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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 554/2024 R. G. tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Alberto Bindi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Dante da
Castiglione n. 8, Firenze
PARTI ATTRICI
nei confronti di
Controparte_1
),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Massimo Grotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dell'Opera n. 2/b, Sinalunga
(Si)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
1 Parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, respinta ogni contraria eccezione e/domanda e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti dagli attori, nonché previa riunione del presente procedimento con quello iscritto innanzi al Tribunale di Siena con RG n 1291/2024 stante la connessione soggettiva ed oggettiva, accertare e dichiarare, per le causali esposte nella narrativa del presente atto, ed in relazione all'atto di significazione notificato da ai Sig.ri in data 3- Parte_3 Parte_4
6/5/2019:
1) IN VIA PRINCIPALE: con domanda proposta da entrambi i Sig.ri
accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la invalidità e/o Parte_5
l'inefficacia del presunto accordo novativo con cui il sig. d'intesa con Pt_1 la Banca, per il caso in cui quest'ultima fosse stata tenuta a restituire a
l'importo di € 317.573,00, si sarebbe impegnato ad Controparte_2 onorare la fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data
2/9/2010) solo sino all'importo di € 150.000 mediante n. 60 rate mensili di pari importo senza interessi, la prima delle quali da corrispondere entro
30 (trenta) giorni dalla restituzione a titolo definitivo della somma a
[...]
; con domanda proposta dalla sola Sig.ra accertare e/o CP_2 Pt_2 dichiarare l'estinzione del pegno sul titolo azionario n. 56 della società
dalla stessa prestato in favore di a garanzia Parte_6 Parte_3 della presunta obbligazione assunta dal sig. con il predetto presunto Pt_1 accordo novativo a seguito dell'inesistenza e/o dell'invalidità e/o inefficacia di detto presunto accordo;
condannando alla restituzione alla Parte_3
Sig.ra del titolo, alla cancellazione, a sua cura e spese, della girata Pt_2 sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro Pt_3 conseguente adempimento di legge;
2) IN VIA SUBORDINATA: con domanda proposta dai sig.ri Pt_7
per il denegato caso in cui non venissero accolte le domande di cui
[...] al precedente punto 1), accertare e/o dichiarare l'estinzione e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità della fideiussione originaria del 14/6/2010
(come integrata in data 2/9/2010) e/o del successivo accordo novativo ai sensi dell'art. 1957 cc;
con domanda proposta dalla sola Sig.ra Pt_2
2 accertare e/o dichiarare l'estinzione del pegno sul titolo azionario n. 56 della società dalla stessa prestato in favore di Parte_6 Pt_3
a seguito della estinzione e/o inefficacia e/o invalidità della
[...] fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data 2/9/2010)
e/o dell'accordo novativo;
condannando alla restituzione alla Parte_3
Sig.ra del titolo, alla cancellazione, a sua cura e spese, della girata Pt_2 sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro Pt_3 conseguente adempimento di legge;
3) IN VIA SUBORDINATA: con domanda proposta dalla sola Sig.ra
per il denegato caso in cui non venissero accolte le domande di cui Pt_2 ai precedenti punti 1) e 2), accertare e/o dichiarare l'intervenuta estinzione, e/o comunque l'inefficacia del pegno costituito dalla medesima
Sig.ra in favore di sul titolo azionario n. 56 della Pt_2 Parte_3 società a seguito della nullità (nullità da accertare nel Parte_6 presente giudizio solo in via incidentale) ai sensi dell'art. 2, co. 3, Legge
187/1990 e dell'art. 1419 cc per contrasto con l'art. 2, co. 2, lett a),
Legge 187/1990 e con l'art. 101 TFUE, della clausola, da cui origina
l'obbligazione garantita con il pegno, di cui all'art. 1, terzo capoverso, della fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data
2/9/2010) secondo cui “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.”; con condanna di alla restituzione alla Sig.ra del titolo, alla Parte_3 Pt_2 cancellazione, a sua cura e spese, della girata sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro conseguente adempimento di Pt_3 legge;
