Articolo 12 della Legge 29 luglio 2003, n. 229
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 settembre 2003
Art. 12. (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorita' amministrative indipendenti). 1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
Entrata in vigore il 9 settembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente