Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1969, n. 997
Versione
20 gennaio 1970
Art. 1. Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in servizio e' previsto fino a settanta anni".

Entrata in vigore il 20 gennaio 1970