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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20251/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MORELLI CAMILLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MORELLI CAMILLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 29/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita a IR (BS) – Via AM Savoldo n.12 nel Condominio “Pedrona”, già intestata per la quota 1/1 di piena proprietà alla sig.ra , e attualmente ancora gravata da un Parte_2 contratto di mutuo che la sig.ra sta regolarmente pagando, rimane nella libera disponibilità della sig.ra Parte_2 che continuerà ad abitarvi con la figlia di anni 18, mentre la figlia , di anni Parte_2 Persona_1 Persona_2
22, andrà a risiedere con il padre nella abitazione presso la quale è in corso il trasferimento da parte del sig. Pt_1
c) le parti danno atto che gli arredi ed i corredi rimarranno nella suddetta abitazione di IR (BS) – Via
AM Savoldo n.12, ad eccezione di quelli dettagliatamente indicati nell'elenco (doc.20), da intendersi qui di seguito ritrascritto e parte integrante del presente atto, i quali verranno asportati dal sig. nel minor tempo Pt_1 possibile, previo preavviso di almeno 60 giorni alla sig.ra al fine di concordare il giorno o l'ora di asporto Pt_1 dei medesimi;
d) si dà atto che entrambe le figlie (di anni 22) e (di anni 18) sono maggiorenni, ragion per cui non Per_2 Per_1 sussistono esigenze di disporre del loro affidamento, bensì si dovrà disporre del loro mantenimento, non essendo le due figlie ancora economicamente autosufficienti;
1 e) quale contributo per il mantenimento delle figlie i coniugi concordano nel versamento dell'importo di euro 250,00
(duecentocinquanta /00) per ciascuna figlia;
tali somme saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa della separazione, e ciò fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
il pagamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato in favore del genitore presso il quale le figlie avranno la residenza abituale e pertanto, secondo gli attuali accordi assunti nell'interesse delle figlie: quale contributo per il mantenimento per la figlia , il padre Per_1 Parte_1 corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla madre un assegno mensile dell'importo di euro Parte_2
250,00; quale contributo per il mantenimento della figlia la madre corrisponderà, entro il Per_2 Parte_2
10 di ogni mese, al padre un assegno mensile dell'importo di euro 250,00; i suddetti importi essendo Parte_1 tra loro equivalenti possono essere compensati tra di loro senza necessità di versamenti reciproci ma ciò fino a quando permarrà l'attuale situazione di convivenza delle figlie presso padre e madre;
f) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi in misura di metà ciascuno: per tali spese le parti fanno concordemente rinvio alla disciplina prevista nel protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli stipulato in data 14.07.2016 tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere;
g) i coniugi stabiliscono concordemente che l'assegno unico per la figlia erogato dall'INPS venga Per_1 corrisposto alla madre;
h) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
i) i veicoli di proprietà resteranno in favore dei coniugi intestatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/03/2002, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PONCARALE (BS) (atto n. 1, parte I, anno 2002).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20251/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MORELLI CAMILLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MORELLI CAMILLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 29/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita a IR (BS) – Via AM Savoldo n.12 nel Condominio “Pedrona”, già intestata per la quota 1/1 di piena proprietà alla sig.ra , e attualmente ancora gravata da un Parte_2 contratto di mutuo che la sig.ra sta regolarmente pagando, rimane nella libera disponibilità della sig.ra Parte_2 che continuerà ad abitarvi con la figlia di anni 18, mentre la figlia , di anni Parte_2 Persona_1 Persona_2
22, andrà a risiedere con il padre nella abitazione presso la quale è in corso il trasferimento da parte del sig. Pt_1
c) le parti danno atto che gli arredi ed i corredi rimarranno nella suddetta abitazione di IR (BS) – Via
AM Savoldo n.12, ad eccezione di quelli dettagliatamente indicati nell'elenco (doc.20), da intendersi qui di seguito ritrascritto e parte integrante del presente atto, i quali verranno asportati dal sig. nel minor tempo Pt_1 possibile, previo preavviso di almeno 60 giorni alla sig.ra al fine di concordare il giorno o l'ora di asporto Pt_1 dei medesimi;
d) si dà atto che entrambe le figlie (di anni 22) e (di anni 18) sono maggiorenni, ragion per cui non Per_2 Per_1 sussistono esigenze di disporre del loro affidamento, bensì si dovrà disporre del loro mantenimento, non essendo le due figlie ancora economicamente autosufficienti;
1 e) quale contributo per il mantenimento delle figlie i coniugi concordano nel versamento dell'importo di euro 250,00
(duecentocinquanta /00) per ciascuna figlia;
tali somme saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa della separazione, e ciò fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
il pagamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato in favore del genitore presso il quale le figlie avranno la residenza abituale e pertanto, secondo gli attuali accordi assunti nell'interesse delle figlie: quale contributo per il mantenimento per la figlia , il padre Per_1 Parte_1 corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla madre un assegno mensile dell'importo di euro Parte_2
250,00; quale contributo per il mantenimento della figlia la madre corrisponderà, entro il Per_2 Parte_2
10 di ogni mese, al padre un assegno mensile dell'importo di euro 250,00; i suddetti importi essendo Parte_1 tra loro equivalenti possono essere compensati tra di loro senza necessità di versamenti reciproci ma ciò fino a quando permarrà l'attuale situazione di convivenza delle figlie presso padre e madre;
f) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi in misura di metà ciascuno: per tali spese le parti fanno concordemente rinvio alla disciplina prevista nel protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli stipulato in data 14.07.2016 tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere;
g) i coniugi stabiliscono concordemente che l'assegno unico per la figlia erogato dall'INPS venga Per_1 corrisposto alla madre;
h) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
i) i veicoli di proprietà resteranno in favore dei coniugi intestatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/03/2002, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PONCARALE (BS) (atto n. 1, parte I, anno 2002).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR AR
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