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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1716/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AZZALI CRISTIANA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Decorsi i termini di legge Voglia L'Ecc.mo Tribunale rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione al PM per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai Signori
[...]
e in Romania in data 16.08.2016 e trascritto nel Pt_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Asola al N. 21, P. II S. C anno 2023 in data 30.11.2023. Dichiararsi nulla dovuto a titolo di assegno di divorzio godendo entrambi i ricorrenti di propria indipendenza economica.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asola di provvedere alle dovute trascrizioni.
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Corod (ROMANIA) in data 16/08/2016 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ASOLA
(MN) in data 30/11/2023 al n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, che è passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
16/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1716/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AZZALI CRISTIANA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Decorsi i termini di legge Voglia L'Ecc.mo Tribunale rimettere la causa nel ruolo autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione al PM per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai Signori
[...]
e in Romania in data 16.08.2016 e trascritto nel Pt_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Asola al N. 21, P. II S. C anno 2023 in data 30.11.2023. Dichiararsi nulla dovuto a titolo di assegno di divorzio godendo entrambi i ricorrenti di propria indipendenza economica.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asola di provvedere alle dovute trascrizioni.
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Corod (ROMANIA) in data 16/08/2016 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ASOLA
(MN) in data 30/11/2023 al n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, che è passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
16/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca