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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3190.2022 R.G. Lavoro, al quale sono stati riuniti i fascicol1 n. rg 3191/2022 e 3192/2022
TRA
, (CF ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF ); , (CF ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (CF ); , (CF Parte_4 C.F._4 Parte_5
; (CF C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ) e rapp.ti e difesi dall'Avv. Luigi Parte_7 C.F._7
Gattuso e dall'Avv. Pasquale Montesarchio presso cui sono elettivamente domiciliati come in atti
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Padova –
Ufficio Legale Galleria Trieste n.
5 - rappresentato ed assistito dall'avv. Maria CP_1
MELOGRANI
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi distinti depositati in data 06.06.2022, poi successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, , Parte_1 Pt_2
(rg. 3190/22); (rg. 3191/22);
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_5
e (rg. 3192/22), adivano il Tribunale di
[...] Parte_6 Parte_7
Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, per vedere annullare, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la società Pt_8 [...]
per le annualità dal 2007 al 2018, il provvedimento di cancellazione delle
[...]
giornate agricole con conseguenziale riconoscimento del diritto per tutti i ricorrenti alla CP_ ricostruzione delle relative posizioni contributive e condanna dell' alla restituzione dei contributi versati, con vittoria di spese e onorari di lite.
I ricorrenti deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
(il cui amministratore unico era il sig. ) come operai addetti alla raccolta Controparte_3
e al confezionamento di frutta (uva, pesche e agrumi), con orario giornaliero di 6 ore e
40 minuti, presso alcuni terreni agricoli siti in LI (in località Grottaglie, Palagiano e comuni limitrofi) e in LI (in località Policoro, Scanzano Jonico) e di aver ricevuto regolare retribuzione come risulterebbe dalle buste paga prodotte in atti.
L si costituiva ritualmente e resisteva alla CP_1 Controparte_4
CP_ domanda chiedendone il rigetto. In via preliminare, l' eccepiva la decadenza ed inammissibilità della domanda avversa per omessa presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso riportandosi integralmente alla verifica ispettiva di cui al verbale di accertamento n.
2017018117/DDL del 13.2.2019
CP_ Espletata l'istruttoria con l'audizione dei due ispettori autori dell'accertamento e l'escussione di tre testimoni per parte ricorrente, la causa è giunta alla discussione e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, è stata decisa.
Le domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio scaturisce da un accertamento ispettivo svolto dagli ispettori verbalizzanti dell' e a partire dal 2017 e Controparte_5 Parte_9
culminato nel verbale ispettivo per cui è causa. Tali accertamenti sono stati compiuti presso la sede della società e, sulla base delle dichiarazioni raccolte in Controparte_2
sede ispettiva e della scarna e confusa documentazione contabile esaminata, hanno portato gli ispettori a concludere per la fittizietà dei rapporti di bracciantato, essendo emerse contraddizioni e gravi inesattezze. In sostanza gli ispettori hanno tratto la convinzione di essere in presenza di numerose anomalie relativamente ai rapporti di lavoro indicati nel verbale e che essi avessero avuto, quindi natura meramente formale, in vista del conseguimento dei benefici previdenziali.
Pag. 2 di 6 Ciò posto, va in primis dichiarata la tempestività e la ritualità dell'azione giudiziaria rispetto all'invocato termine decadenziale essendo provato ex actis che il ricorso CP_ amministrativo è stato protocollato dall' in data 10.11.2021 rispetto ad un provvedimento di disconoscimento risalente al 15.10.2021.
Prima di analizzare compiutamente gli elementi probatori raccolti nel corso dell'attività istruttoria, in punto di diritto, va chiarito che i verbali ispettivi hanno un valore probatorio rinforzato solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza ma limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse.
Ne deriva che, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova.
Nella fattispecie in esame tale onere probatorio e controdeduttivo a carico dei ricorrenti
è ancora più stringente perché finalizzato a superare la presunzione di non onerosità dei rapporti lavorativi in discussione determinata dalla accertata e sospetta sussistenza di un vincolo di parentela, di coniugio o di affinità con il datore di lavoro. Si precisa, a riguardo, che è emerso che il presunto datore di lavoro (amm.re unico Controparte_3
di è marito di e padre di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_4
inoltre è lo zio di (marito di . Pt_5 Parte_6 Parte_3
Inoltre, a fronte delle gravi e rilevanti anomalie emergenti dal verbale ispettivo e della assoluta carenza di documentazione fiscale riscontrata nel corso dell'ispezione (manca la prova dei pagamenti delle retribuzione, mancano fatture di acquisto delle merci, mancano i contratti di locazione dei locali destinati ad ospitare i braccianti), sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e fornire la prova dell'effettività degli elementi fondanti il rapporto assicurativo a fronte del disconoscimento operato dall' ma CP_1
detta prova non è stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
In vero, la testimonianza di è apparsa contraddittoria ed è smentita dalla Controparte_3
CP_ documentazione prodotta dall'
Pag. 3 di 6 Questi, sentito in qualità di testimone nel procedimento RG 3190/2022, ha dichiarato che dal 2004 al 2018 è stato il titolare della ditta che si occupa della Controparte_2
raccolta di frutta su terreni agricoli di terzi siti in LI e LI, di spedire tali prodotti in tutta Italia e addirittura in Polonia, Francia e Ucraina, di impiegare per tale attività dai 15 ai 25 dipendenti e di essersi recato sui terreni agricoli per impartire direttive ai dipendenti, di aver avuto un volume di affari di circa un milione di euro e di aver pagato i dipendenti con assegni o con bonifici e di aver preso in affitto degli appartamenti quando, con i dipendenti doveva recarsi in LI o in LI per la raccolta della frutta.