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: con domanda proposta dalla sola Sig.ra per il denegato caso in cui non venisse accolta Pt_2 nessuna delle domande di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, accertare e/o dichiarare l'intervenuta estinzione, e/o comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1375, 1358 e 1359 cc, salvo se altre disposizioni
3 normative, del pegno costituito dalla medesima Sig.ra in favore di Pt_2
sul titolo azionario n. 56 della società (per Parte_3 Parte_6 via del fatto che è venuta meno l'obbligazione garantita); con condanna di
alla restituzione alla Sig.ra del titolo, alla cancellazione, Parte_3 Pt_2
a sua cura e spese, della girata sul titolo del pegno a favore della e, Pt_3 infine, a qualunque altro conseguente adempimento di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
I sig.ri inoltre insistono per l'ammissione dei mezzi di Parte_7 prova dedotti con la loro prima memoria istruttoria autorizzata ex art 171 ter cpc del 31/7/2024 e non ammessi:
“ordine rivolto a ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, Parte_3
e produrre in copia, la convenzione di affidamento/anticipazione stipulata con comprensiva del relativo “patto di compensazione”,
CP_2 come risultanti dagli estratti conto nn. 990030 e 990031 sulla cui scorta la procedura di aveva proposto ricorso contro (in
CP_2 Parte_3 merito ai predetti estratti conto e al ricorso di si veda il
CP_2 relativo fascicolo di causa prodotto con l'atto di citazione, doc 2); ordine rivolto alla ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, e Pt_3 produrre in copia, gli atti di cessione dei crediti tra la Società
CP_2
e la come (in denegata ipotesi) risultanti dagli estratti conto nn. Pt_3
990030 e 990031 e le notifiche delle cessioni ai debitori ceduti e/o la loro accettazione della cessione”;
Parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto, dando atto della piena validità ed efficacia della fideiussione rilasciata dal sig. alla banca e del pegno Parte_1 costituito dalla sig.ra in favore della banca. Parte_2
Con vittoria di spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 hanno chiesto accertarsi l'insussistenza e l'invalidità Parte_2 dell'obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata da Pt_1 in favore della convenuta a garanzia delle obbligazioni
[...] contratte da nonché l'estinzione del pegno Controparte_2 rilasciato da essendo lo stesso stato costituito a Parte_2 garanzia di un'obbligazione (del inesistente e/o invalida e/o, Pt_1 comunque, venuta meno.
A fondamento delle domande hanno dedotto che la presente controversia trae origine dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
260/2023 passata in giudicato che, a definizione del giudizio promosso da in concordato preventivo nei Controparte_2 confronti di , e nel quale erano intervenuti gli odierni Parte_3 attori con intervento adesivo dipendente, la banca è stata condannata alla restituzione in favore della società di € 312.536,48 oltre interessi e spese di lite per rimesse solutorie effettuate tra le parti successivamente alla domanda di concordato.
In particolare, a seguito della predetta sentenza, Parte_3 ha richiesto in via stragiudiziale agli odierni attori il pagamento di quanto è stata condannata a corrispondere alla società invocando un patto con il quale il si sarebbe obbligato a corrispondere il Pt_1 minor importo di € 150.000,00 in più rate e la a garanzia Pt_2 dell'adempimento del fideiussore, ha costituito il pegno sul titolo azionario n. 56 della società Parte_6
A fondamento delle domande gli attori hanno eccepito: - la mancata prova dell'accordo tra il e la banca relativo al Pt_1 pagamento di € 150.000,00 con conseguente venir meno del pegno, stante l'inesistenza dell'obbligazione alla quale questo sarebbe collegato;
- la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la banca proposto le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale: -
l'estinzione del pegno per mancato avveramento della condizione ivi
5 prevista (passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Arezzo) per dolo o colpa della banca che ha deciso di non impugnare la pronuncia nonostante gli attori l'avessero sollecitata in tal senso.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Con la prima memoria integrativa gli attori hanno chiesto disporsi la riunione del presente giudizio a quello successivamente iscritto al n. 1291/2024 stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi ed hanno, altresì, eccepito, la nullità parziale ex art. 2, co. 3, L. 187/1990 della fideiussione rilasciata dal per Pt_1 contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) L. 187/1990 e con l'art. 101
TUF.
