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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Giovanni per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Bellizzi e Giuseppe Della Monica per procure allegate alla comparsa di risposta originaria e a quella di costituzione di nuovo difensore;
- appellante incidentale -
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio Peluso per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2772/2024, pubblicata il 26/11/2024 (azione revocatoria ordinaria).
1 FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto Controparte_1 stipulato con atto pubblico del 1.6.2009, con il quale ha donato al Parte_2 fratello i suoi diritti di comproprietà su alcune consistenze Parte_1 immobiliari in Pagani.
Il giudice di primo grado espone che, secondo la tesi dei convenuti, la donazione costituisce esecuzione della disposizione testamentaria nulla per difetto di forma, ai sensi dell'art. 590 c.c., poiché con essa il donante ha voluto dare esecuzione alle ultime volontà del defunto padre (di lasciare tutti i beni immobili al figlio,
, più bisognoso); che la tesi non è condivisibile, trattandosi di testamento Parte_1 inesistente, ovvero “apparente”, e non semplicemente nullo, per mancanza dei requisiti necessari per poter identificare la dichiarazione di volontà come testamento;
che, infatti, non è possibile stabilire quale fosse la volontà del testatore
( ), né la prova testimoniale articolata dal convenuto Persona_1 Pt_2
è idonea ad accertare la volontà testamentaria del de cuius;
che è pacifica e
[...] non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata dall'attrice (cfr. sentenza in atti) la sussistenza del diritto di credito dell'attrice nei confronti del debitore per spettanze retributive relative al rapporto di lavoro Parte_2 svoltosi nel periodo 2004-2007; che sussiste il c.d. eventus damni, poiché Pt_2
ha donato gli unici beni di sua proprietà, né rileva la circostanza che il
[...] debitore sia titolare di cospicui redditi mensili da lavoro, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto;
che sussiste il requisito della cd. scientia damni, posto che , datore di lavoro della Parte_2 creditrice, non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della dipendente;
che, infine, è irrilevante la circostanza che i beni oggetto della donazione siano stati successivamente sottoposti a vincolo di destinazione da parte del donatario, atteso l'interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito va valutato “ex ante”, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione.
L'appello principale propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo Parte_1 di impugnazione, censura l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice per non
2 aver rilevato la carenza dell'interesse ad agire di per l'insistenza Controparte_1 del vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter, c.p.c., trascritto prima della domanda giudiziale.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure confonde l'interesse del creditore ad agire in revocatoria “con quello, diametralmente differente, dell'interesse all'azione di cui all'art. 100 cod. proc. civ. per l'insistenza di un vincolo di destinazione opponibile ai terzi”, dato che alcuna azione esecutiva potrà giammai esser intrapresa da “in quanto impedita dallo stato di Controparte_1 segregazione patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. insistente sui medesimi beni, salvo per le obbligazioni contratte per la realizzazione del vincolo stesso (c.d. debiti di scopo)”. Il vincolo di destinazione impresso unilateralmente dall'odierno appellante, , e non dal Parte_1 debitore revocato, ha determinato gli effetti giuridici consistenti, da un lato, nella separazione patrimoniale in virtù del quale solo i creditori che vantino crediti sorti per l'attuazione dello scopo di destinazione possono aggredire detti beni con l'esecuzione forzata, dall'altro lato, la radicale opponibilità del vincolo ai terzi. Di qui “l'inammissibilità della domanda di lite per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ.”.
Il secondo motivo ripropone l'eccezione di esenzione dalla revocatoria del contratto di donazione, trattandosi di adempimento di un legato.
Sostiene l'appellante che non è affatto beneficiario di un atto Parte_1 di liberalità compiuto dal germano con animus donandi e per causa Pt_2 donandi, poiché la donazione è solo la forma esteriore con cui il fratello ha adempiuto all'obbligazione del legato dei beni facenti parte del patrimonio relitto del de cuius, tanto è vero che la donazione non ha riguardato altre e diverse entità patrimoniali nella disponibilità del debitore revocato;
che tutti gli eredi (la coniuge superstite e i germani , e quest'ultimo legatario di Pt_2 Parte_1 Per_2 altri compendi immobiliari con un diverso negozio donativo) hanno osservato rigorosamente le ultime volontà del de cuius, come si desume dall'atto pubblico del
4.9.2024 prodotto da , da cui si ritrae lo scopo effettivo dell'atto Parte_2 donativo, ovverossia la conferma e volontaria esecuzione delle disposizioni di ultima volontà dettate oralmente dal de cuius e fedelmente osservate da tutti i coeredi;
che la sanzione per la mancanza della forma scritta ab substantiam è la nullità, perché non può essere considerata giuridicamente inesistente una dichiarazione di ultima volontà che, sebbene espressa solo oralmente, è esistita in
3 rerum natura, con conseguente possibilità di applicare l'art. 590 c.c. in tema di conferma o volontaria esecuzione del testamento c.d. nuncupativo;
che il legatario del lascito testamentario è anch'esso creditore dell'onerato e il suo Parte_2 adempimento retroagisce negli effetti al tempo della apertura della successione, ancorché il legato sia stato eseguito in un momento successivo;
che, atteso che gli effetti della delazione testamentaria retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione, “è evidente che il revocando atto non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore trattandosi di beni che, già al momento del sorgere dell'obbligazione, non facevano più parte del patrimonio del debitore e sui quali, quindi, il creditore non avrebbe giammai potuto farvi affidamento”; che, in definitiva, “l'actio pauliana ha riguardato non un atto negoziale frutto della libera determinazione (od autonomia negoziale) del debitore, bensì un atto necessitato in adempimento di una obbligazione di credito traente la sua fonte in un legato testamentario disposto dal comune de cuius, attuato nella forma indiretta della donazione”, non revocabile, ex art. 2901, comma 3, c.c.
L'appello incidentale impugna, in via incidentale, la sentenza di primo grado, Parte_2 specificando nove motivi.
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per “omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale”. Al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 2.10.2024, aveva chiesto la discussione orale della causa, ma la sua istanza, riproposta in sede di comparsa conclusionale e nel successivo termine per la memoria di replica, è stata ingiustificatamente ignorata, con conseguente nullità per violazione del diritto di difesa (Cass., 1.8.2023, n.
23353).
Il secondo motivo censura la sentenza per “omesso esame delle questioni di merito aventi carattere preliminare”, “espressamente dedotte a verbale all'udienza di trattazione del 04.06.2015”. Ossia: - la sproporzione tra il credito esiguo (€
11.991,72), di agevole ed immediato realizzo mediante espropriazione forzata, e il valore dei beni oggetto di disposizione (€ 172.500,00), tale da configurare un abuso dei mezzi processuali;
- la sproporzione tra entità del credito e la residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore, risultando dall'anagrafe tributaria che per l'anno di imposta 2010 (ovvero nel periodo in cui il creditore ha ottenuto il titolo esecutivo) il debitore revocato ha prodotto un reddito (di € 302.743,00) pari al doppio circa rispetto al valore del revocando atto donativo e di circa 30 volte
4 maggiore in rapporto all'importo del credito, garantito dalla residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore;
- l'inerzia del creditore revocante nel procedere con l'espropriazione forzata, preferendo fermarsi all'intimazione del precetto per poi, a distanza di circa 4 anni dal momento di insorgenza del credito, agire direttamente con la revocatoria. Per l'appellante incidentale, tali circostanze escludono il pregiudizio alle ragioni dell'attrice consistente nella più incerta o più difficoltosa esazione coattiva del credito.
Il terzo motivo censura la sentenza per “omesso esame degli elementi istruttori” relativi alla “carenza dell'interesse ad agire”. L'appellante incidentale lamenta l'omesso esame delle raccomandate del 26.09.2018, con cui ha indicato e messo a disposizione della creditrice beni mobili dal valore equivalente al credito vantato, comprensivo degli interessi e delle spese di giudizio, allo scopo di rendere agevole e meno difficoltosa l'esecuzione forzata mobiliare. La prova non esaminata ha offerto la dimostrazione della carenza di una condizione dell'azione, ossia l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., e l'inammissibilità della domanda.
Il quarto motivo propone le medesime critiche svolte nel secondo motivo dell'appello principale, relativamente all'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c., in relazione all'art. 590 c.c. (in tema di conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla), dato che il donante ha voluto dare esecuzione alle ultime volontà del defunto padre (di lasciare tutti i beni immobili al figlio, , più bisognoso). Parte_1
Il quinto motivo dissente dalle ragioni di esclusione della prova testimoniale articolata dal convenuto e reitera la richiesta di ammissione delle Parte_2 testimonianze di e di . Ad avviso Controparte_2 Testimone_1 dell'appellante incidentale, il giudice di primo grado “non ha operato alcun giudizio di ammissibilità e pertinenza della dedotta prova per testi, declinandone
l'ammissione non già in base al contenuto del fatto che si intendeva provare, ma al tipo di risposta attesa dai testi”.
Il sesto motivo deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., dell'art. 115, comma 2 e dell'art. 116, comma
2, cod. proc. civ”., per aver affermato genericamente che “l'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, in via presuntiva, inducono
a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria”, operando una disamina
“atomistica” di alcuni degli elementi indiziari, senza una loro valutazione di insieme
5 e nonostante la contraria prova che l'atto donativo ha rappresentato il negozio indiretto con cui ha dato volontaria esecuzione alla ultima volontà manifestatagli dal de cuius.
Il settimo motivo lamenta “omesso esame di una prova legale”, costituito dall'atto pubblico del 4.9.2024, da cui si evince che l'odierno appellante incidentale, al pari di ciascuno degli altri coeredi per quanto da costoro dovuto, ha dato attuazione ad una precisa disposizione testamentaria quantunque nulla per difetto di forma.
L'ottavo motivo censura la “erronea valutazione del materiale istruttorio”, da cui emergono “ampie residualità patrimoniali del debitore in revocatoria”.
Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice incorre in errore, laddove ritiene che soltanto i beni immobili possano rappresentare una idonea garanzia delle ragioni del creditore, trascurando “gli attuali criteri di valutazione della ricchezza che ricomprendono altre categorie di beni capaci di apprestare una valida garanzia alle ragioni del creditore, quali i redditi da lavoro autonomo, i valori mobiliari etc”. In particolare, per l'anno di imposta 2010 (ovvero nel periodo in cui il creditore ha ottenuto il titolo esecutivo) il debitore revocando ha prodotto un reddito di ben € 302.743,00 per il quale, non trattandosi di stipendio, salario, pensione, non trovano applicazione le limitazioni di pignorabilità previste dall'art. 545 c.p.c.
Il nono motivo censura l'inesistenza o mera apparenza della motivazione relativa alla sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria, laddove l'elemento soggettivo è escluso dalla consapevolezza della disponibilità di ampie residualità patrimoniali e di aver adempiuto all'obbligo giuridico di dare attuazione alla ultima volontà del proprio de cuius, così come non ricorre l'elemento oggettivo dell'eventus damni se il debitore ha conservato (e, dunque, non ha occultato) ampie disponibilità finanziarie facilmente aggredibili con pignoramento presso terzi.
La risposta dell'appellata risponde che l'interesse ad agire in revocatoria non viene Controparte_1 meno per il successivo atto di destinazione compiuto dal terzo, avendo agito per rende inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione, il quale costituisce l'atto logicamente e cronologicamente presupposto alla successiva disposizione del terzo;
che la tesi secondo cui la donazione del proprio patrimonio è stata compiuta solo per eseguire ipotetiche ultime volontà del padre, conferite oralmente e senza alcuna controprova documentale, in assenza di testamento e senza alcun richiamo in nessun
6 atto, non trova alcun supporto e non assolve ad alcuna obbligazione giuridica;
che, quanto alla nullità della sentenza per omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale, le parti hanno sempre avuto la possibilità, durante l'intero giudizio durato un decennio, di esporre e argomentare le proprie difese, senza alcuna limitazione del diritto al contraddittorio e alla difesa;
che l'appellata aveva nel tempo intimato il pagamento del debito più volte, con precetti del 2010, 2012 e
2013, senza mai ottenere il pagamento spontaneo, salvo poi accorgersi, solo all'approssimarsi del termine quinquennale di prescrizione dell'azione pauliana, dell'atto pregiudizievole compiuto dal convenuto;
che, con missiva del 2018, la controparte aveva dichiarato di voler pagare il proprio debito, dopo decenni dall'insorgenza del credito lavoristico e dopo 8 anni dalla sentenza di accertamento del giudice del lavoro, rappresentando di possedere mobilia pregiata, quadri e beni strumentali il cui controvalore monetario avrebbe integralmente soddisfatto il credito ed affermando che “la S.V. potrà conoscere il luogo di conservazione dei predetti beni al fine di procedere alle attività di ricognizione e/o trasporto per
l'equivalente dell'obbligazione pecuniaria per sorta capitale, interessi maturati e spese successive”; che, tuttavia, la ricorrenza dell'eventus damni va accertata al momento del compimento dell'atto lesivo, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore;
che, anche a voler eseguire una prestazione diversa in luogo dell'adempimento (come effettivamente proposto, sostituendo una obbligazione pecuniaria con una di dare, avente ad oggetto la cessione e consegna di beni mobili), il creditore non è tenuto ad accettare qualsiasi bene/mezzo di pagamento a soddisfazione delle proprie ragioni di credito;
che l'interesse ad agire dell'attrice viene meno solo in caso di sopravvenuto integrale pagamento del debito e non con mere offerte, comunque siano intese;
che, quanto alla prova per testi richiesta dall'appellante, la stessa difesa di ha chiesto, all'udienza Parte_2 del 4.6.2015, il rinvio per la precisazione delle conclusioni, poiché la causa era matura per la decisione “senza bisogno di assunzione di mezzi di prova”; che non ricorre nemmeno un principio di prova circa l'esistenza ed il contenuto della presunta dichiarazione di volontà testamentaria espressa oralmente dal defunto padre degli appellanti;
che non vi è documento che attesti chiaramente e con la necessaria garanzia di autenticità e conformità alle volontà del de cuius, quali sarebbero state le sue ultime disposizioni;
che la donazione del 2009, dopo che l'apertura della successione era avvenuta in data 7.10.1995, non fa cenno alcuno della volontà di eseguire le presunte disposizioni orali paterne;
che i capitoli di
7 prova articolati sono inammissibili siccome genericamente formulati e privi di qualsivoglia indicazione spaziale e temporale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo dell'appello incidentale (nullità della sentenza per “omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale”), logicamente prioritario, è infondato.
Con la nota di trattazione scritta depositata in data 1.10.2024 ha Parte_2 precisato le conclusioni istruttorie e ha chiesto “nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di non ammissione delle richieste istruttorie, rinviarsi la causa a nuova udienza per la discussione orale”, nonché “previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., rigettarsi la domanda attrice in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto”. Il giudice monocratico ha trattenuto la causa in decisione, “concedendo alle parti i termini abbreviati di 30+20 gg per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica” (ordinanza del 3.10.2024). In seguito, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'odierno appellante incidentale ha riproposto l'istanza di discussione orale (“si rivolge all'On.le Giudicante affinché, previa fissazione di nuova udienza per la discussione orale della causa, Voglia così provvedere ….”).
In sostanza, la prima istanza (proposta nella nota del 1.10.2024) chiedeva il rinvio ad un'udienza successiva per la discussione orale seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
la seconda istanza (proposta negli scritti finali) chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In entrambi i casi si tratta di istanze che non hanno alcun aggancio nelle due disposizioni processuali che, nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, regolavano ratione temporis la fase decisoria, le quali non prevedono alcun cumulo dell'udienza di discussione con lo scambio di entrambi gli scritti finali. Né nell'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 3 del D.L.vo n. 149 del 2022, il quale prevedeva che ciascuna parte possa chiedere, dopo aver precisato le conclusioni, che il giudice disponga lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissi l'udienza di discussione orale, in luogo del deposito delle memorie di replica. Né nell'art. 281-sexies c.p.c., il quale prevedeva che il giudice possa ordinare la discussione orale dopo la precisazione delle conclusioni (senza alcun scambio di scritti finali). In nessun caso era consentito il
8 cumulo della discussione orale e dello scambio (non solo) delle comparse conclusionali e (anche) delle memorie di replica, richiesto dal . Parte_2
Il primo motivo dell'appello principale (la carenza di interesse ad agire in revocatoria, ex art. 100 c.p.c., per opponibilità del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. trascritto prima della domanda giudiziale) è infondato.
Ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., i beni immobili possono essere vincolati, con atto pubblico, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di un terzo beneficiario, comprese persone con disabilità. Di regola, l'atto di destinazione è un atto unilaterale gratuito privo di effetti traslativi, con cui il proprietario unilateralmente e senza un corrispettivo destina suoi beni al soddisfacimento degli interessi meritevoli di tutela riferibili al beneficiario, ma non gli trasferisce la proprietà o altro diritto reale di godimento. Può anche trattarsi di un contratto traslativo, nel quale il terzo acquista la proprietà o altro diritto reale sul bene destinato, ma l'atto di “destinazione semplice”, cioè quello per cui un soggetto si limita a destinare un bene (senza trasferirne la proprietà o altri diritti reali limitati) alla realizzazione di determinate esigenze, non necessita e non determina di per sé alcun rapporto contrattuale tra tale soggetto ed i beneficiari (che possono essere anche non individuati) e, tanto meno, comporta attribuzioni corrispettive per il disponente, ma solo un sacrificio patrimoniale da parte sua (Cass., 13.2.2020, n.
3697).
L'atto di destinazione non traslativo ha l'effetto di limitare il potere di godimento del bene da parte del disponente, il quale è tenuto nei confronti del beneficiario a rispettare l'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti solo per la realizzazione del fine di destinazione. Non limita, invece, il potere di disposizione dei beni da parte del proprietario disponente, il quale può alienarli, ma la trascrizione dell'atto di destinazione rende il vincolo di destinazione opponibile alle successive trascrizioni. Per cui il terzo acquirente che abbia trascritto successivamente è tenuto a rispettare che i beni conferiti dal suo dante causa e i loro frutti vengano impiegati per la realizzazione del fine di destinazione. La trascrizione dell'atto di destinazione vale anche a sottrarre i beni conferiti all'esecuzione dei creditori comuni del disponente proprietario che abbiano trascritto il pignoramento dopo la trascrizione dell'atto di destinazione, salvo che per i debiti contratti per tale scopo.
L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. compiuto dal debitore è suscettibile di revocatoria da parte del suo creditore. Se il disponente è, invece, l'avente causa del
9 debitore, la revocatoria dell'atto di alienazione del bene dal debitore al successivo disponente è opponibile al terzo beneficiario, non trovando applicazione l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. Poiché l'atto di destinazione ha natura gratuita, esso non è opponibile al creditore che agisce in revocatoria dell'atto con il quale il disponente ha acquistato dal debitore.
Nel caso di specie, l'atto pubblico del 27.6.2011, anche se qualificato come “atto di destinazione negoziale dei beni (art. 2645 ter c.c.)” non è neppure sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c., trattandosi di una dichiarazione unilaterale con la quale ha destinato i suoi beni immobili (tra Parte_1 cui quelli acquistati da con la donazione del 1.6.2009) alle sue Parte_2 stesse esigenze (e non alle esigenze di un terzo beneficiario), in quanto invalido civile al 67%. L'art. 2645-ter c.c. sottrae i beni all'azione esecutiva dei creditori del disponente, salvo per i debiti contratti per il fine di destinazione (effetto segregativo), quando tali beni siano stati destinati dal disponente per realizzare le esigenze di un terzo disabile, non quando siano destinati a se stesso, anche se disabile.
A prescindere dall'effetto segregativo di un atto non riconducibile alla previsione dell'art. 2645 ter c.c., in ogni caso la revocatoria di un atto di disposizione di un bene compiuto dal debitore estende sempre i suoi effetti all'avente causa del debitore. Sono fatti salvi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., non i diritti acquistati dall'avente causa dal debitore (che sono sempre inopponibili al creditore del dante causa vittorioso nell'azione revocatoria), ma solo i diritti che un terzo ha acquistato a titolo oneroso dall'avente causa del debitore (purché abbia acquistato senza alcuna consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore del dante causa del proprio dante causa e abbia trascritto il suo titolo prima della domanda di revocazione). Pertanto, la revocatoria della donazione del 1.6.2009 consentirà alla creditrice di sottoporre ad esecuzione forzata i Controparte_1 diritti immobiliari donati dal suo debitore ( ) al terzo ( Parte_2 [...]
), non avendo alcun effetto segregativo nei suoi confronti (anche se Parte_1 trascritto anteriormente) l'atto improprio di destinazione dei beni compiuto dall'avente causa del debitore ) a beneficio di se stesso. Di qui Parte_1
l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale, che ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
10 Anche l'eccezione di esenzione dalla revocatoria, ex art. 2901, comma 3, c.c., riproposta nel secondo motivo dell'appello principale e nel quarto motivo di quello incidentale, è infondata.
