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9 settembre 2003
9 settembre 2003
Art. 12. (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorita' amministrative indipendenti). 1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
delle autorita' amministrative indipendenti). 1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
Commentari • 3
- 1. Potere regolamentarehttps://www.brocardi.it/ · 5.924185
[…] All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS. 5. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 20856Provvedimento: […] Violazione dell'art. 14 della Legge 246/2005, dell'art. 12 della Legge 229/2003 e dell'art. 18 della Legge 241/2023. […]Leggi di più...
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