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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2635/2024
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GARUFI ROSANNA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. MONTALBANO P.IVA_1
PATRIZIA, giusta procura in atti;
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19.6.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecutività, n.
476/2024, reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro,
notificato in data 10.5.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della Parte_2
somma di € 106.158,91, a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive,
sanzioni dichiarative, oltre spese della procedura di ingiunzione.
A fondamento del ricorso, deduceva di aver esercitato, in passato, l'attività di geometra con iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti, matricola n. 633725S e partita Iva n. aperta il P.IVA_2
25/11/1980; di aver costituito, dopo qualche anno e, precisamente, in data
30/12/1983, un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. con la propria moglie esercente attività di bar e rivendita di generi di Controparte_2
monopolio, diventandone il principale ed esclusivo collaboratore in forma continuativa, con partecipazione agli utili al 50%; che, avviata l'attività di collaborazione presso il , aveva cessato gradualmente di svolgere la Parte_3
professione di geometra, con conseguente cessazione totale dell'attività professionale e chiusura della partita Iva in data 31/12/89. Aggiungeva di avere prodotto unicamente redditi derivanti dalla partecipazione in attività di impresa familiare e che, in ordine alla contribuzione previdenziale, di avere provveduto alla propria iscrizione obbligatoria presso l' – gestione speciale commercianti. Rilevava CP_3
che, una volta iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non più titolare di
II Partita Iva, aveva richiesto ed ottenuto la cancellazione dalla C.I.P.A.G., con effetto dal 31.12.2001.
Si costituiva la Controparte_1
deducendo la sussistenza del credito previdenziale vantato in sede
[...]
monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito del deposito di note autorizzate e note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa, mediante deposito della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Controparte_1
“Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e
[...] CP_1
geometri laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geometri che esercitano, anche
senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della
libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che
l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei vigilanti CP_4
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509 […]”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'esercizio del potere regolamentare della
Controparte_1
l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di esercizio dell'attività libero professionale di geometra, ancorché saltuaria ed occasionale e senza produzione di reddito o con dichiarazioni fiscali negative. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, che, comunque, possono fornire prova contraria all'esercizio della predetta attività. In particolare, ai fini dell'obbligatorietà
dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della
III predetta l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione CP_1
(ancorché presunto) ed anche se non continuativo e meramente occasionale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021); mentre alcuna rilevanza assume la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. A tal fine, è stata riconosciuta la legittimità delle norme regolamentari relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento CP_1
dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1
privatizzazione. La S.C. ha, quindi, ritenuto del tutto legittima la previsione dell'art. 5 dello Statuto della circa l'obbligatoria iscrizione all'ente previdenziale di CP_1
categoria in presenza di professionista iscritto all'albo, essendo tali norme una legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1
della sua privatizzazione (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato. Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli CP_3
obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione CP_1
generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al
IV fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini del pagamento della contribuzione minima (Cass. Sez. L. n. 28188 del 28/09/2022).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha precisato, nel caso di geometra iscritto all'albo,
ma non esercente la libera professione e titolare di posizione assicurativa presso
CP_ l' che “l'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera
professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo
occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. La totale assenza di
attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5
dello Statuto della , esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto CP_1 CP_1
che, seppur in via saltuaria ed occasionale e indipendentemente dalla produzione di
reddito, l'attività di geometra sia stata svolta” (Cass. Civ. sez. lav. n. 12695 del
9/05/2024).
Di conseguenza, l'iscrizione alla non è automatica per ogni iscritto all'albo CP_1
professionale, come del resto prevede l'art.10, ultimo comma della legge n. 773 del
1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo, ma non iscritti alla prevedendo che “Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla CP_1
e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla un CP_1 CP_1
contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto
prodotto”.