Orbene, le dichiarazioni di , che tra l'altro è anche legato da stretti Controparte_3
vincoli di parentela e affinità con le parti in causa per cui non può essere considerato completamente indifferente all'esito del giudizio, appaiono assolutamente inverosimili e sono smentite dalla circostanza che è risultato accertato che la ditta NN EP SR non possiede mezzi di trasporto per commerciare la frutta raccolta, non possiede né mezzi né strutture quali capannoni, celle frigo o altro, necessari al fine di poter svolgere un'attività di commercio di prodotti tra l'altro molto deperibili. Inoltre, a supporto della dichiarazione testimoniale, alcuna prova di pagamento mediante assegno o bonifico bancario ai braccianti è stata fornita. Singolare infine è il sospettoso incrocio di rapporti tra e il nipote . È risultato provato che , oltre ad Controparte_3 Parte_6 CP_3 essere l'amministratore Unico della Società Nonno EP SR, risulta essere stato anche bracciante agricolo della Naturamica SR, il cui amministratore unico era appunto il sig.
(nipote di ) che figura a sua volta dipendente di Parte_6 Controparte_3 [...]
quale bracciante e attuale ricorrente (nel procedimento giudiziario 3192/22). CP_2
Orbene, è del tutto inverosimile che sia sia abbiano Parte_7 Parte_6
potuto essere presenti su diversi e non ben identificati terreni agricoli a centinaia di chilometri di distanza tra di loro nella duplice veste di datori di lavoro e di braccianti agricoli.
Inverosimile, infine, la circostanza che, nonostante abbia dichiarato di Controparte_3
CP_ aver un volume di affari di circa un milione di euro, all'esito dell'ispezione dell' non risultano rinvenuti libri contabili, bilanci aziendali ed ogni altra documentazione fiscale idonea a suffragare la attendibilità della sua deposizione.
Pag. 4 di 6 Alla stessa stregua, la totale genericità ed imprecisione delle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni di parte ricorrente ( e ) riguardo Testimone_1 Testimone_2
sia al periodo lavorativo dei ricorrenti che alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro unitamente alla mancanza assoluta di allegazioni probatorie documentali, evidenziano l'inidoneità e la insufficienza della prova offerta circa la sussistenza del vincolo della subordinazione, con particolare riguardo all'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro ed al principio di eterodirezione e di controllo da parte del datore e amministratore della società . Controparte_3
A fronte delle emergenze processuali, va indubbiamente attribuita preponderante valenza probatoria alle risultanze del verbale ispettivo 2017018117/DDL del 13.2.2019, con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro alle dipendenze della società
[...]
CP_2
D'altro canto, parte resistente ha fornito prova sufficiente della dedotta natura fittizia dei rapporti lavorativi. Il verbale unico di accertamento, confermato integralmente dagli
CP_ Ispettori nel corso delle deposizioni testimoniali, ha evidenziato la sussistenza di stretti rapporti di parentela tra i dipendenti e l'amministratore della società CP_2
[...
la presenza di discrasie tra quanto dichiarato dai lavoratori in sede di ispezione rispetto a quanto denunciato circa le giornate di lavoro e la paga oraria, ha dimostrato infine che nessuna delle braccianti aveva reale conoscenza dei luoghi dove sarebbe stata espletata l'attività lavorativa nonché che la maggior parte dei braccianti non guidava l'automobile per cui risulta difficile comprendere come possano aver percorso ogni giorno circa 300km sino in LI. Inoltre, tutte le dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede ispettiva sono in netto contrasto tra loro ed anche con quanto denunciato da
[...]
sia in termini di giornate lavorative, di mesi, di paga giornaliera che con la CP_2
scarna documentazione aziendale.
Un ulteriore indizio della fittizietà dei rapporti di lavoro in esame è dato dal fatto che nessuna delle braccianti in sede di accertamento abbia saputo indicare i luoghi ove sarebbe stata espletata l'attività lavorativa.
Soprattutto è risultata inverosimile la gestione di un'attività che, in assenza di mezzi e strutture logistiche sia chiamata ad operare con una pluralità di dipendenti, peraltro
Pag. 5 di 6 provenienti da un territorio distante dai luoghi di lavoro, con materie altamente deperibili (frutta) e da spostare in destinazioni diverse.
