TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 644 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Nadia Millo, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Teres'Alba Raguccia, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 maggio 2025
DEL PM: cfr. conclusioni del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18 marzo 2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto ad Agrigento - il 22 giugno 2012 - con dal- Controparte_1
Per_ la cui unione sono nati due figli, e , entrambi minorenni. Per_2
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convi- venza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla pronuncia di separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 5-9 dicembre 2019.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con colloca- mento stabile presso il domicilio materno e con facoltà di incontrare i figli liberamente, la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli, versando un assegno mensile di € 400,00 ( €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 1 giugno 2024, Parte_2
[...
ha aderito all'accoglimento della domanda principale e a quella di af- fidamento congiunto dei minori, domandando che venisse previsto l'obbligo a carico del AP di corrisponderle, a titolo di mantenimen- to dei figli, un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, o in subordine, pari ad euro 500,00, chiedendo che l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo venisse percepito integralmente dalla stessa, domandando, infine, che venisse
- 2 - rilasciato il consenso per il rinnovo del passaporto.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 12 novembre 2024, il giudice delegato, disposta l'audizione della minore Asia AP all'udienza del 28 gennaio 2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 30 maggio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio è fondata e de- ve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto del 5-9 dicembre 2019, divenuto esecutivo il 22 dicembre 2019 e che la compa- razione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di pro- ponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla emissione del decreto di omologa e dalla comparizione dei coniugi davanti il Presidente del Tribunale.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
- 3 - L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possi- bilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, tenuto conto di quanto Per_ emerso nel corso dell'audizione della minore va confermato quan- to stabilito con ordinanza del 30 gennaio 2025.
Pertanto, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei Per_ figli e con collocazione prevalente presso il do- Persona_3
micilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro ge- nitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli, e , versando alla un as- Per_2 CP_1
segno mensile di euro 500,00 ( € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che ciascun genitore percepirà la quota parte dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per i minori, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
- 4 -
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Agrigento, il 22 giugno 2012 da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 27, parte
I, dell'anno 2012; Per_
affida i figli e a entrambi i genitori, con colloca- Persona_3
zione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno men- Parte_3
sile di euro 500,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalu- tabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 644 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Nadia Millo, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Teres'Alba Raguccia, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 maggio 2025
DEL PM: cfr. conclusioni del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18 marzo 2024, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto ad Agrigento - il 22 giugno 2012 - con dal- Controparte_1
Per_ la cui unione sono nati due figli, e , entrambi minorenni. Per_2
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convi- venza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla pronuncia di separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 5-9 dicembre 2019.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con colloca- mento stabile presso il domicilio materno e con facoltà di incontrare i figli liberamente, la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli, versando un assegno mensile di € 400,00 ( €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 1 giugno 2024, Parte_2
[...
ha aderito all'accoglimento della domanda principale e a quella di af- fidamento congiunto dei minori, domandando che venisse previsto l'obbligo a carico del AP di corrisponderle, a titolo di mantenimen- to dei figli, un assegno mensile di importo pari ad euro 600,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, o in subordine, pari ad euro 500,00, chiedendo che l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo venisse percepito integralmente dalla stessa, domandando, infine, che venisse
- 2 - rilasciato il consenso per il rinnovo del passaporto.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 12 novembre 2024, il giudice delegato, disposta l'audizione della minore Asia AP all'udienza del 28 gennaio 2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 30 maggio 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio è fondata e de- ve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto del 5-9 dicembre 2019, divenuto esecutivo il 22 dicembre 2019 e che la compa- razione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di pro- ponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla emissione del decreto di omologa e dalla comparizione dei coniugi davanti il Presidente del Tribunale.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
- 3 - L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possi- bilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, tenuto conto di quanto Per_ emerso nel corso dell'audizione della minore va confermato quan- to stabilito con ordinanza del 30 gennaio 2025.
Pertanto, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei Per_ figli e con collocazione prevalente presso il do- Persona_3
micilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con l'altro ge- nitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, se- condo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli, e , versando alla un as- Per_2 CP_1
segno mensile di euro 500,00 ( € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che ciascun genitore percepirà la quota parte dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per i minori, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
- 4 -
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Agrigento, il 22 giugno 2012 da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 27, parte
I, dell'anno 2012; Per_
affida i figli e a entrambi i genitori, con colloca- Persona_3
zione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno men- Parte_3
sile di euro 500,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalu- tabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 5 -