigrafe indicati nei confronti dell' , avverso la sentenza n. Controparte_1
10111/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 13.11.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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