Sentenza 15 novembre 2023
Parere sospensivo 8 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
Parere definitivo 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2025REG.PROV.COLL.
N. 01314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2024, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
- UN De UC, CA De UC, GI De UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Armano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- RI De UC, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06270/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UN De UC, CA De UC e GI De UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso del 30 marzo 2023, RI De UC, UN De UC, CA De UC e GI De UC adivano il TAR per la Campania – Napoli per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto recante R.G.V.G. n. 2394/2021, emesso in data 19 maggio 2022 e depositato in data 23 maggio 2022, della Corte d'Appello di Napoli.
1.2. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con atto di mera forma, per resistere alla domanda avversaria.
1.3. Con sentenza n. 6270 del 15 novembre 2023 il TAR per la Campania (Napoli) accoglieva la domanda proposta dalle odierne appellate, dichiarando l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, con contestuale nomina del Commissario ad acta e condanna alle spese di giudizio liquidate in € 800,00, oltre agli accessori di legge, in favore dell’avvocato antistatario.
2.1. Con atto notificato il 12 febbraio 2024 il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidando il gravame ad un unico motivo di ricorso così rubricato:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 sexies, commi 3 bis e 4, L. 89/2001 nonché degli artt. 1 e 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021.
In sintesi la difesa erariale contesta il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha ritenuto, quale presupposto per l’accoglimento della domanda, che “… è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria (cfr. le allegate PEC inviate e consegnate in data 06/10/20211 all’Ufficio I Direzione affari giuridici e legali preposto: prot.dag@giustiziacert.it)” (punto 6.2. della sentenza).
Sostiene il Ministero appellante che il Giudice di prime cure, considerando validamente trasmesse le dichiarazioni di cui all’art. 5 sexies cit. - giustamente descritte come condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’Amministrazione (cfr. art. 5 sexies , comma 4, l. 89/2001) - sarebbe incorso nella violazione delle norme indicate in rubrica per essere state trasmesse, all’epoca, dalle ricorrenti in difformità alle statuizioni del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021.
2.2. Si sono costituiti gli appellati, depositando memoria con la quale, preso atto dell’irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni, hanno chiesto:
- in via principale, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo nelle more il Ministero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado provvedendo al pagamento che – in disparte l’irregolarità formale della dichiarazione ex art. 5 sexies , comma 4, l. 89/2001 – era comunque loro dovuto in virtù del titolo giudiziale azionato; al fine di elidere qualsiasi residuo interesse del Ministero a coltivare l’appello e di ottenerne la desistenza, la parte appellata ha esposto di avere perfino inoltrato all’Avvocatura Generale dello Stato, in data 10.04.2024, una dichiarazione di espressa rinuncia ai compensi riconosciuti dalla sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 6270/2024, senza però avere ricevuto riscontro alcuno;
- ovvero, in subordine, rigettarsi l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, attesa anche la tardività dell’eccezione di improcedibilità proposta dal Ministero formulata soltanto in grado di appello.
2.3. All’udienza camerale del 21 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3.1 Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di improcedibilità dell’appello per difetto di interesse formulata da parte appellata, fondata sulla presunta acquiescenza prestata dal Ministero alla sentenza di ottemperanza impugnata, in tesi dimostrata dall’avvenuto pagamento delle somme oggetto di causa.
Si rileva, infatti, che il pagamento da parte del Ministero è stato eseguito in esecuzione della sentenza di primo grado, dovendosi pertanto escludere che vi sia stata acquiescenza alla medesima.
3.2. Va poi respinta, in quanto inconferente, l’eccezione proposta in via subordinata dalla parte appellata che postula la tardività dell’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla difesa erariale soltanto in grado di appello, ai sensi dell’art.104 c.p.a., non trattandosi di eccezione in senso tecnico formulata dal Ministero appellante ma di mere difese nel merito della controversia, peraltro infondate come si esporrà di seguito.
4. Prima di esaminare il merito dell’appello, va preliminarmente effettuata una ricognizione delle disposizioni invocate dal Ministero ai fini dell’accoglimento del gravame:
- il comma 3- bis dell’art. 5 sexies L. n.89/2001 dispone che “Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- alla norma è stata data attuazione con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021 - Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3 bis del medesimo;
- tale decreto – applicabile ai “decreti depositati successivamente alla data del 1/1/2022” (art. 3), come quello di cui è stata chiesta l’ottemperanza, depositato in data 23 maggio 2022 – stabilisce che “La dichiarazione prevista dall’articolo 5 sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul Portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dalla piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale di cui al comma 1” (art. 1);
- il comma 4 dell’art. 5 sexies L.89/2001 dispone che “ Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso”;
- il successivo comma 5 dell’art. 5 sexies prevede, inoltre che “L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti”.
- il comma 7 dispone, infine, che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento” .
5.1. A tenore delle superiori disposizioni il Ministero rileva che:
- nel caso in esame sarebbe pacifico che le dichiarazioni in questione siano state trasmesse (non già nel rispetto di quanto precisato dal menzionato decreto del 22 dicembre 2021, ma) esclusivamente a mezzo pec secondo modalità difformi rispetto all’unica modalità prevista dalla normativa sopra richiamata;
- pertanto ai sensi dell’art. 5 sexies , commi 3- bis e 4, l. 89/2001, e degli artt. 1 e 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, il Ministero non poteva emanare alcun ordine di pagamento senza la valida trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies cit. da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica;
- conseguentemente, la sentenza impugnata sarebbe erronea e la domanda proposta in primo grado da parte appellata avrebbe dovuto essere rigettata.
6. L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Il Collegio, infatti, rileva:
a) che il tenore testuale dell’art.1 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021 non autorizza tale rigorosa conclusione, essendo prescritta come cogente (attraverso l’avverbio “ esclusivamente ”) soltanto la presentazione della dichiarazione “ in via telematica ”, in coerenza con quanto richiesto dalla disposizione primaria, e non anche necessariamente l’impiego della piattaforma indicata nel prosieguo del comma sopra citato;
b) che, in via generale, l’articolo 38, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, con riferimento alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, stabilisce che le stesse “sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” , ossia del CAD (codice dell’amministrazione digitale), e che quest’ultimo articolo, alla lettera c-bis) espressamente contempla, tra le modalità di presentazione delle dette istanze e dichiarazioni, la trasmissione dal domicilio digitale dell’istante o del dichiarante ovvero da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
c) che, pertanto, tenuto conto della necessità di interpretare la disposizione sub-primaria in senso conforme a quanto stabilito dalle norme di rango superiore, oltre che del principio del divieto di aggravamento degli oneri procedimentali imposti agli amministrati, non può ritenersi che l’uso di una PEC in luogo della piattaforma ministeriale determini l’inesigibilità del credito e la consequenziale inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
7. Conclusivamente, per i surriferiti motivi l’appello è infondato e va respinto.
8. Considerato che l’introduzione della piattaforma de qua è strumentale anche al perseguimento di obiettivi di semplificazione e accelerazione delle attività a carico dell’Amministrazione, a fronte del gran numero di richieste di indennizzo che le pervengono, il mancato impiego della stessa può giustificare la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO