TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 6 del mese di novembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 3302 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
- e nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2 fisc.: , rispettivamente, rappresentate e difese, la prima, CodiceFiscale_2 dall'avv. NC LL e la seconda, dall'avv. Barbara AN, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICI - CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Savino e Maria Zingaro, per procura generale alle liti;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. Barbara AN e l'avv. NC LL, per le attrici;
l'avv. Salvatore De Luca, per delega dell'avv. Giuseppe Savino e dell'avv. Maria
Zingaro, per la convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
Le sig.re e evocavano in lite la Parte_1 Parte_2 società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, esponendo di essere figlie ed eredi legittime del sig. Persona_1
, nato l'[...] a Sant'Alessio in [...] e deceduto in data
[...]
03.05.2004 e della sig.ra , nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta in data 08.11.2015.
Evidenziavano di aver richiesto, nell'anno 2014, informazioni in ordine ai rapporti, buoni postali fruttiferi, titoli su archivi on-line e cartacei off-line, rimborsati e vigenti, intestati al padre e di aver così appreso Persona_1 che, in data successiva alla morte di quest'ultimo, erano stati rimborsati quindici buoni postali -elencati nell'atto introduttivo-, intestati al medesimo.
Lamentavano che detti buoni postali, alla morte (in data 03.05.2004), del loro padre, sig. , erano caduti in successione per cui avrebbero Persona_1 potuto essere rimborsati solo con la presenza e la quietanza di tutti gli eredi, nel mentre esse attrici non erano state in alcun modo interpellate né avevano rilasciato quietanza.
Per di più, rappresentavano che alcuni buoni risultavano essere stati rimborsati a persona deceduta (nn. 2, 3, 4 e 9 del menzionato elenco), altri risultavano essere stati rimborsati alla sola cointestataria Persona_2
(nn. 1, 5, 6, 7 e 8), mentre riguardo ai residui (nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15) la convenuta, benchè richiestele, non aveva fornito informazioni.
Concludevano -dichiaratisi titolari di quota ereditaria pari ad 1/5 ciascuna- chiedendo di: 1) accertare e dichiarare che illegittimamente Controparte_1 aveva rimborsato i buoni postali indicati in narrativa senza la partecipazione e la quietanza delle attrici, non consentendo alle stesse di esercitare i loro diritti e di percepire le somme di loro spettanza;
2) per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore di ciascuna delle attrici, della somma pari a complessivi €. 4.268,99, oltre interessi per i buoni elencati ai nn. da 1 a 9 del punto 13 dell'atto di citazione nonché al pagamento delle somme che risulteranno in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di idonea CTU in relazione ai buoni elencati ai nn. da 10 a 15 dei punti 14 e 15 dell'atto introduttivo, oltre interessi;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla quota di spettanza delle attrici sugli interessi che si sarebbero prodotti se i titoli fossero stati incassati a scadenza, da determinarsi anche a mezzo di idonea CTU”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
La domanda di parte attrice appare, in parte, fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
1. I buoni fruttiferi postali, oggetto di controversia -alla stregua dei dati emergenti dalle allegazioni di parte attrice e dalla produzione documentale, effettuata dalla società convenuta, anche a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.- risultano così individuati: 1) buono di £ 2.000.000,00 ordinario emesso il 06.02.1993, fraz. 53107 nr.
231, rimborsato il 13.05.2013 per un importo di €. 5.503,70 a Per_2
;
[...]
2) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 29.02.2000, fraz. 53051, nr.
12358264, rimborsato l'8.03.2011 per un importo di €. 742,41 a D'Agostino
Natale;
3) buono di £ 1.000.000,00 emesso il 29.02.2000, fraz. 53051 nr. 12358265, rimborsato l'8.03.2011 per un importo di €. 742,41 a;
Persona_1
4) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 29.02.2000, fraz. 53051 nr.
12358266, rimborsato l'8.03.2011 per un importo di € 742,41 a Persona_1
;
[...]
5) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 13.01.1992, fraz. 53051 nr.
054361, rimborsato il 14.06.2013 per un importo di € 3.082,35 a Per_2
;
[...]
6) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 14.05.1992, fraz. 53051 nr.
054396, rimborsato il 14.06.2013 per un importo di € 2.987,67 a Per_2
;
[...]
7) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 14.05.1992, fraz. 53051 nr.
054397, rimborsato il 14.06.2013 per un importo di € 2.987,67 a Per_2
;
[...]
8) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 14.05.1992, fraz. 53051 nr.
054398, rimborsato il 14.06.2013 per un importo di € 2.987,67 a Per_2
;
[...]
9) buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 28.07.2000, fraz. 53051 nr.
85425102, rimborsato l'8.03.2011 per un importo di € 1.568,75 a Persona_1
;
[...]
10) buono di € 250,00 ordinario emesso l'11.12.2003, agenzia 53104 nr.2956334, rimborsato il 26.08.2004 a;
Parte_3
11) buono di € 500,00 ordinario emesso l'11.12.2003, agenzia 53104 nr.3832432, rimborsato il 26.08.2004 a;
Parte_3 12) buono di € 500,00 ordinario emesso il 02.02.2004, agenzia 53104 nr.3832443, rimborsato il 26.08.2004 a;
Parte_3
13) buono di € 500,00 ordinario emesso il 03.05.2004, agenzia 53104 nr.10174918, rimborsato il 29.11.2004 a;
Parte_3
14) buono a termine di £ 5.000.000.00 emesso il 28.07.2000 nr. 06.500.144-
13, rimborsato l'8.03.2011 a;
Persona_1
15) buono a termine di £ 10.000.000,00 emesso il 28.07.2000 nr.
02.285.899-14, rimborsato l'8.03.2011 a . Persona_1
2. Tanto premesso, risulta documentalmente provato che tutti i menzionati
BU fruttiferi postali, oggetto di controversia, sono muniti della clausola P.F.R. ovvero “pari facoltà di rimborso”.
La Corte di Cassazione con sentenza del 13 settembre 2021, pronunciata su questione nuova, ha enucleato il seguente principio di diritto “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del D.P.R. 1 giugno 1989, n.
256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”.
In motivazione, il Supremo Collegio ha precisato che i buoni fruttiferi postali, che appartengono alla specie dei documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario della somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, “il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista” all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola <>, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi”; ed ha ulteriormente puntualizzato “né rileva la funzione di protezione dell'erede o del coerede del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 (ndr. del d.p.r. n. 256/1989) sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che < quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti dei coeredi davanti al giudice ordinario>>. La quale cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola <>, e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, < divide fra gli eredi in proporzione delle quote>> (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il contestatario superstite è anche coerede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicchè colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
I principi, statuiti dalla superiore pronuncia nomofilattica, escludono la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra coeredi, per come dedotta dalla parte attrice.
La società non poteva, dunque, legittimamente Controparte_1 rifiutare la prestazione richiesta dal soggetto cointestatario, presentatosi a chiedere il rimborso.
3. Sulla base delle superiori considerazioni -che sorreggono la legittimazione alla domanda di rimborso, da parte di e , Persona_2 Parte_3 in relazione ai BU Fruttiferi Postali dei quali erano rispettivamente cointestatarie ( dei BU riportati ai superiori nn. 1- 5- 6- 7 Persona_2 ed 8; di quelli sopra riportati ai numeri da 10 a 13)- deve Parte_3 ritenersi che la società convenuta abbia correttamente effettuato, nei confronti delle medesime (una volta ricevuta la consegna dei rispettivi titoli), il pagamento della somma corrispondente all'intero valore dei relativi BU fruttiferi postali.
Sotto altro profilo, va, poi, evidenziato che in relazione alle suddette intestatarie, sfornito di prova è rimasto l'assunto di un pagamento effettuato a persone diverse dalle beneficiarie, risultando documentalmente provato che il rimborso è avvenuto nei confronti di soggetti identificati quali nominativamente coincidenti con quelli risultanti, dai titoli, come cointestatari. Non vi è prova che si siano presentate a chiedere il rimborso persone, realmente e per previsione dei titoli stessi, diverse dalle due suddette cointestatarie.
Difettano, invero, elementi intrinseci o esterni indizianti di una diversità soggettiva.
Il grado di rilevabilità dell'identità del beneficiario dei relativi buoni può ritenersi aver raggiunto una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta.
D'altro canto, nessuna documentazione ha prodotto parte attrice a sostegno della tesi di un impedimento fisico di a recarsi Persona_2 presso l'Ufficio Postale nei giorni nei quali risultano dalla medesima riscossi i suddetti cinque BU fruttiferi postali.
In assenza di certificazione medica in ordine alle patologie asseritamente sofferte dalla predetta, non vi è prova di un impedimento assoluto in capo alla medesima.
Né in tal senso poteva soccorrere l'offerta prova testimoniale, implicante valutazioni tecniche non demandabili ai testi, oltre che genericamente formulata, sicchè va confermata la relativa ordinanza istruttoria di inammissibilità.
4. Di contro, può ritenersi provato l'illegittimo rimborso dei buoni fruttiferi postali, apparentemente (sulla base della sottoscrizione apposta sui medesimi) riscossi dal cointestatario , padre delle odierne attrici, di guisa Persona_1 che la domanda, in punto, appare fondata.
Alla stregua della documentazione in atti, risulta, infatti, che i sei BU - sopra riportati ai numeri 2 – 3 – 4 – 9 – 14 e 15- sono stati tutti rimborsati, dalla convenuta, in epoca successiva al decesso del sig. , risalente - Persona_1 per come è pacifico tra le parti- al 3 maggio 2004.
Il rimborso dei menzionati BU è, dunque, avvenuto in favore di soggetto che non è stato convenientemente identificato e sicuramente non coincidente con il suddetto contestatario. Tale rimborso, in accoglimento della domanda di parte attrice, va, dunque, dichiarato illegittimo, giacchè intervenuto in favore di un soggetto non legittimato a ricevere il relativo pagamento.
La società va ritenuta responsabile del pagamento Controparte_1 dei citati sei BU fruttiferi postali, in favore di un soggetto accreditatosi come titolare del relativo diritto di rimborso, ma, invero, diverso dal soggetto a ciò legittimato.
In particolare, la configurata responsabilità va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale, idonea a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e da cui derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c..
Accertato l'an della pretesa, in ordine al quantum -premesso che è pacifica, in capo alle attrici, la loro qualità di eredi del sig. , per avere Persona_1 la stessa convenuta già provveduto, nei confronti delle medesime, al rimborso di altri BU non riscossi, nell'ambito della successione in argomento, per la quota di 1/5 (cfr. autorizzazione al pagamento del 18.03.2021, allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta)- la società va condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della somma corrispondente ad 1/5 dell'intero valore dei BU fruttiferi postali di seguito ritrascritti (e già sopra riportati ai nn. 2 – 3 – 4 – 9 – 14 e 15) con gli interessi dovuti, secondo la normativa di riferimento, dalla data di sottoscrizione di ciascuno di essi sino a quella in cui è stato effettuato il rimborso degli altri BU fruttiferi postali, rientranti nella medesima successione, giusta la menzionata autorizzazione al pagamento del 18.03.2021; sulla somma così ottenuta, sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla domanda al soddisfo (buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 29.02.2000, fraz. 53051, nr. 12358264; buono di £ 1.000.000 emesso il 29.02.2000, fraz. 53051 nr. 12358265; buono di £ 1.000.000,00 ordinario emesso il 29.02.2000, fraz. 53051 nr. 12358266; buono di £
1.000.000,00 ordinario emesso il 28.07.2000, fraz. 53051 nr. 85425102; buono
a termine di £ 5.000.000 emesso il 28.07.2000 nr. 06.500.144-13 e buono a termine di £ 10.000.000 emesso il 28.07.2000 nr. 02.285.899-14).
Infine, va rilevato che il sopra disposto pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della quota di 1/5 del valore dei suddetti BU fruttiferi postali, per come maturato dalla data della relativa sottoscrizione sino a quella di rimborso degli altri BU caduti in successione, esclude la configurabilità di un danno a carico delle attrici, pertanto, l'avanzata domanda risarcitoria va rigettata.
5. Le spese del giudizio, stante l'esito complessivo del medesimo, vanno compensate tra le parti in ragione della metà e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore delle attrici in ragione dell'altra metà. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata -nella specie, caratterizzata dalla nomina di un difensore per ciascuna delle due parti attrici- nell'importo complessivo indicato in dispositivo, stante l'identità della posizione processuale delle attrici medesime, maggiorata in rapporto al numero di due parti attrici. Distrazione in favore degli avv.ti Barbara
AN e NC LL.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3302 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
a) condanna la convenuta al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della somma corrispondente ad 1/5 dell'intero valore dei BU fruttiferi postali, sopra riportati ai nn. 2 – 3 – 4 – 9 – 14 e 15, per come meglio indicati in parte motiva, con gli interessi dovuti, secondo la normativa di riferimento, dalla data di sottoscrizione di ciascuno di essi sino a quella in cui è stato effettuato il rimborso degli altri BU fruttiferi postali, rientranti nella medesima successione, giusta autorizzazione al pagamento del 18.03.2021, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda delle attrici;
c) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore delle attrici, della restante metà che liquida, come segue: €. 460,00 per la fase di studio, €. 390,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 850,50 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.048,50 (applicata la maggiorazione per la difesa spiegata per parti attrici in numero di due) ed €. 132,00 pari alla metà delle spese documentate. Distrazione in favore degli avv.ti Barbara AN e NC LL.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 6 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.