Istruito il giudizio mediante produzioni documentali e assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
***
1. In ordine all'istanza di riunione al presente procedimento di quello successivamente iscritto al n. 1291/2024 R.G., con l'ordinanza del 16.10.2024 la scrivente aveva osservato che “il procedimento successivamente iscritto al ruolo, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex artt. 2797, co. 2, c.c. e 615, co. 1,
c.p.c., risulta ancora essere nello stato di attesa delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. non essendo, pertanto, nemmeno stata fissata l'udienza di comparizione”. In questa sede non si può che confermare le ragioni di economia processuale che hanno indotto al rigetto dell'istanza di riunione non avendo, peraltro, gli attori ulteriormente dedotto nulla sull'attuale stato processuale dell'altro giudizio.
2. Quanto alla domanda di accertamento negativo dell'esistenza dell'accordo novativo con il quale il e la banca si sarebbero Pt_1
6 accordati per limitare ad € 150.000,00 l'importo che il primo avrebbe corrisposto in caso di condanna della seconda, in effetti in atti non risulta detta prova, né parte convenuta ha formulato istanze in proposito.
Tuttavia, per quanto si esporrà infra, la circostanza non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda di estinzione del pegno formulata alla Pt_2
3. L'eccezione di decadenza dalla garanzia per violazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. non è fondata.
Occorre, innanzitutto, ricordare che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. Civ. 21867/2013).
Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste.
Ebbene, l'art. 5 della fideiussione rilasciata dal recita Pt_1 testualmente:
Le parti, quindi, hanno liberamente derogato alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. dovendosi, in conclusione, respingere la relativa eccezione sollevata dagli attori.
7 4. Anche l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal non è fondata e non merita accoglimento. Pt_1
In proposito giova ripercorrere i più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza e culminati nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021.
Come noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14
e 20 L. 287/1990 con il quale è stato ritenuto il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 L. 287/1990 (legge Antitrust). In particolare, all'esito del procedimento la Banca d'Italia ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a),
L. 287/90.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'art. 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
8 Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994/2021 “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ciò detto in linea generale, nella presente fattispecie occorre rilevare innanzitutto che gli articoli contenuti nella fideiussione omnibus non riproducono “pedissequamente”, come richiesto dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, lo schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia. Ma, ancor più dirimente appare la circostanza che la fideiussione è stata rilasciata nel 2010, perciò in epoca successiva allo schema ABI sanzionato. Pertanto, la fideiussione in esame è pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Ne consegue, pertanto, che l'azione esperita dagli odierni attori si debba configurare come mera azione “stand alone”, spettando alla stessa parte attrice fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e la riconducibilità del caso di specie ai principi espressi dalla Suprema
9 Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021.
Sul punto, invero, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una sussistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione, essendosi esclusivamente limitata a produrre il provvedimento n. 55 della Banca d'Italia. In difetto di tale prova, pertanto, l'eccezione riconvenzionale non può essere accolta.
5. In ordine al pegno la ha dedotto che: - il pegno Pt_2 verrebbe meno stante la nullità della fideiussione omnibus e stante la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.; - sarebbe collegato all'asserito accordo novativo con cui il si sarebbe impegnato a Pt_1 corrispondere alla banca, per il caso di condanna di quest'ultima al pagamento in favore della società garantita di quanto ricevuto in pendenza del concordato, la minor somma di € 150.000,00 onde, in assenza della prova di detto accordo, il pegno verrebbe meno;
- il pegno sarebbe comunque venuto meno stante l'avveramento della condizione, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della banca, per causa alla stessa imputabile non avendo appellato la pronuncia di primo grado.
5.1. Cica il primo profilo, il rigetto dell'eccezione di nullità della garanzia e della violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. determina, altresì, il rigetto dell'eccezione di estinzione del pegno.
5.2. Quanto all'estinzione del pegno per mancata prova dell'accordo novativo tra il e la banca, che costituirebbe il Pt_1 presupposto del pegno, si osserva che la garanzia rilasciata dalla
è un atto unilaterale nel quale la garante ha dato liberamente Pt_2 atto:
10 11 Pertanto, a prescindere dalla prova dell'accordo tra il e la Pt_1 di limitare l'importo richiesto a soli € 150.000,00, risulta Pt_3 dall'atto di costituzione di pegno che la “A garanzia delle Pt_2 obbligazioni assunte da parte del Sig. la Rag. Parte_1 Pt_2 costituiva in pegno, in favore della il titolo azionario di
[...] Pt_3 sua proprietà emesso dalla società fino alla Parte_6 concorrenza di Euro 150.000,00”, come testualmente dedotto dagli odierni attori nella comparsa conclusionale nel giudizio innanzi al
Tribunale di Arezzo (v. pag. 2, doc. 2 fasc. I grado RG 518-19 parte
A.1).
In effetti, dalla lettura dell'atto costitutivo in pegno è chiaro che la garanzia concessa dalla è legata alla fideiussione prestata Pt_2 dal e non anche all'accordo di limitare la stessa alla minor Pt_1 somma di € 150.000,00 onde l'assenza di prova di detto accordo non rileva ai fini della caducazione del pegno.
5.3. Parimenti non è fondata l'eccezione di estinzione del pegno per condotta imputabile alla banca, consistita nel non aver impugnato la sentenza di primo grado.
Infatti, nell'atto di costituzione di pegno non è in alcun modo previsto l'obbligo in capo alla banca di coltivare il giudizio oltre il primo grado quale condizione per poter ottenere l'escussione del pegno: in altre parole, non è stata prevista alcuna condizione sospensiva.
Pertanto, era libera facoltà della banca decidere se impugnare o meno la sentenza di primo grado non potendo derivare, dalla scelta di mancata impugnazione, il venir meno del pegno stante l'assenza di una condizione in tal senso.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante la natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici.
12
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalle parti attrici;
- condanna le parti attrici in solido alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 02/05/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 554/2024 R. G. tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Alberto Bindi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Dante da
Castiglione n. 8, Firenze
PARTI ATTRICI
nei confronti di
Controparte_1
),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Massimo Grotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via dell'Opera n. 2/b, Sinalunga
(Si)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
1 Parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, respinta ogni contraria eccezione e/domanda e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti dagli attori, nonché previa riunione del presente procedimento con quello iscritto innanzi al Tribunale di Siena con RG n 1291/2024 stante la connessione soggettiva ed oggettiva, accertare e dichiarare, per le causali esposte nella narrativa del presente atto, ed in relazione all'atto di significazione notificato da ai Sig.ri in data 3- Parte_3 Parte_4
6/5/2019:
1) IN VIA PRINCIPALE: con domanda proposta da entrambi i Sig.ri
accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la invalidità e/o Parte_5
l'inefficacia del presunto accordo novativo con cui il sig. d'intesa con Pt_1 la Banca, per il caso in cui quest'ultima fosse stata tenuta a restituire a
l'importo di € 317.573,00, si sarebbe impegnato ad Controparte_2 onorare la fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data
2/9/2010) solo sino all'importo di € 150.000 mediante n. 60 rate mensili di pari importo senza interessi, la prima delle quali da corrispondere entro
30 (trenta) giorni dalla restituzione a titolo definitivo della somma a
[...]