In definitiva, dall'obbligo di iscrizione alla previsto dallo Statuto con CP_1
disposizione legittima, deriva l'applicazione delle norme regolamentari, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività
professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con
V obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla solo CP_1
nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della delibera consiliare n. 123/2009 (semplificazione delle procedure previste dalla delibera n. 2/2003) e precisazione dei criteri iscrittivi,
approvata dai sono costituite “Con riferimento alle previsioni di Controparte_5
cui all'art. 5 dello Statuto in ordine alle modalità per fornire la prova contraria
all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo professionale –
modificando la precedente delibera n. 2/2003 – il Consiglio di Amministrazione
semplifica le modalità per fornire la detta prova, disponendo che la prova contraria
si articoli esclusivamente attraverso: a) la sottoscrizione di un'apposita
autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la
mancata titolarità della partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o
similari”.
Con la proposizione del ricorso monitorio la
[...]
ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di Controparte_1
pagamento, nei confronti del geom. , per l'importo di €.106.158,91, a Parte_1
titolo di mancato versamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi,
maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, a decorrere dall'anno 2001 all'anno 2021 risultanti dall'estratto conto ex art. 635 c.p.c.
emesso dal Direttore Generale. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che ha cessato la partita IVA nel 1989 ed è stato cancellato dalla a Parte_1 CP_1
decorrere dal 31.12.2001 (come emerge dalla dichiarazione di riscontro alla richiesta di cancellazione, protocollata al n. 364/811 dal Collegio Prov. Geometri di Siracusa,
del 2.4.2002) rimanendo iscritto all'albo sino al 16 novembre 2020. La
VI documentazione di provenienza della e dotata del relativo numero di CP_1
protocollo costituisce prova idonea dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dall'ente di previdenza. Inoltre, ha prodotto in giudizio l'atto Parte_1
dichiarativo di impresa familiare del 30.12.1983, dal quale emerge lo svolgimento, in forma continuativa, dell'attività di collaboratore familiare all'impresa della moglie
, esercente attività di bar e rivendita di generi di monopolio Controparte_2
nonché le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001-2020 – durante i quali è
stato iscritto all'Albo, ma non alla – dalle quali si evincono esclusivamente CP_1
proventi derivanti dall'attività di partecipazione all'impresa familiare, che non richiede alcuna competenza professionale correlata all'attività di geometra e per la quale il ricorrente è stato iscritto ad altra gestione previdenziale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito “l'esclusione della sussistenza dell'obbligo
contributivo solamente nel caso in cui non sia in concreto, ravvisabile una
connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista (…)
laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato
all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di
attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività
propria della libera professione” (Cass. 14684/2012; Cass. 5827/2013); circostanze non riscontrabili nella vicenda in esame.
Pertanto, sebbene iscritto all'albo, non può ritenersi tenuto alla Parte_1
contribuzione in misura minima come richiesto dalla Cassa di previdenza con la spiegata ingiunzione di pagamento, ma soltanto al contributo di solidarietà previsto dall'ultimo comma dell'art. 10. Pur non avendo l'opponente dato riscontro alle ripetute richieste della né trasmesso annualmente all'ente previdenziale la CP_1
relativa autocertificazione, concernente l'assenza di partita iva e l'omesso
VII svolgimento dell'attività professionale di geometra, ha, tuttavia, fornito in giudizio sufficienti elementi per vincere la presunzione semplice prevista dall'art. 5 del
Regolamento per l'iscrizione alla concernente lo svolgimento dell'attività CP_1
libero professionale dell'iscritto all'albo. Il mancato esercizio della professione esime, quindi, dal pagamento dei contributi previdenziali, nella CP_6
misura indicata nell'ingiunzione di pagamento, salvo ed impregiudicato il diritto della di richiedere il contributo minimo nella misura sancito dall'art. CP_1
10, ultimo comma, della L. n. 773 del 1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non alla CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione appare fondata e l'opposto decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2635/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 476/2024, reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e notificato in data
10.5.2024
Condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, che
[...] Parte_1
liquida in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi
Siracusa lì, 31/1/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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