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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. ssa Cecilia Marino
nel proc. N. 952/2024 Cont.
nel procedimento promossa da
Avv. (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Torino, Strada Valsalice n. 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia CORTICCHIA (c.f.
) del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2
sito in Torino, C.so Vinzaglio n. 2 in forza di procura cartacea congiunta al presente atto con strumenti informatici ed autenticata mediante apposizione di firma digitale.
Il difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-parte ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Torino, Via dell'Arsenale
n. 21,
-parte resistente contumace-
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE:
Voglia il Presidente Ill.mo, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di euro 8.770 a titolo di compensi per l'attività difensiva prestata a favore del signor nel procedimento Pt_2
penale suindicato, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché condannare il resistente alla rifusione degli onorari e delle spese Controparte_1
relativi al presente procedimento di opposizione (cfr. ex multis Cass. 7292/18).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31.05.2022 l'Avv. ll'esito dell'attività difensiva prestata in favore del sig. Pt_1
nella fase del giudizio di Appello nonché del giudizio di Cassazione (R.G.N.R. Controparte_2
19570/2007), presentava alla Corte di Assise d'Appello di Torino richiesta di liquidazione degli onorari del difensore per la somma complessiva di € 8.770,00 oltre rimborso forfettario e spese.
Con decreto del 23.01.2024 (si omettono gli eventi intermedi, non rilevanti), notificato a mezzo PEC
in data 06.02.2024, la Corte d'Assise di Appello di Torino liquidava al ricorrente per le attività
professionali di cui sopra, la complessiva somma di € 2.784,00 oltre rimborso forfettario e spese.
L'opponente, ritenendo errata la suddetta decisione, proponeva opposizione al decreto di pagamento,
convenendo in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, per le Controparte_1
seguenti ragioni che vengono qui integralmente riportate:
“a) Sulla tariffa professionale applicabile
L'attività difensiva è stata ultimata in data 03.07.2013 (giorno della pronuncia della Corte di
Cassazione).
Trova pertanto applicazione l'art. 28 del D.M. 10.03.2014, n. 55, che sancisce l'applicabilità delle
tariffe professionali indicate dal decreto medesimo alle liquidazioni successive all'entrata in vigore,
indipendentemente dalla data delle prestazioni.
Dovevano pertanto essere utilizzati i parametri indicati nell'art. 12 e nel punto 15 della tabella dei
“parametri forensi” allegati al D.M. 2014 n. 55. Così come correttamente aveva fatto la Corte
d'Appello nell'iniziale decreto di liquidazione poi revocato per “incompetenza”.
Erra pertanto la Corte d'Assise d'Appello nel ritenere che “va applicata la tariffa di cui al D.M. n.
140 del 2012 vigente all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva”.
Come detto, al DM 140/2012 segue il D.M. 55/2014 il cui art. 28 regolamenta espressamente gli
ambiti di applicazione delle tariffe forensi allegate al medesimo. Si chiede pertanto che vengano applicate le tariffe contemplate nel DM 55/2014, alle quali si è
conformata la quantificazione avanzata da questo difensore.
b) Sulla esclusione della riduzione dei compensi prevista dall'art. 9 del DM n. 140/2012
Il DM 55/2014, riferimento normativo per la liquidazione degli onorari, non contempla più la
riduzione del 50% dei compensi, sancita invece dal precedente DM 140/2012 all'art. 9.
Il disposto dell'art. 28 del DM 55/2014 (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) comporta la non applicabilità del disposto di cui
all'art. 9 del precedente DM 140/2012, non riprodotto nel successivo DM 55/2014.
Si lamenta pertanto la riduzione dei compensi del 50% operata dalla Corte d'Assise d'Appello in
forza dell'erronea applicazione del disposto dell'art. 9 del DM del 2012.
c) Sulla quantificazione
L'attività difensiva è stata liquidata secondo i valori minimi assoluti o minimo-medi, senza alcuna
adeguata motivazione e a fronte di una richiesta che metteva in evidenza le ragioni oggettive che
giustificavano la richiesta secondo i valori massimi delle tariffe professionali.
