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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
AE RI Tronci, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IN SI ES, elettivamente domiciliato in Manduria (Ta) alla via dei Mille n. 132, presso il difensore avv.
IN SI ES
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DR ON, elettivamente domiciliato in Francavilla
ON (BR) alla via P. Togliatti n.53 presso il difensore DR
ON
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza,
Tribunale di Taranto sez. civile
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle Parte_1 competenze professionali relative all'attività giudiziale svolta in favore del resistente Controparte_1
A sostegno della domanda, l'odierno istante esponeva di aver ricevuto mandato dal al fine di intraprendere un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 sezione Lavoro, volto al riconoscimento dello status di 'Vittima del Dovere'; esponeva che il giudizio recante R.G. 4534/2020 si concludeva con una sentenza di rigetto per prescrizione del diritto.
Rappresentava, altresì, che, a fronte dell'attività prestata, il resistente corrispondeva a titolo di acconto, solo la somma di euro 450,00.
Ritualmente costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, sostenendo che l'improduttività della prestazione professionale non dava diritto a compensi.
Con note scritte le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedevano congiuntamente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tramite lo scambio di note scritte – disposto ex art. 127 ter c.p.c. in luogo dell'odierna udienza – le parti ribadivano l'intervenuto accordo transattivo e chiedevano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. All'esito, veniva pubblicata la presente sentenza mediante allegazione a verbale.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al pagamento del compenso, in quanto entrambi i professionisti con note scritte hanno dato atto dell'avvenuto accordo transattivo finalizzato a risolvere bonariamente la vicenda.
Come noto, la cessazione della materia del contendere (da dichiararsi con sentenza: v. ex multis Cass. 6550/08) presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (v. Cass. 21757/2021 e Cass. 11813/2016).
Tribunale di Taranto sez. civile
I suddetti presupposti risultano pienamente integrati nel caso di specie, avendo i difensori conformemente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo stipulato in pendenza del giudizio.
Non residuando peraltro alcun contrasto sulle spese di lite, in merito alle quali i difensori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la reciproca compensazione, non vi è necessità di statuire in merito a tali spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate
Taranto, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. AE RI Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. AE RI Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
AE RI Tronci, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IN SI ES, elettivamente domiciliato in Manduria (Ta) alla via dei Mille n. 132, presso il difensore avv.
IN SI ES
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DR ON, elettivamente domiciliato in Francavilla
ON (BR) alla via P. Togliatti n.53 presso il difensore DR
ON
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza,
Tribunale di Taranto sez. civile
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle Parte_1 competenze professionali relative all'attività giudiziale svolta in favore del resistente Controparte_1
A sostegno della domanda, l'odierno istante esponeva di aver ricevuto mandato dal al fine di intraprendere un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 sezione Lavoro, volto al riconoscimento dello status di 'Vittima del Dovere'; esponeva che il giudizio recante R.G. 4534/2020 si concludeva con una sentenza di rigetto per prescrizione del diritto.
Rappresentava, altresì, che, a fronte dell'attività prestata, il resistente corrispondeva a titolo di acconto, solo la somma di euro 450,00.
Ritualmente costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, sostenendo che l'improduttività della prestazione professionale non dava diritto a compensi.
Con note scritte le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedevano congiuntamente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tramite lo scambio di note scritte – disposto ex art. 127 ter c.p.c. in luogo dell'odierna udienza – le parti ribadivano l'intervenuto accordo transattivo e chiedevano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. All'esito, veniva pubblicata la presente sentenza mediante allegazione a verbale.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al pagamento del compenso, in quanto entrambi i professionisti con note scritte hanno dato atto dell'avvenuto accordo transattivo finalizzato a risolvere bonariamente la vicenda.
Come noto, la cessazione della materia del contendere (da dichiararsi con sentenza: v. ex multis Cass. 6550/08) presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (v. Cass. 21757/2021 e Cass. 11813/2016).
Tribunale di Taranto sez. civile
I suddetti presupposti risultano pienamente integrati nel caso di specie, avendo i difensori conformemente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo stipulato in pendenza del giudizio.
Non residuando peraltro alcun contrasto sulle spese di lite, in merito alle quali i difensori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la reciproca compensazione, non vi è necessità di statuire in merito a tali spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate
Taranto, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. AE RI Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. AE RI Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile