Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 04.03.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], CF.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], CF.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Stelo
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2025 e premettevano di Parte_1 Parte_3
avere contratto matrimonio in data 12.09.1993 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.366 P. II S. A Uff. 1 anno 1993 e che dalla loro unione erano nati
1
(anni 30) e (anni 23). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato Per_1 Per_2
la separazione personale dei suddetti coniugi in data 07.04.2009 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) La sig.ra
rinuncia al mantenimento per i figli e essendo entrambi Parte_2 Per_1 Per_2
autosufficienti; 2) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente ad ogni Parte_1 Parte_2
forma di mantenimento essendo la sig. economicamente autosufficiente ed il sig. Pt_2 Parte_1
titolare di pensione di invalidità; 3) Spese legali interamente compensate fra le parti. Si precisa che il sig. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da allegato;
4) Il Parte_1
contributo unificato sarà versato dalla sig. .” Parte_2
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
04.03.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
2 R.V.G. 375/2025
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.09.1993 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 366 P. II S. A Uff. 1 anno
1993 tra , nato a [...] il [...], CF.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], CF.: , alle Parte_2 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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