La richiesta che la liquidazione venga computata seguendo i valori massimi deve essere vagliata alla
luce dei seguenti fattori:
- le questioni giuridiche trattate,
- la durata,
- la presenza di coimputati e della parte civile,
- le imputazioni contestate,
- lo stato detentivo dell'imputato
Si osserva in merito quanto segue.
In primo luogo, trattasi di procedimento con Parte Civile costituita. Circostanza questa che ha
comportato indubbiamente tutta una serie di attività (esame delle produzioni di parte, esame dei testi
della P.C., discussione della P.C.,) che appaiono motivare la richiesta economica dello scrivente.
L'imputato era chiamato a rispondere del reato di omicidio ed era detenuto per quella causa. In secondo luogo, trattasi di ipotesi di reato che ha comportato un'approfondita disamina di un
cospicuo compendio istruttorio.
La predisposizione di una adeguata difesa ha necessitato dello studio di un ingente quantitativo di
atti e documenti nonché il confronto con i codifensori.
Da ultimo, si evidenzia il risultato processuale apprezzabile (unico imputato non condannato con la pena dell'ergastolo).
La richiesta di liquidazione riguardava, dunque, udienze di indubbio impegno tanto per la durata
quanto per l'attività prestata.
A fronte dei profili sopra richiamati ed attestanti un profuso impegno professionale, il Giudice ha
ritenuto, con motivazione lapidaria, di liquidare secondo i valori minimi o minimo-medi assoluti.”
L'opposizione merita accoglimento.
L'attività difensiva è stata ultimata in data 03.07.2013 (giorno della pronuncia della Corte di
Cassazione).
Trova pertanto applicazione l'art. 28 del D.M. 10.03.2014, n. 55, che sancisce l'applicabilità delle tariffe professionali indicate dal decreto medesimo alle liquidazioni successive all'entrata in vigore,
indipendentemente dalla data delle prestazioni.
Il DM 55/2014, riferimento normativo per la liquidazione degli onorari, non contempla più la riduzione del 50% dei compensi, sancita invece dal precedente DM 140/2012 all'art. 9, e quindi doveva operarsi sulla liquidazione la mera riduzione di un terzo del compenso.
Si ritiene corretto liquidare il compenso secondo i valori massimi;
dall'esame della sentenza della
Corte di Cassazione 1229/2013 infatti emerge infatti che il processo, sia a livello di appello che di cassazione, aveva natura complessa, sia in ragione dell'imputazione (omicidio volontario), sia per le questioni giuridiche trattate, la presenza di coimputati e della parte civile, lo stato detentivo dell'imputato.
Pertanto si quantifica il compenso spettante all'avvocato come dallo stesso richiesto e come di seguito indicato:
Corte Assise di appello: fase di studio euro 1.296,00
fase introduttiva euro 1.890,00 fase decisoria euro 4.050,00
totale euro 7.236,00
ridotto di un terzo pari ad euro 2.412,00 con un importo finale dovuto di euro 4.824,00;
Corte di Cassazione
Fase studio euro 900,00
Fase introduttivo euro 2.520,00
Fase decisoria euro 2.500,00
Totale euro 5.920,00
Ridotto di un terzo parti ad euro 1.974,00
Con un importo finale di euro 3.946,00.
Il totale dovuto è dunque di euro 8.770,00.
Le spese legali di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra
5.201,00 e 52.000,00 euro, valore minimo, tenuto conto della minima difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avvocato avverso Parte_1
il decreto di liquidazione emesso in data 23 gennaio 2024 dalla Corte di Assise di Appello di Torino;
accoglie l'opposizione e per l'effetto liquida a favore dell' Avvocato a titolo di Parte_1
gratuito patrocinio per l'attività espletata nel giudizio di appello e nel giudizio di Cassazione indicati
(R.G.N.R. 19570/2007) l'importo complessivo di euro 8.770,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa ed oltre ad euro 165,50 per rimborso spese;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a parte opponente le spese legali Controparte_1
che liquida in euro 2.906,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa nonché euro 264, 00 per esposti. Torino, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. ssa Cecilia Marino
nel proc. N. 952/2024 Cont.
nel procedimento promossa da
Avv. (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Torino, Strada Valsalice n. 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia CORTICCHIA (c.f.
) del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2
sito in Torino, C.so Vinzaglio n. 2 in forza di procura cartacea congiunta al presente atto con strumenti informatici ed autenticata mediante apposizione di firma digitale.
Il difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-parte ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Torino, Via dell'Arsenale
n. 21,
-parte resistente contumace-
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE:
Voglia il Presidente Ill.mo, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di euro 8.770 a titolo di compensi per l'attività difensiva prestata a favore del signor nel procedimento Pt_2
penale suindicato, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché condannare il resistente alla rifusione degli onorari e delle spese Controparte_1
relativi al presente procedimento di opposizione (cfr. ex multis Cass. 7292/18).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31.05.2022 l'Avv. ll'esito dell'attività difensiva prestata in favore del sig. Pt_1
nella fase del giudizio di Appello nonché del giudizio di Cassazione (R.G.N.R. Controparte_2
19570/2007), presentava alla Corte di Assise d'Appello di Torino richiesta di liquidazione degli onorari del difensore per la somma complessiva di € 8.770,00 oltre rimborso forfettario e spese.
Con decreto del 23.01.2024 (si omettono gli eventi intermedi, non rilevanti), notificato a mezzo PEC
in data 06.02.2024, la Corte d'Assise di Appello di Torino liquidava al ricorrente per le attività
professionali di cui sopra, la complessiva somma di € 2.784,00 oltre rimborso forfettario e spese.
L'opponente, ritenendo errata la suddetta decisione, proponeva opposizione al decreto di pagamento,
convenendo in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, per le Controparte_1
seguenti ragioni che vengono qui integralmente riportate:
“a) Sulla tariffa professionale applicabile
L'attività difensiva è stata ultimata in data 03.07.2013 (giorno della pronuncia della Corte di
Cassazione).
Trova pertanto applicazione l'art. 28 del D.M. 10.03.2014, n. 55, che sancisce l'applicabilità delle
tariffe professionali indicate dal decreto medesimo alle liquidazioni successive all'entrata in vigore,
indipendentemente dalla data delle prestazioni.
Dovevano pertanto essere utilizzati i parametri indicati nell'art. 12 e nel punto 15 della tabella dei
“parametri forensi” allegati al D.M. 2014 n. 55. Così come correttamente aveva fatto la Corte
d'Appello nell'iniziale decreto di liquidazione poi revocato per “incompetenza”.
Erra pertanto la Corte d'Assise d'Appello nel ritenere che “va applicata la tariffa di cui al D.M. n.
140 del 2012 vigente all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva”.
Come detto, al DM 140/2012 segue il D.M. 55/2014 il cui art. 28 regolamenta espressamente gli
ambiti di applicazione delle tariffe forensi allegate al medesimo. Si chiede pertanto che vengano applicate le tariffe contemplate nel DM 55/2014, alle quali si è
conformata la quantificazione avanzata da questo difensore.
b) Sulla esclusione della riduzione dei compensi prevista dall'art. 9 del DM n. 140/2012
Il DM 55/2014, riferimento normativo per la liquidazione degli onorari, non contempla più la
riduzione del 50% dei compensi, sancita invece dal precedente DM 140/2012 all'art. 9.
Il disposto dell'art. 28 del DM 55/2014 (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) comporta la non applicabilità del disposto di cui
all'art. 9 del precedente DM 140/2012, non riprodotto nel successivo DM 55/2014.
Si lamenta pertanto la riduzione dei compensi del 50% operata dalla Corte d'Assise d'Appello in
forza dell'erronea applicazione del disposto dell'art. 9 del DM del 2012.
c) Sulla quantificazione
L'attività difensiva è stata liquidata secondo i valori minimi assoluti o minimo-medi, senza alcuna
adeguata motivazione e a fronte di una richiesta che metteva in evidenza le ragioni oggettive che
giustificavano la richiesta secondo i valori massimi delle tariffe professionali.
La richiesta che la liquidazione venga computata seguendo i valori massimi deve essere vagliata alla
luce dei seguenti fattori:
- le questioni giuridiche trattate,
- la durata,
- la presenza di coimputati e della parte civile,
- le imputazioni contestate,
- lo stato detentivo dell'imputato
Si osserva in merito quanto segue.
In primo luogo, trattasi di procedimento con Parte Civile costituita. Circostanza questa che ha
comportato indubbiamente tutta una serie di attività (esame delle produzioni di parte, esame dei testi
della P.C., discussione della P.C.,) che appaiono motivare la richiesta economica dello scrivente.
L'imputato era chiamato a rispondere del reato di omicidio ed era detenuto per quella causa. In secondo luogo, trattasi di ipotesi di reato che ha comportato un'approfondita disamina di un
cospicuo compendio istruttorio.
La predisposizione di una adeguata difesa ha necessitato dello studio di un ingente quantitativo di
atti e documenti nonché il confronto con i codifensori.
Da ultimo, si evidenzia il risultato processuale apprezzabile (unico imputato non condannato con la pena dell'ergastolo).
La richiesta di liquidazione riguardava, dunque, udienze di indubbio impegno tanto per la durata
quanto per l'attività prestata.
A fronte dei profili sopra richiamati ed attestanti un profuso impegno professionale, il Giudice ha
ritenuto, con motivazione lapidaria, di liquidare secondo i valori minimi o minimo-medi assoluti.”
L'opposizione merita accoglimento.
L'attività difensiva è stata ultimata in data 03.07.2013 (giorno della pronuncia della Corte di
Cassazione).
Trova pertanto applicazione l'art. 28 del D.M. 10.03.2014, n. 55, che sancisce l'applicabilità delle tariffe professionali indicate dal decreto medesimo alle liquidazioni successive all'entrata in vigore,
indipendentemente dalla data delle prestazioni.
Il DM 55/2014, riferimento normativo per la liquidazione degli onorari, non contempla più la riduzione del 50% dei compensi, sancita invece dal precedente DM 140/2012 all'art. 9, e quindi doveva operarsi sulla liquidazione la mera riduzione di un terzo del compenso.
Si ritiene corretto liquidare il compenso secondo i valori massimi;
dall'esame della sentenza della
Corte di Cassazione 1229/2013 infatti emerge infatti che il processo, sia a livello di appello che di cassazione, aveva natura complessa, sia in ragione dell'imputazione (omicidio volontario), sia per le questioni giuridiche trattate, la presenza di coimputati e della parte civile, lo stato detentivo dell'imputato.
Pertanto si quantifica il compenso spettante all'avvocato come dallo stesso richiesto e come di seguito indicato:
Corte Assise di appello: fase di studio euro 1.296,00
fase introduttiva euro 1.890,00 fase decisoria euro 4.050,00
totale euro 7.236,00
ridotto di un terzo pari ad euro 2.412,00 con un importo finale dovuto di euro 4.824,00;
Corte di Cassazione
Fase studio euro 900,00
Fase introduttivo euro 2.520,00
Fase decisoria euro 2.500,00
Totale euro 5.920,00
Ridotto di un terzo parti ad euro 1.974,00
Con un importo finale di euro 3.946,00.
Il totale dovuto è dunque di euro 8.770,00.
Le spese legali di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra
5.201,00 e 52.000,00 euro, valore minimo, tenuto conto della minima difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avvocato avverso Parte_1
il decreto di liquidazione emesso in data 23 gennaio 2024 dalla Corte di Assise di Appello di Torino;
accoglie l'opposizione e per l'effetto liquida a favore dell' Avvocato a titolo di Parte_1
gratuito patrocinio per l'attività espletata nel giudizio di appello e nel giudizio di Cassazione indicati
(R.G.N.R. 19570/2007) l'importo complessivo di euro 8.770,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa ed oltre ad euro 165,50 per rimborso spese;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a parte opponente le spese legali Controparte_1
che liquida in euro 2.906,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa nonché euro 264, 00 per esposti. Torino, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Cecilia Marino