; con domanda proposta dalla sola Sig.ra accertare e/o CP_2 Pt_2 dichiarare l'estinzione del pegno sul titolo azionario n. 56 della società
dalla stessa prestato in favore di a garanzia Parte_6 Parte_3 della presunta obbligazione assunta dal sig. con il predetto presunto Pt_1 accordo novativo a seguito dell'inesistenza e/o dell'invalidità e/o inefficacia di detto presunto accordo;
condannando alla restituzione alla Parte_3
Sig.ra del titolo, alla cancellazione, a sua cura e spese, della girata Pt_2 sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro Pt_3 conseguente adempimento di legge;
2) IN VIA SUBORDINATA: con domanda proposta dai sig.ri Pt_7
per il denegato caso in cui non venissero accolte le domande di cui
[...] al precedente punto 1), accertare e/o dichiarare l'estinzione e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità della fideiussione originaria del 14/6/2010
(come integrata in data 2/9/2010) e/o del successivo accordo novativo ai sensi dell'art. 1957 cc;
con domanda proposta dalla sola Sig.ra Pt_2
2 accertare e/o dichiarare l'estinzione del pegno sul titolo azionario n. 56 della società dalla stessa prestato in favore di Parte_6 Pt_3
a seguito della estinzione e/o inefficacia e/o invalidità della
[...] fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data 2/9/2010)
e/o dell'accordo novativo;
condannando alla restituzione alla Parte_3
Sig.ra del titolo, alla cancellazione, a sua cura e spese, della girata Pt_2 sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro Pt_3 conseguente adempimento di legge;
3) IN VIA SUBORDINATA: con domanda proposta dalla sola Sig.ra
per il denegato caso in cui non venissero accolte le domande di cui Pt_2 ai precedenti punti 1) e 2), accertare e/o dichiarare l'intervenuta estinzione, e/o comunque l'inefficacia del pegno costituito dalla medesima
Sig.ra in favore di sul titolo azionario n. 56 della Pt_2 Parte_3 società a seguito della nullità (nullità da accertare nel Parte_6 presente giudizio solo in via incidentale) ai sensi dell'art. 2, co. 3, Legge
187/1990 e dell'art. 1419 cc per contrasto con l'art. 2, co. 2, lett a),
Legge 187/1990 e con l'art. 101 TFUE, della clausola, da cui origina
l'obbligazione garantita con il pegno, di cui all'art. 1, terzo capoverso, della fideiussione originaria del 14/6/2010 (come integrata in data
2/9/2010) secondo cui “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.”; con condanna di alla restituzione alla Sig.ra del titolo, alla Parte_3 Pt_2 cancellazione, a sua cura e spese, della girata sul titolo del pegno a favore della e, infine, a qualunque altro conseguente adempimento di Pt_3 legge;
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: con domanda proposta dalla sola Sig.ra per il denegato caso in cui non venisse accolta Pt_2 nessuna delle domande di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, accertare e/o dichiarare l'intervenuta estinzione, e/o comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1375, 1358 e 1359 cc, salvo se altre disposizioni
3 normative, del pegno costituito dalla medesima Sig.ra in favore di Pt_2
sul titolo azionario n. 56 della società (per Parte_3 Parte_6 via del fatto che è venuta meno l'obbligazione garantita); con condanna di
alla restituzione alla Sig.ra del titolo, alla cancellazione, Parte_3 Pt_2
a sua cura e spese, della girata sul titolo del pegno a favore della e, Pt_3 infine, a qualunque altro conseguente adempimento di legge;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
I sig.ri inoltre insistono per l'ammissione dei mezzi di Parte_7 prova dedotti con la loro prima memoria istruttoria autorizzata ex art 171 ter cpc del 31/7/2024 e non ammessi:
“ordine rivolto a ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, Parte_3
e produrre in copia, la convenzione di affidamento/anticipazione stipulata con comprensiva del relativo “patto di compensazione”,
CP_2 come risultanti dagli estratti conto nn. 990030 e 990031 sulla cui scorta la procedura di aveva proposto ricorso contro (in
CP_2 Parte_3 merito ai predetti estratti conto e al ricorso di si veda il
CP_2 relativo fascicolo di causa prodotto con l'atto di citazione, doc 2); ordine rivolto alla ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, e Pt_3 produrre in copia, gli atti di cessione dei crediti tra la Società
CP_2
e la come (in denegata ipotesi) risultanti dagli estratti conto nn. Pt_3
990030 e 990031 e le notifiche delle cessioni ai debitori ceduti e/o la loro accettazione della cessione”;
Parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto, dando atto della piena validità ed efficacia della fideiussione rilasciata dal sig. alla banca e del pegno Parte_1 costituito dalla sig.ra in favore della banca. Parte_2
Con vittoria di spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 hanno chiesto accertarsi l'insussistenza e l'invalidità Parte_2 dell'obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata da Pt_1 in favore della convenuta a garanzia delle obbligazioni
[...] contratte da nonché l'estinzione del pegno Controparte_2 rilasciato da essendo lo stesso stato costituito a Parte_2 garanzia di un'obbligazione (del inesistente e/o invalida e/o, Pt_1 comunque, venuta meno.
