CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 397 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Campana e Barbara
Fernando, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Greco, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 397/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 co. II cod. proc. civ.
[...]
proponeva opposizio- Parte_2
ne avverso il pignoramento presso terzi eseguito ex art. 72 bis e 48 bis DPR
29/09/1973 da per l'importo di € 56.480,66 Controparte_1
richiesto a titolo di tributi e tasse per € 52.608,18 oltre interessi di mora, sanzioni,
oneri vari, basato su una serie di cartelle esattoriali.
Contestava di essere venuta a conoscenza dell'atto impugnato solo a seguito di una nota del 25/06/2018, da parte del terzo pignorato ASL Brindisi, con cui quest'ultimo comunicava di avere disposto “la sospensione totale per € 10.428,98 del
mandato di pagamento n. 62235 del 10/06/2018 predisposto in favore di codesta società”.
Eccepiva la omessa notifica del pignoramento e delle cartelle sottese.
Aggiungeva l'illegittimità del pignoramento in quanto mancava l'indicazione det-
tagliata dei crediti, della loro natura e dei relativi importi.
Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione.
Con ordinanza del 07/11/2018, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione fissan-
do il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione, la società Parte_2
proponeva reclamo al collegio riproponendo i motivi di opposizione.
Si costituiva la deducente chiedendo che fosse confermata la decisione del Giu-
dice di prime cure. Con ordinanza del 05/02/2019, il Tribunale di Brindisi acco-
glieva parzialmente il reclamo proposto da
[...]
sospendendo il pigno- Parte_2
ramento limitatamente alle cartelle nn. 02420170008101543000,
Proc. n. 397/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 02420170008391964000 e 02420170009220674000. Il pignoramento, pertanto,
restava esecutivo per le cartelle nn. 02420170007078745000 e
02420180001885785000. Segnatamente, il Collegio riteneva che per le cartelle so-
spese la notifica fosse irregolare, in quanto, in presenza di errore materiale di in-
testazione delle cartelle medesime, non potesse considerarsi valido l'iter notifica-
torio effettuato per “irreperibilità assoluta”.
Il Tribunale, con la medesima ordinanza, fissava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separati atti di citazione e Parte_2 Controparte_1
introducevano il giudizio di merito.
I due giudizi venivano riuniti.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 179/2022 pubblicata in data 10/02/2022 con la quale il Tribuna-
le di Brindisi: 1) dichiarava il difetto di giurisdizione sul motivo concernente l'omessa notifica delle cartelle opposte;
2) rigettava l'opposizione con riferimento al motivo concernente l'omessa specificazione dei crediti di pignoramento.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello
[...]
con atto Parte_1
di citazione del 05/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita eccependo la non impugnabilità della sentenza ex Controparte_2
art. 618 cod. proc. civ. e l'infondatezza nel merito.
Con le note di trattazione scritta l'appellante “rileva che la Società appellante, pur
avendo vinto i giudizi di primo grado dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria (poi appellati
dall relativi alle cartelle oggetto del provvedimento di sospen- Controparte_1
Proc. n. 397/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sione del pagamento dei crediti, comunicato dall di Brindisi su richiesta Parte_3
di di Brindisi, identificativo n. 201800001412557 e del Controparte_1
successivo atto di pignoramento presso terzi eseguito dallo stesso Agente di cui al presente giudi-
zio di appello, ha ritenuto di aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti prevista dalla leg-
ge 29 dicembre 2022, n. 197, con domanda che si allega, unitamente ai versamenti sino ad og-
gi effettuati. Rilevato che la suddetta legge obbliga alla rinuncia dei giudizi aventi ad oggetto gli
atti impositivi definiti, la presente difesa chiede venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere con integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio”.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante reiterando quanto già dedotto in sede di note di trattazione in ordine alla definizione fiscale dichiara di rinunciare
“alla domanda di cui al presente giudizio d'appello e chiede venga dichiarata la cessazione della
materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado
di giudizio”.
Nelle note di replica l'appellata ha preso atto della rinuncia formulata dall'appellante e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e la condanna alle spese.
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della rinuncia all'appello formulata dall'appellante va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e la condanna ex art. 306 co. IV cod. proc. civ.
dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I-quater del DPR n. 115 del
Proc. n. 397/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/05/2002, modificato dalla L. n. 228 del 24/12/2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% con di-
strazione in favore dell'avv. Giovanni Greco dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 397/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 397 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Campana e Barbara
Fernando, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Greco, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 397/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 co. II cod. proc. civ.
[...]
proponeva opposizio- Parte_2
ne avverso il pignoramento presso terzi eseguito ex art. 72 bis e 48 bis DPR
29/09/1973 da per l'importo di € 56.480,66 Controparte_1
richiesto a titolo di tributi e tasse per € 52.608,18 oltre interessi di mora, sanzioni,
oneri vari, basato su una serie di cartelle esattoriali.
Contestava di essere venuta a conoscenza dell'atto impugnato solo a seguito di una nota del 25/06/2018, da parte del terzo pignorato ASL Brindisi, con cui quest'ultimo comunicava di avere disposto “la sospensione totale per € 10.428,98 del
mandato di pagamento n. 62235 del 10/06/2018 predisposto in favore di codesta società”.
Eccepiva la omessa notifica del pignoramento e delle cartelle sottese.
Aggiungeva l'illegittimità del pignoramento in quanto mancava l'indicazione det-
tagliata dei crediti, della loro natura e dei relativi importi.
Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione.
Con ordinanza del 07/11/2018, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione fissan-
do il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione, la società Parte_2
proponeva reclamo al collegio riproponendo i motivi di opposizione.
Si costituiva la deducente chiedendo che fosse confermata la decisione del Giu-
dice di prime cure. Con ordinanza del 05/02/2019, il Tribunale di Brindisi acco-
glieva parzialmente il reclamo proposto da
[...]
sospendendo il pigno- Parte_2
ramento limitatamente alle cartelle nn. 02420170008101543000,
Proc. n. 397/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 02420170008391964000 e 02420170009220674000. Il pignoramento, pertanto,
restava esecutivo per le cartelle nn. 02420170007078745000 e
02420180001885785000. Segnatamente, il Collegio riteneva che per le cartelle so-
spese la notifica fosse irregolare, in quanto, in presenza di errore materiale di in-
testazione delle cartelle medesime, non potesse considerarsi valido l'iter notifica-
torio effettuato per “irreperibilità assoluta”.
Il Tribunale, con la medesima ordinanza, fissava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separati atti di citazione e Parte_2 Controparte_1
introducevano il giudizio di merito.
I due giudizi venivano riuniti.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 179/2022 pubblicata in data 10/02/2022 con la quale il Tribuna-
le di Brindisi: 1) dichiarava il difetto di giurisdizione sul motivo concernente l'omessa notifica delle cartelle opposte;
2) rigettava l'opposizione con riferimento al motivo concernente l'omessa specificazione dei crediti di pignoramento.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello
[...]
con atto Parte_1
di citazione del 05/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita eccependo la non impugnabilità della sentenza ex Controparte_2
art. 618 cod. proc. civ. e l'infondatezza nel merito.
Con le note di trattazione scritta l'appellante “rileva che la Società appellante, pur
avendo vinto i giudizi di primo grado dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria (poi appellati
dall relativi alle cartelle oggetto del provvedimento di sospen- Controparte_1
Proc. n. 397/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sione del pagamento dei crediti, comunicato dall di Brindisi su richiesta Parte_3
di di Brindisi, identificativo n. 201800001412557 e del Controparte_1
successivo atto di pignoramento presso terzi eseguito dallo stesso Agente di cui al presente giudi-
zio di appello, ha ritenuto di aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti prevista dalla leg-
ge 29 dicembre 2022, n. 197, con domanda che si allega, unitamente ai versamenti sino ad og-
gi effettuati. Rilevato che la suddetta legge obbliga alla rinuncia dei giudizi aventi ad oggetto gli
atti impositivi definiti, la presente difesa chiede venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere con integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio”.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante reiterando quanto già dedotto in sede di note di trattazione in ordine alla definizione fiscale dichiara di rinunciare
“alla domanda di cui al presente giudizio d'appello e chiede venga dichiarata la cessazione della
materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado
di giudizio”.
Nelle note di replica l'appellata ha preso atto della rinuncia formulata dall'appellante e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e la condanna alle spese.
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della rinuncia all'appello formulata dall'appellante va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e la condanna ex art. 306 co. IV cod. proc. civ.
dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I-quater del DPR n. 115 del
Proc. n. 397/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/05/2002, modificato dalla L. n. 228 del 24/12/2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% con di-
strazione in favore dell'avv. Giovanni Greco dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 397/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.