Con il contratto del 1.6.2009 ha donato al fratello le Parte_2 Parte_1 sue quote di dodici immobili acquistate per successione ereditaria del padre
[...]
, deceduto in data 7.10.1995, nonché le sue quote su tre appezzamenti di Per_1 terreni acquistate da con atto pubblico del 21.7.1998 e la piena CP_3 proprietà di un'unità immobiliare e box auto acquistata per la nuda proprietà dalla società A.L.B.A. con atto del 27.6.1990 (con usufrutto in favore dei genitori, poi estinto per la morte di un usufruttuario e rinuncia dell'altro).
Secondo la rappresentazione dei convenuti in primo grado, tutti i diritti immobiliari donati da al fratello provenivano dal padre Parte_2 Parte_1
(non solo quelli che formavano il suo asse ereditario, ma anche l'unità immobiliare che aveva acquistato per donazione indiretta del padre e le quote Parte_2 immobiliari provenienti formalmente dal patrimonio materno), il quale in vita aveva manifestato la volontà di destinare il suo patrimonio immobiliare al figlio maggiormente bisognoso ( ). Con l'atto dispositivo, che Parte_1 apparentemente ha la forma di una donazione, gli eredi hanno dato esecuzione alle disposizioni testamentarie orali (c.d. testamento nuncupativo) che, anche se nulle, vengono sanate dalla loro esecuzione dopo la morte del testatore, ai sensi dell'art. 590 c.c. Non si tratterebbe, perciò, di una donazione ma dell'adempimento di un obbligo (quello di dare attuazione alle disposizioni di un testamento nuncupativo sanato) che, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., non è soggetto a revoca.
L'argomento, però, non ha fondamento. L'atto pubblico impugnato con l'azione revocatoria è un atto di donazione, non è un atto con il quale ha Parte_2 convalidato, ai sensi dell'art. 590 c.c., la volontà espressa oralmente dal padre di destinare il suo patrimonio immobiliare al figlio , in maniera espressa Parte_1
(confermando, con dichiarazione resa al notaio, la volontà paterna) o in maniera tacita (dando, con l'atto pubblico, volontaria esecuzione alla volontà paterna). Né il donante ha eccepito la simulazione relativa dell'atto, in quanto dissimulante un atto di volontaria esecuzione del testamento nuncupativo nullo, tra l'altro non dimostrabile dalla parte contrattuale mediante la prova per testi o per presunzione, ma solo mediante produzione della controdichiarazione.
Ciò a prescindere dalla considerazione che il c.d. testamento nuncupativo non è idoneo a far sorgere alcun obbligo a carico degli eredi legittimi, i quali possono far
11 valere la nullità della volontà testamentaria espressa oralmente oppure rinunciare a far valere la nullità, confermandola espressamente o dandone volontaria esecuzione dopo la morte del testatore, a norma dell'art. 590 c.c. Mentre, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., non è soggetto a revoca solo l'adempimento di un debito scaduto. Esenzione che presuppone che l'atto dispositivo che pregiudica le ragioni del creditore non sia stato eseguito volontariamente ma per adempimento di un obbligo giuridico.
Per tali ragioni è infondato anche il quinto, il sesto e il settimo motivo dell'appello incidentale, che lamentano la mancata ammissione delle testimonianze dirette a dimostrare le volontà di disposizione del proprio patrimonio espressa oralmente da (quinto motivo), la valutazione “atomistica” di Persona_1 alcuni degli elementi indiziari, senza una loro valutazione di insieme, da cui risulterebbe che la donazione ha rappresentato il negozio indiretto con cui è stata data volontaria esecuzione alla ultima volontà del de cuius (sesto motivo) e l'omesso esame dell'atto pubblico del 4.9.2024 con cui gli eredi avrebbero dato esecuzione alla volontà del medesimo (settimo motivo).
Gli altri motivi dell'appello incidentale (secondo, terzo, ottavo) vertono sul presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (l'eventus damni) e sostengono che il giudice di primo grado non ha considerato che il credito di è Controparte_1 esiguo (€ 11.991,72), sproporzionato rispetto al valore dei beni oggetto di disposizione (€ 172.500,00), nonché di agevole ed immediato realizzo mediante espropriazione forzata, stante la residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore titolare, nell'anno di imposta 2010 di un reddito di € 302.743,00; che non ha dato seguito alla procedura esecutiva, dopo la notifica del Controparte_1 precetto, neanche dopo che, con le raccomandate del 26.9.2018, l'appellante ha indicato e messo a disposizione della creditrice beni mobili dal valore equivalente al credito vantato, comprensivo degli interessi e delle spese di giudizio, allo scopo di rendere agevole e meno difficoltosa l'esecuzione forzata mobiliare.
In sostanza, l'appellante incidentale non contesta quanto affermato dal primo giudice, ossia che ha donato tutti i suoi diritti immobiliari, ma Parte_2 ritiene che la garanzia patrimoniale sulla quale può agire in Controparte_1 executivis per soddisfare il suo credito sia adeguatamente offerta dai consistenti redditi del debitore e dai suoi beni mobili.
Anche tali motivi sono, però, infondati. La componente oggettiva dell'azione pauliana (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni) ricorre non solo
12 nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord., 18.6.2019, n. 16221;
Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie.
Poiché il debitore si è spogliato, con la donazione, dell'intero Parte_2 patrimonio immobiliare e i redditi dichiarati ai fini Irpef sono redditi da lavoro autonomo e non da lavoro dipendente, gli unici beni residui sui quali la creditrice avrebbe potuto procedere con l'azione esecutiva sarebbero stati Controparte_1 eventuali beni mobili. Deve trattarsi di beni esistenti al momento della donazione, che è il momento in cui va accertata la sussistenza dell'eventus damni, per cui la sopravvenienza di una consistenza mobiliare in grado di garantire le pretese creditorie non fa venir meno il presupposto oggettivo, il quale per giurisprudenza della Suprema Corte deve essere valutato in base al patrimonio residuo del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo dedotto in giudizio, restando, invece, irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass., 6.2.2019, n. 3538). Non è dato sapere, però, in cosa consistessero, nel giugno del 2009 i beni mobili aggredibili, quale fosse la loro consistenza e il loro valore. Né vale ad assolvere all'onere che fa capo al debitore la generica e indeterminata messa a disposizione, con le racc.te del 2018, di propri beni mobili di valore.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegare specificamente e di dimostrare la capienza del patrimonio mobiliare al momento della donazione destituisce di fondamento anche il nono motivo dell'appello incidentale, che contesta l'elemento soggettivo (la scientia damni in capo al donante) in ragione della consapevolezza della disponibilità di ampie residualità patrimoniali e di aver adempiuto all'obbligo giuridico di dare attuazione alla ultima volontà del proprio de cuius.
13 In definitiva, entrambi gli appelli devono essere rigettati.
Stante il rigetto degli appelli e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 5/2025, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna e , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del grado di appello in favore di , che Controparte_1 liquida in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Emiddio Peluso, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Giovanni per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Bellizzi e Giuseppe Della Monica per procure allegate alla comparsa di risposta originaria e a quella di costituzione di nuovo difensore;
- appellante incidentale -
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio Peluso per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2772/2024, pubblicata il 26/11/2024 (azione revocatoria ordinaria).
1 FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto Controparte_1 stipulato con atto pubblico del 1.6.2009, con il quale ha donato al Parte_2 fratello i suoi diritti di comproprietà su alcune consistenze Parte_1 immobiliari in Pagani.
Il giudice di primo grado espone che, secondo la tesi dei convenuti, la donazione costituisce esecuzione della disposizione testamentaria nulla per difetto di forma, ai sensi dell'art. 590 c.c., poiché con essa il donante ha voluto dare esecuzione alle ultime volontà del defunto padre (di lasciare tutti i beni immobili al figlio,
, più bisognoso); che la tesi non è condivisibile, trattandosi di testamento Parte_1 inesistente, ovvero “apparente”, e non semplicemente nullo, per mancanza dei requisiti necessari per poter identificare la dichiarazione di volontà come testamento;
che, infatti, non è possibile stabilire quale fosse la volontà del testatore
( ), né la prova testimoniale articolata dal convenuto Persona_1 Pt_2
è idonea ad accertare la volontà testamentaria del de cuius;
che è pacifica e
[...] non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata dall'attrice (cfr. sentenza in atti) la sussistenza del diritto di credito dell'attrice nei confronti del debitore per spettanze retributive relative al rapporto di lavoro Parte_2 svoltosi nel periodo 2004-2007; che sussiste il c.d. eventus damni, poiché Pt_2
ha donato gli unici beni di sua proprietà, né rileva la circostanza che il
[...] debitore sia titolare di cospicui redditi mensili da lavoro, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto;
che sussiste il requisito della cd. scientia damni, posto che , datore di lavoro della Parte_2 creditrice, non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della dipendente;
che, infine, è irrilevante la circostanza che i beni oggetto della donazione siano stati successivamente sottoposti a vincolo di destinazione da parte del donatario, atteso l'interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito va valutato “ex ante”, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione.
L'appello principale propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo Parte_1 di impugnazione, censura l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice per non
2 aver rilevato la carenza dell'interesse ad agire di per l'insistenza Controparte_1 del vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter, c.p.c., trascritto prima della domanda giudiziale.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure confonde l'interesse del creditore ad agire in revocatoria “con quello, diametralmente differente, dell'interesse all'azione di cui all'art. 100 cod. proc. civ. per l'insistenza di un vincolo di destinazione opponibile ai terzi”, dato che alcuna azione esecutiva potrà giammai esser intrapresa da “in quanto impedita dallo stato di Controparte_1 segregazione patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. insistente sui medesimi beni, salvo per le obbligazioni contratte per la realizzazione del vincolo stesso (c.d. debiti di scopo)”. Il vincolo di destinazione impresso unilateralmente dall'odierno appellante, , e non dal Parte_1 debitore revocato, ha determinato gli effetti giuridici consistenti, da un lato, nella separazione patrimoniale in virtù del quale solo i creditori che vantino crediti sorti per l'attuazione dello scopo di destinazione possono aggredire detti beni con l'esecuzione forzata, dall'altro lato, la radicale opponibilità del vincolo ai terzi. Di qui “l'inammissibilità della domanda di lite per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ.”.
Il secondo motivo ripropone l'eccezione di esenzione dalla revocatoria del contratto di donazione, trattandosi di adempimento di un legato.
Sostiene l'appellante che non è affatto beneficiario di un atto Parte_1 di liberalità compiuto dal germano con animus donandi e per causa Pt_2 donandi, poiché la donazione è solo la forma esteriore con cui il fratello ha adempiuto all'obbligazione del legato dei beni facenti parte del patrimonio relitto del de cuius, tanto è vero che la donazione non ha riguardato altre e diverse entità patrimoniali nella disponibilità del debitore revocato;
che tutti gli eredi (la coniuge superstite e i germani , e quest'ultimo legatario di Pt_2 Parte_1 Per_2 altri compendi immobiliari con un diverso negozio donativo) hanno osservato rigorosamente le ultime volontà del de cuius, come si desume dall'atto pubblico del
4.9.2024 prodotto da , da cui si ritrae lo scopo effettivo dell'atto Parte_2 donativo, ovverossia la conferma e volontaria esecuzione delle disposizioni di ultima volontà dettate oralmente dal de cuius e fedelmente osservate da tutti i coeredi;
che la sanzione per la mancanza della forma scritta ab substantiam è la nullità, perché non può essere considerata giuridicamente inesistente una dichiarazione di ultima volontà che, sebbene espressa solo oralmente, è esistita in
3 rerum natura, con conseguente possibilità di applicare l'art. 590 c.c. in tema di conferma o volontaria esecuzione del testamento c.d. nuncupativo;
che il legatario del lascito testamentario è anch'esso creditore dell'onerato e il suo Parte_2 adempimento retroagisce negli effetti al tempo della apertura della successione, ancorché il legato sia stato eseguito in un momento successivo;
che, atteso che gli effetti della delazione testamentaria retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione, “è evidente che il revocando atto non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore trattandosi di beni che, già al momento del sorgere dell'obbligazione, non facevano più parte del patrimonio del debitore e sui quali, quindi, il creditore non avrebbe giammai potuto farvi affidamento”; che, in definitiva, “l'actio pauliana ha riguardato non un atto negoziale frutto della libera determinazione (od autonomia negoziale) del debitore, bensì un atto necessitato in adempimento di una obbligazione di credito traente la sua fonte in un legato testamentario disposto dal comune de cuius, attuato nella forma indiretta della donazione”, non revocabile, ex art. 2901, comma 3, c.c.
L'appello incidentale impugna, in via incidentale, la sentenza di primo grado, Parte_2 specificando nove motivi.
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per “omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale”. Al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 2.10.2024, aveva chiesto la discussione orale della causa, ma la sua istanza, riproposta in sede di comparsa conclusionale e nel successivo termine per la memoria di replica, è stata ingiustificatamente ignorata, con conseguente nullità per violazione del diritto di difesa (Cass., 1.8.2023, n.
23353).
Il secondo motivo censura la sentenza per “omesso esame delle questioni di merito aventi carattere preliminare”, “espressamente dedotte a verbale all'udienza di trattazione del 04.06.2015”. Ossia: - la sproporzione tra il credito esiguo (€
11.991,72), di agevole ed immediato realizzo mediante espropriazione forzata, e il valore dei beni oggetto di disposizione (€ 172.500,00), tale da configurare un abuso dei mezzi processuali;
- la sproporzione tra entità del credito e la residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore, risultando dall'anagrafe tributaria che per l'anno di imposta 2010 (ovvero nel periodo in cui il creditore ha ottenuto il titolo esecutivo) il debitore revocato ha prodotto un reddito (di € 302.743,00) pari al doppio circa rispetto al valore del revocando atto donativo e di circa 30 volte
4 maggiore in rapporto all'importo del credito, garantito dalla residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore;
- l'inerzia del creditore revocante nel procedere con l'espropriazione forzata, preferendo fermarsi all'intimazione del precetto per poi, a distanza di circa 4 anni dal momento di insorgenza del credito, agire direttamente con la revocatoria. Per l'appellante incidentale, tali circostanze escludono il pregiudizio alle ragioni dell'attrice consistente nella più incerta o più difficoltosa esazione coattiva del credito.
Il terzo motivo censura la sentenza per “omesso esame degli elementi istruttori” relativi alla “carenza dell'interesse ad agire”. L'appellante incidentale lamenta l'omesso esame delle raccomandate del 26.09.2018, con cui ha indicato e messo a disposizione della creditrice beni mobili dal valore equivalente al credito vantato, comprensivo degli interessi e delle spese di giudizio, allo scopo di rendere agevole e meno difficoltosa l'esecuzione forzata mobiliare. La prova non esaminata ha offerto la dimostrazione della carenza di una condizione dell'azione, ossia l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., e l'inammissibilità della domanda.
Il quarto motivo propone le medesime critiche svolte nel secondo motivo dell'appello principale, relativamente all'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c., in relazione all'art. 590 c.c. (in tema di conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla), dato che il donante ha voluto dare esecuzione alle ultime volontà del defunto padre (di lasciare tutti i beni immobili al figlio, , più bisognoso). Parte_1
Il quinto motivo dissente dalle ragioni di esclusione della prova testimoniale articolata dal convenuto e reitera la richiesta di ammissione delle Parte_2 testimonianze di e di . Ad avviso Controparte_2 Testimone_1 dell'appellante incidentale, il giudice di primo grado “non ha operato alcun giudizio di ammissibilità e pertinenza della dedotta prova per testi, declinandone
l'ammissione non già in base al contenuto del fatto che si intendeva provare, ma al tipo di risposta attesa dai testi”.
Il sesto motivo deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., dell'art. 115, comma 2 e dell'art. 116, comma
2, cod. proc. civ”., per aver affermato genericamente che “l'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, in via presuntiva, inducono
a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria”, operando una disamina
“atomistica” di alcuni degli elementi indiziari, senza una loro valutazione di insieme
5 e nonostante la contraria prova che l'atto donativo ha rappresentato il negozio indiretto con cui ha dato volontaria esecuzione alla ultima volontà manifestatagli dal de cuius.
Il settimo motivo lamenta “omesso esame di una prova legale”, costituito dall'atto pubblico del 4.9.2024, da cui si evince che l'odierno appellante incidentale, al pari di ciascuno degli altri coeredi per quanto da costoro dovuto, ha dato attuazione ad una precisa disposizione testamentaria quantunque nulla per difetto di forma.
L'ottavo motivo censura la “erronea valutazione del materiale istruttorio”, da cui emergono “ampie residualità patrimoniali del debitore in revocatoria”.
Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice incorre in errore, laddove ritiene che soltanto i beni immobili possano rappresentare una idonea garanzia delle ragioni del creditore, trascurando “gli attuali criteri di valutazione della ricchezza che ricomprendono altre categorie di beni capaci di apprestare una valida garanzia alle ragioni del creditore, quali i redditi da lavoro autonomo, i valori mobiliari etc”. In particolare, per l'anno di imposta 2010 (ovvero nel periodo in cui il creditore ha ottenuto il titolo esecutivo) il debitore revocando ha prodotto un reddito di ben € 302.743,00 per il quale, non trattandosi di stipendio, salario, pensione, non trovano applicazione le limitazioni di pignorabilità previste dall'art. 545 c.p.c.
Il nono motivo censura l'inesistenza o mera apparenza della motivazione relativa alla sussistenza delle condizioni per la revocatoria ordinaria, laddove l'elemento soggettivo è escluso dalla consapevolezza della disponibilità di ampie residualità patrimoniali e di aver adempiuto all'obbligo giuridico di dare attuazione alla ultima volontà del proprio de cuius, così come non ricorre l'elemento oggettivo dell'eventus damni se il debitore ha conservato (e, dunque, non ha occultato) ampie disponibilità finanziarie facilmente aggredibili con pignoramento presso terzi.
La risposta dell'appellata risponde che l'interesse ad agire in revocatoria non viene Controparte_1 meno per il successivo atto di destinazione compiuto dal terzo, avendo agito per rende inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione, il quale costituisce l'atto logicamente e cronologicamente presupposto alla successiva disposizione del terzo;
che la tesi secondo cui la donazione del proprio patrimonio è stata compiuta solo per eseguire ipotetiche ultime volontà del padre, conferite oralmente e senza alcuna controprova documentale, in assenza di testamento e senza alcun richiamo in nessun
6 atto, non trova alcun supporto e non assolve ad alcuna obbligazione giuridica;
che, quanto alla nullità della sentenza per omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale, le parti hanno sempre avuto la possibilità, durante l'intero giudizio durato un decennio, di esporre e argomentare le proprie difese, senza alcuna limitazione del diritto al contraddittorio e alla difesa;
che l'appellata aveva nel tempo intimato il pagamento del debito più volte, con precetti del 2010, 2012 e
2013, senza mai ottenere il pagamento spontaneo, salvo poi accorgersi, solo all'approssimarsi del termine quinquennale di prescrizione dell'azione pauliana, dell'atto pregiudizievole compiuto dal convenuto;
che, con missiva del 2018, la controparte aveva dichiarato di voler pagare il proprio debito, dopo decenni dall'insorgenza del credito lavoristico e dopo 8 anni dalla sentenza di accertamento del giudice del lavoro, rappresentando di possedere mobilia pregiata, quadri e beni strumentali il cui controvalore monetario avrebbe integralmente soddisfatto il credito ed affermando che “la S.V. potrà conoscere il luogo di conservazione dei predetti beni al fine di procedere alle attività di ricognizione e/o trasporto per
l'equivalente dell'obbligazione pecuniaria per sorta capitale, interessi maturati e spese successive”; che, tuttavia, la ricorrenza dell'eventus damni va accertata al momento del compimento dell'atto lesivo, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore;
che, anche a voler eseguire una prestazione diversa in luogo dell'adempimento (come effettivamente proposto, sostituendo una obbligazione pecuniaria con una di dare, avente ad oggetto la cessione e consegna di beni mobili), il creditore non è tenuto ad accettare qualsiasi bene/mezzo di pagamento a soddisfazione delle proprie ragioni di credito;
che l'interesse ad agire dell'attrice viene meno solo in caso di sopravvenuto integrale pagamento del debito e non con mere offerte, comunque siano intese;
che, quanto alla prova per testi richiesta dall'appellante, la stessa difesa di ha chiesto, all'udienza Parte_2 del 4.6.2015, il rinvio per la precisazione delle conclusioni, poiché la causa era matura per la decisione “senza bisogno di assunzione di mezzi di prova”; che non ricorre nemmeno un principio di prova circa l'esistenza ed il contenuto della presunta dichiarazione di volontà testamentaria espressa oralmente dal defunto padre degli appellanti;
che non vi è documento che attesti chiaramente e con la necessaria garanzia di autenticità e conformità alle volontà del de cuius, quali sarebbero state le sue ultime disposizioni;
che la donazione del 2009, dopo che l'apertura della successione era avvenuta in data 7.10.1995, non fa cenno alcuno della volontà di eseguire le presunte disposizioni orali paterne;
che i capitoli di
7 prova articolati sono inammissibili siccome genericamente formulati e privi di qualsivoglia indicazione spaziale e temporale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo dell'appello incidentale (nullità della sentenza per “omessa fissazione dell'udienza per la discussione orale”), logicamente prioritario, è infondato.
Con la nota di trattazione scritta depositata in data 1.10.2024 ha Parte_2 precisato le conclusioni istruttorie e ha chiesto “nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di non ammissione delle richieste istruttorie, rinviarsi la causa a nuova udienza per la discussione orale”, nonché “previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., rigettarsi la domanda attrice in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto”. Il giudice monocratico ha trattenuto la causa in decisione, “concedendo alle parti i termini abbreviati di 30+20 gg per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica” (ordinanza del 3.10.2024). In seguito, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'odierno appellante incidentale ha riproposto l'istanza di discussione orale (“si rivolge all'On.le Giudicante affinché, previa fissazione di nuova udienza per la discussione orale della causa, Voglia così provvedere ….”).
In sostanza, la prima istanza (proposta nella nota del 1.10.2024) chiedeva il rinvio ad un'udienza successiva per la discussione orale seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
la seconda istanza (proposta negli scritti finali) chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In entrambi i casi si tratta di istanze che non hanno alcun aggancio nelle due disposizioni processuali che, nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, regolavano ratione temporis la fase decisoria, le quali non prevedono alcun cumulo dell'udienza di discussione con lo scambio di entrambi gli scritti finali. Né nell'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 3 del D.L.vo n. 149 del 2022, il quale prevedeva che ciascuna parte possa chiedere, dopo aver precisato le conclusioni, che il giudice disponga lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissi l'udienza di discussione orale, in luogo del deposito delle memorie di replica. Né nell'art. 281-sexies c.p.c., il quale prevedeva che il giudice possa ordinare la discussione orale dopo la precisazione delle conclusioni (senza alcun scambio di scritti finali). In nessun caso era consentito il
8 cumulo della discussione orale e dello scambio (non solo) delle comparse conclusionali e (anche) delle memorie di replica, richiesto dal . Parte_2
Il primo motivo dell'appello principale (la carenza di interesse ad agire in revocatoria, ex art. 100 c.p.c., per opponibilità del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. trascritto prima della domanda giudiziale) è infondato.
Ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., i beni immobili possono essere vincolati, con atto pubblico, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di un terzo beneficiario, comprese persone con disabilità. Di regola, l'atto di destinazione è un atto unilaterale gratuito privo di effetti traslativi, con cui il proprietario unilateralmente e senza un corrispettivo destina suoi beni al soddisfacimento degli interessi meritevoli di tutela riferibili al beneficiario, ma non gli trasferisce la proprietà o altro diritto reale di godimento. Può anche trattarsi di un contratto traslativo, nel quale il terzo acquista la proprietà o altro diritto reale sul bene destinato, ma l'atto di “destinazione semplice”, cioè quello per cui un soggetto si limita a destinare un bene (senza trasferirne la proprietà o altri diritti reali limitati) alla realizzazione di determinate esigenze, non necessita e non determina di per sé alcun rapporto contrattuale tra tale soggetto ed i beneficiari (che possono essere anche non individuati) e, tanto meno, comporta attribuzioni corrispettive per il disponente, ma solo un sacrificio patrimoniale da parte sua (Cass., 13.2.2020, n.
3697).
L'atto di destinazione non traslativo ha l'effetto di limitare il potere di godimento del bene da parte del disponente, il quale è tenuto nei confronti del beneficiario a rispettare l'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti solo per la realizzazione del fine di destinazione. Non limita, invece, il potere di disposizione dei beni da parte del proprietario disponente, il quale può alienarli, ma la trascrizione dell'atto di destinazione rende il vincolo di destinazione opponibile alle successive trascrizioni. Per cui il terzo acquirente che abbia trascritto successivamente è tenuto a rispettare che i beni conferiti dal suo dante causa e i loro frutti vengano impiegati per la realizzazione del fine di destinazione. La trascrizione dell'atto di destinazione vale anche a sottrarre i beni conferiti all'esecuzione dei creditori comuni del disponente proprietario che abbiano trascritto il pignoramento dopo la trascrizione dell'atto di destinazione, salvo che per i debiti contratti per tale scopo.
L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. compiuto dal debitore è suscettibile di revocatoria da parte del suo creditore. Se il disponente è, invece, l'avente causa del
9 debitore, la revocatoria dell'atto di alienazione del bene dal debitore al successivo disponente è opponibile al terzo beneficiario, non trovando applicazione l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. Poiché l'atto di destinazione ha natura gratuita, esso non è opponibile al creditore che agisce in revocatoria dell'atto con il quale il disponente ha acquistato dal debitore.
Nel caso di specie, l'atto pubblico del 27.6.2011, anche se qualificato come “atto di destinazione negoziale dei beni (art. 2645 ter c.c.)” non è neppure sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c., trattandosi di una dichiarazione unilaterale con la quale ha destinato i suoi beni immobili (tra Parte_1 cui quelli acquistati da con la donazione del 1.6.2009) alle sue Parte_2 stesse esigenze (e non alle esigenze di un terzo beneficiario), in quanto invalido civile al 67%. L'art. 2645-ter c.c. sottrae i beni all'azione esecutiva dei creditori del disponente, salvo per i debiti contratti per il fine di destinazione (effetto segregativo), quando tali beni siano stati destinati dal disponente per realizzare le esigenze di un terzo disabile, non quando siano destinati a se stesso, anche se disabile.
A prescindere dall'effetto segregativo di un atto non riconducibile alla previsione dell'art. 2645 ter c.c., in ogni caso la revocatoria di un atto di disposizione di un bene compiuto dal debitore estende sempre i suoi effetti all'avente causa del debitore. Sono fatti salvi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., non i diritti acquistati dall'avente causa dal debitore (che sono sempre inopponibili al creditore del dante causa vittorioso nell'azione revocatoria), ma solo i diritti che un terzo ha acquistato a titolo oneroso dall'avente causa del debitore (purché abbia acquistato senza alcuna consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore del dante causa del proprio dante causa e abbia trascritto il suo titolo prima della domanda di revocazione). Pertanto, la revocatoria della donazione del 1.6.2009 consentirà alla creditrice di sottoporre ad esecuzione forzata i Controparte_1 diritti immobiliari donati dal suo debitore ( ) al terzo ( Parte_2 [...]
), non avendo alcun effetto segregativo nei suoi confronti (anche se Parte_1 trascritto anteriormente) l'atto improprio di destinazione dei beni compiuto dall'avente causa del debitore ) a beneficio di se stesso. Di qui Parte_1
l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale, che ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
10 Anche l'eccezione di esenzione dalla revocatoria, ex art. 2901, comma 3, c.c., riproposta nel secondo motivo dell'appello principale e nel quarto motivo di quello incidentale, è infondata.
Con il contratto del 1.6.2009 ha donato al fratello le Parte_2 Parte_1 sue quote di dodici immobili acquistate per successione ereditaria del padre
[...]
, deceduto in data 7.10.1995, nonché le sue quote su tre appezzamenti di Per_1 terreni acquistate da con atto pubblico del 21.7.1998 e la piena CP_3 proprietà di un'unità immobiliare e box auto acquistata per la nuda proprietà dalla società A.L.B.A. con atto del 27.6.1990 (con usufrutto in favore dei genitori, poi estinto per la morte di un usufruttuario e rinuncia dell'altro).
Secondo la rappresentazione dei convenuti in primo grado, tutti i diritti immobiliari donati da al fratello provenivano dal padre Parte_2 Parte_1
(non solo quelli che formavano il suo asse ereditario, ma anche l'unità immobiliare che aveva acquistato per donazione indiretta del padre e le quote Parte_2 immobiliari provenienti formalmente dal patrimonio materno), il quale in vita aveva manifestato la volontà di destinare il suo patrimonio immobiliare al figlio maggiormente bisognoso ( ). Con l'atto dispositivo, che Parte_1 apparentemente ha la forma di una donazione, gli eredi hanno dato esecuzione alle disposizioni testamentarie orali (c.d. testamento nuncupativo) che, anche se nulle, vengono sanate dalla loro esecuzione dopo la morte del testatore, ai sensi dell'art. 590 c.c. Non si tratterebbe, perciò, di una donazione ma dell'adempimento di un obbligo (quello di dare attuazione alle disposizioni di un testamento nuncupativo sanato) che, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., non è soggetto a revoca.
L'argomento, però, non ha fondamento. L'atto pubblico impugnato con l'azione revocatoria è un atto di donazione, non è un atto con il quale ha Parte_2 convalidato, ai sensi dell'art. 590 c.c., la volontà espressa oralmente dal padre di destinare il suo patrimonio immobiliare al figlio , in maniera espressa Parte_1
(confermando, con dichiarazione resa al notaio, la volontà paterna) o in maniera tacita (dando, con l'atto pubblico, volontaria esecuzione alla volontà paterna). Né il donante ha eccepito la simulazione relativa dell'atto, in quanto dissimulante un atto di volontaria esecuzione del testamento nuncupativo nullo, tra l'altro non dimostrabile dalla parte contrattuale mediante la prova per testi o per presunzione, ma solo mediante produzione della controdichiarazione.
Ciò a prescindere dalla considerazione che il c.d. testamento nuncupativo non è idoneo a far sorgere alcun obbligo a carico degli eredi legittimi, i quali possono far
11 valere la nullità della volontà testamentaria espressa oralmente oppure rinunciare a far valere la nullità, confermandola espressamente o dandone volontaria esecuzione dopo la morte del testatore, a norma dell'art. 590 c.c. Mentre, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., non è soggetto a revoca solo l'adempimento di un debito scaduto. Esenzione che presuppone che l'atto dispositivo che pregiudica le ragioni del creditore non sia stato eseguito volontariamente ma per adempimento di un obbligo giuridico.
Per tali ragioni è infondato anche il quinto, il sesto e il settimo motivo dell'appello incidentale, che lamentano la mancata ammissione delle testimonianze dirette a dimostrare le volontà di disposizione del proprio patrimonio espressa oralmente da (quinto motivo), la valutazione “atomistica” di Persona_1 alcuni degli elementi indiziari, senza una loro valutazione di insieme, da cui risulterebbe che la donazione ha rappresentato il negozio indiretto con cui è stata data volontaria esecuzione alla ultima volontà del de cuius (sesto motivo) e l'omesso esame dell'atto pubblico del 4.9.2024 con cui gli eredi avrebbero dato esecuzione alla volontà del medesimo (settimo motivo).
Gli altri motivi dell'appello incidentale (secondo, terzo, ottavo) vertono sul presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (l'eventus damni) e sostengono che il giudice di primo grado non ha considerato che il credito di è Controparte_1 esiguo (€ 11.991,72), sproporzionato rispetto al valore dei beni oggetto di disposizione (€ 172.500,00), nonché di agevole ed immediato realizzo mediante espropriazione forzata, stante la residua capacità reddituale e patrimoniale del debitore titolare, nell'anno di imposta 2010 di un reddito di € 302.743,00; che non ha dato seguito alla procedura esecutiva, dopo la notifica del Controparte_1 precetto, neanche dopo che, con le raccomandate del 26.9.2018, l'appellante ha indicato e messo a disposizione della creditrice beni mobili dal valore equivalente al credito vantato, comprensivo degli interessi e delle spese di giudizio, allo scopo di rendere agevole e meno difficoltosa l'esecuzione forzata mobiliare.
In sostanza, l'appellante incidentale non contesta quanto affermato dal primo giudice, ossia che ha donato tutti i suoi diritti immobiliari, ma Parte_2 ritiene che la garanzia patrimoniale sulla quale può agire in Controparte_1 executivis per soddisfare il suo credito sia adeguatamente offerta dai consistenti redditi del debitore e dai suoi beni mobili.
Anche tali motivi sono, però, infondati. La componente oggettiva dell'azione pauliana (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni) ricorre non solo
12 nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord., 18.6.2019, n. 16221;
Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie.
Poiché il debitore si è spogliato, con la donazione, dell'intero Parte_2 patrimonio immobiliare e i redditi dichiarati ai fini Irpef sono redditi da lavoro autonomo e non da lavoro dipendente, gli unici beni residui sui quali la creditrice avrebbe potuto procedere con l'azione esecutiva sarebbero stati Controparte_1 eventuali beni mobili. Deve trattarsi di beni esistenti al momento della donazione, che è il momento in cui va accertata la sussistenza dell'eventus damni, per cui la sopravvenienza di una consistenza mobiliare in grado di garantire le pretese creditorie non fa venir meno il presupposto oggettivo, il quale per giurisprudenza della Suprema Corte deve essere valutato in base al patrimonio residuo del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo dedotto in giudizio, restando, invece, irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass., 6.2.2019, n. 3538). Non è dato sapere, però, in cosa consistessero, nel giugno del 2009 i beni mobili aggredibili, quale fosse la loro consistenza e il loro valore. Né vale ad assolvere all'onere che fa capo al debitore la generica e indeterminata messa a disposizione, con le racc.te del 2018, di propri beni mobili di valore.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegare specificamente e di dimostrare la capienza del patrimonio mobiliare al momento della donazione destituisce di fondamento anche il nono motivo dell'appello incidentale, che contesta l'elemento soggettivo (la scientia damni in capo al donante) in ragione della consapevolezza della disponibilità di ampie residualità patrimoniali e di aver adempiuto all'obbligo giuridico di dare attuazione alla ultima volontà del proprio de cuius.
13 In definitiva, entrambi gli appelli devono essere rigettati.
Stante il rigetto degli appelli e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 5/2025, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna e , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del grado di appello in favore di , che Controparte_1 liquida in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Emiddio Peluso, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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