A fondamento delle domande hanno dedotto che la presente controversia trae origine dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
260/2023 passata in giudicato che, a definizione del giudizio promosso da in concordato preventivo nei Controparte_2 confronti di , e nel quale erano intervenuti gli odierni Parte_3 attori con intervento adesivo dipendente, la banca è stata condannata alla restituzione in favore della società di € 312.536,48 oltre interessi e spese di lite per rimesse solutorie effettuate tra le parti successivamente alla domanda di concordato.
In particolare, a seguito della predetta sentenza, Parte_3 ha richiesto in via stragiudiziale agli odierni attori il pagamento di quanto è stata condannata a corrispondere alla società invocando un patto con il quale il si sarebbe obbligato a corrispondere il Pt_1 minor importo di € 150.000,00 in più rate e la a garanzia Pt_2 dell'adempimento del fideiussore, ha costituito il pegno sul titolo azionario n. 56 della società Parte_6
A fondamento delle domande gli attori hanno eccepito: - la mancata prova dell'accordo tra il e la banca relativo al Pt_1 pagamento di € 150.000,00 con conseguente venir meno del pegno, stante l'inesistenza dell'obbligazione alla quale questo sarebbe collegato;
- la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la banca proposto le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale: -
l'estinzione del pegno per mancato avveramento della condizione ivi
5 prevista (passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Arezzo) per dolo o colpa della banca che ha deciso di non impugnare la pronuncia nonostante gli attori l'avessero sollecitata in tal senso.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Con la prima memoria integrativa gli attori hanno chiesto disporsi la riunione del presente giudizio a quello successivamente iscritto al n. 1291/2024 stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi ed hanno, altresì, eccepito, la nullità parziale ex art. 2, co. 3, L. 187/1990 della fideiussione rilasciata dal per Pt_1 contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) L. 187/1990 e con l'art. 101
TUF.
Istruito il giudizio mediante produzioni documentali e assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
***
1. In ordine all'istanza di riunione al presente procedimento di quello successivamente iscritto al n. 1291/2024 R.G., con l'ordinanza del 16.10.2024 la scrivente aveva osservato che “il procedimento successivamente iscritto al ruolo, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex artt. 2797, co. 2, c.c. e 615, co. 1,
c.p.c., risulta ancora essere nello stato di attesa delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. non essendo, pertanto, nemmeno stata fissata l'udienza di comparizione”. In questa sede non si può che confermare le ragioni di economia processuale che hanno indotto al rigetto dell'istanza di riunione non avendo, peraltro, gli attori ulteriormente dedotto nulla sull'attuale stato processuale dell'altro giudizio.
2. Quanto alla domanda di accertamento negativo dell'esistenza dell'accordo novativo con il quale il e la banca si sarebbero Pt_1
6 accordati per limitare ad € 150.000,00 l'importo che il primo avrebbe corrisposto in caso di condanna della seconda, in effetti in atti non risulta detta prova, né parte convenuta ha formulato istanze in proposito.
Tuttavia, per quanto si esporrà infra, la circostanza non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda di estinzione del pegno formulata alla Pt_2
3. L'eccezione di decadenza dalla garanzia per violazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. non è fondata.
Occorre, innanzitutto, ricordare che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. Civ. 21867/2013).
Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste.
Ebbene, l'art. 5 della fideiussione rilasciata dal recita Pt_1 testualmente:
Le parti, quindi, hanno liberamente derogato alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. dovendosi, in conclusione, respingere la relativa eccezione sollevata dagli attori.
7 4. Anche l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal non è fondata e non merita accoglimento. Pt_1
In proposito giova ripercorrere i più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza e culminati nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021.
