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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 49322/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 16.6.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Corrado Bartolotta Parte_1
APPELLANTE
E già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATI non costituiti
RAGIONI DELLA DECISIONE premesso che il signor ha proposto appello avverso la sentenza 4247/2024 del Giudice Parte_1
di Pace di Roma, citandolo le controparti per l'udienza del 26.3.2025; aggiunto che, con decreto emesso ai sensi dell'articolo 349 bis cpc, regolarmente comunicato a parte appellante, la prima udienza è stata differita al 31.3.2025; rilevato che l'appellante non è comparso all'udienza del 31.3.2025, sicché la causa è stata rinviata, ai sensi dell'articolo 348, comma 2, cpc, al 16.6.2025, udienza nella quale ugualmente l'appellante non
è comparso, sicché la causa è stata trattenuta in decisione;
considerato infatti che l'appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'articolo 348, comma 2, cpc, e che tale statuizione deve essere emessa con sentenza, in forza del comma 3 del predetto articolo, nella formulazione vigente ratione temporis; aggiunto che le spese del grado devono dichiararsi irripetibili, a fronte della mancata costituzione delle parti appellate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello ed irripetibili le spese del grado. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 18.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 49322/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 16.6.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Corrado Bartolotta Parte_1
APPELLANTE
E già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATI non costituiti
RAGIONI DELLA DECISIONE premesso che il signor ha proposto appello avverso la sentenza 4247/2024 del Giudice Parte_1
di Pace di Roma, citandolo le controparti per l'udienza del 26.3.2025; aggiunto che, con decreto emesso ai sensi dell'articolo 349 bis cpc, regolarmente comunicato a parte appellante, la prima udienza è stata differita al 31.3.2025; rilevato che l'appellante non è comparso all'udienza del 31.3.2025, sicché la causa è stata rinviata, ai sensi dell'articolo 348, comma 2, cpc, al 16.6.2025, udienza nella quale ugualmente l'appellante non
è comparso, sicché la causa è stata trattenuta in decisione;
considerato infatti che l'appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'articolo 348, comma 2, cpc, e che tale statuizione deve essere emessa con sentenza, in forza del comma 3 del predetto articolo, nella formulazione vigente ratione temporis; aggiunto che le spese del grado devono dichiararsi irripetibili, a fronte della mancata costituzione delle parti appellate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello ed irripetibili le spese del grado. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 18.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)