Come noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14
e 20 L. 287/1990 con il quale è stato ritenuto il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 L. 287/1990 (legge Antitrust). In particolare, all'esito del procedimento la Banca d'Italia ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a),
L. 287/90.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'art. 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
8 Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994/2021 “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ciò detto in linea generale, nella presente fattispecie occorre rilevare innanzitutto che gli articoli contenuti nella fideiussione omnibus non riproducono “pedissequamente”, come richiesto dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, lo schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia. Ma, ancor più dirimente appare la circostanza che la fideiussione è stata rilasciata nel 2010, perciò in epoca successiva allo schema ABI sanzionato. Pertanto, la fideiussione in esame è pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Ne consegue, pertanto, che l'azione esperita dagli odierni attori si debba configurare come mera azione “stand alone”, spettando alla stessa parte attrice fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e la riconducibilità del caso di specie ai principi espressi dalla Suprema
9 Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021.
Sul punto, invero, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una sussistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione, essendosi esclusivamente limitata a produrre il provvedimento n. 55 della Banca d'Italia. In difetto di tale prova, pertanto, l'eccezione riconvenzionale non può essere accolta.
5. In ordine al pegno la ha dedotto che: - il pegno Pt_2 verrebbe meno stante la nullità della fideiussione omnibus e stante la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.; - sarebbe collegato all'asserito accordo novativo con cui il si sarebbe impegnato a Pt_1 corrispondere alla banca, per il caso di condanna di quest'ultima al pagamento in favore della società garantita di quanto ricevuto in pendenza del concordato, la minor somma di € 150.000,00 onde, in assenza della prova di detto accordo, il pegno verrebbe meno;
- il pegno sarebbe comunque venuto meno stante l'avveramento della condizione, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della banca, per causa alla stessa imputabile non avendo appellato la pronuncia di primo grado.
5.1. Cica il primo profilo, il rigetto dell'eccezione di nullità della garanzia e della violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. determina, altresì, il rigetto dell'eccezione di estinzione del pegno.
5.2. Quanto all'estinzione del pegno per mancata prova dell'accordo novativo tra il e la banca, che costituirebbe il Pt_1 presupposto del pegno, si osserva che la garanzia rilasciata dalla
è un atto unilaterale nel quale la garante ha dato liberamente Pt_2 atto:
10 11 Pertanto, a prescindere dalla prova dell'accordo tra il e la Pt_1 di limitare l'importo richiesto a soli € 150.000,00, risulta Pt_3 dall'atto di costituzione di pegno che la “A garanzia delle Pt_2 obbligazioni assunte da parte del Sig. la Rag. Parte_1 Pt_2 costituiva in pegno, in favore della il titolo azionario di
[...] Pt_3 sua proprietà emesso dalla società fino alla Parte_6 concorrenza di Euro 150.000,00”, come testualmente dedotto dagli odierni attori nella comparsa conclusionale nel giudizio innanzi al
Tribunale di Arezzo (v. pag. 2, doc. 2 fasc. I grado RG 518-19 parte
A.1).
In effetti, dalla lettura dell'atto costitutivo in pegno è chiaro che la garanzia concessa dalla è legata alla fideiussione prestata Pt_2 dal e non anche all'accordo di limitare la stessa alla minor Pt_1 somma di € 150.000,00 onde l'assenza di prova di detto accordo non rileva ai fini della caducazione del pegno.
5.3. Parimenti non è fondata l'eccezione di estinzione del pegno per condotta imputabile alla banca, consistita nel non aver impugnato la sentenza di primo grado.
Infatti, nell'atto di costituzione di pegno non è in alcun modo previsto l'obbligo in capo alla banca di coltivare il giudizio oltre il primo grado quale condizione per poter ottenere l'escussione del pegno: in altre parole, non è stata prevista alcuna condizione sospensiva.
Pertanto, era libera facoltà della banca decidere se impugnare o meno la sentenza di primo grado non potendo derivare, dalla scelta di mancata impugnazione, il venir meno del pegno stante l'assenza di una condizione in tal senso.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante la natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti attrici.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalle parti attrici;
- condanna le parti attrici in solido alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 02/05/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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