E' emerso, per di più, che l'attività aziendale si sarebbe svolta senza un conto corrente per i necessari movimenti di risorse e capitali, non comprendendosi, in particolare, come sia possibile retribuire circa trenta dipendenti e/o acquistare merce per migliaia di euro semplicemente con moneta contante.
Oltre alla mancanza di un conto corrente (che è elemento imprescindibile per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale), è emersa – si ribadisce – l'insussistenza di mezzi agricoli, di strutture, quali magazzini e celle frigo, di mezzi di trasporto, come di un appoggio logistico.
In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, la pretesa delle parti ricorrenti non meritano accoglimento.
La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e le autocertificazioni di esenzione dalle spese di soccombenza prodotte dai ricorrenti (non oggetto di impugnazione da
CP_ parte dell' , giustificano la compensazione integrale dalle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice del lavoro dott. Emanuele
Rocco , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
CP_
e contro in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. ,
[...] Parte_7
reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- rigetta le domande dei ricorrenti;
- compensa integralmente le spese di lite
Torre Annunziata, 30/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3190.2022 R.G. Lavoro, al quale sono stati riuniti i fascicol1 n. rg 3191/2022 e 3192/2022
TRA
, (CF ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF ); , (CF ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (CF ); , (CF Parte_4 C.F._4 Parte_5
; (CF C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ) e rapp.ti e difesi dall'Avv. Luigi Parte_7 C.F._7
Gattuso e dall'Avv. Pasquale Montesarchio presso cui sono elettivamente domiciliati come in atti
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Padova –
Ufficio Legale Galleria Trieste n.
5 - rappresentato ed assistito dall'avv. Maria CP_1
MELOGRANI
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi distinti depositati in data 06.06.2022, poi successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, , Parte_1 Pt_2
(rg. 3190/22); (rg. 3191/22);
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_5
e (rg. 3192/22), adivano il Tribunale di
[...] Parte_6 Parte_7
Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, per vedere annullare, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la società Pt_8 [...]
per le annualità dal 2007 al 2018, il provvedimento di cancellazione delle
[...]
giornate agricole con conseguenziale riconoscimento del diritto per tutti i ricorrenti alla CP_ ricostruzione delle relative posizioni contributive e condanna dell' alla restituzione dei contributi versati, con vittoria di spese e onorari di lite.
I ricorrenti deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
(il cui amministratore unico era il sig. ) come operai addetti alla raccolta Controparte_3
e al confezionamento di frutta (uva, pesche e agrumi), con orario giornaliero di 6 ore e
40 minuti, presso alcuni terreni agricoli siti in LI (in località Grottaglie, Palagiano e comuni limitrofi) e in LI (in località Policoro, Scanzano Jonico) e di aver ricevuto regolare retribuzione come risulterebbe dalle buste paga prodotte in atti.
L si costituiva ritualmente e resisteva alla CP_1 Controparte_4
CP_ domanda chiedendone il rigetto. In via preliminare, l' eccepiva la decadenza ed inammissibilità della domanda avversa per omessa presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso riportandosi integralmente alla verifica ispettiva di cui al verbale di accertamento n.
2017018117/DDL del 13.2.2019
CP_ Espletata l'istruttoria con l'audizione dei due ispettori autori dell'accertamento e l'escussione di tre testimoni per parte ricorrente, la causa è giunta alla discussione e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, è stata decisa.
Le domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio scaturisce da un accertamento ispettivo svolto dagli ispettori verbalizzanti dell' e a partire dal 2017 e Controparte_5 Parte_9
culminato nel verbale ispettivo per cui è causa. Tali accertamenti sono stati compiuti presso la sede della società e, sulla base delle dichiarazioni raccolte in Controparte_2
sede ispettiva e della scarna e confusa documentazione contabile esaminata, hanno portato gli ispettori a concludere per la fittizietà dei rapporti di bracciantato, essendo emerse contraddizioni e gravi inesattezze. In sostanza gli ispettori hanno tratto la convinzione di essere in presenza di numerose anomalie relativamente ai rapporti di lavoro indicati nel verbale e che essi avessero avuto, quindi natura meramente formale, in vista del conseguimento dei benefici previdenziali.
Pag. 2 di 6 Ciò posto, va in primis dichiarata la tempestività e la ritualità dell'azione giudiziaria rispetto all'invocato termine decadenziale essendo provato ex actis che il ricorso CP_ amministrativo è stato protocollato dall' in data 10.11.2021 rispetto ad un provvedimento di disconoscimento risalente al 15.10.2021.
Prima di analizzare compiutamente gli elementi probatori raccolti nel corso dell'attività istruttoria, in punto di diritto, va chiarito che i verbali ispettivi hanno un valore probatorio rinforzato solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza ma limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse.
Ne deriva che, quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova.
Nella fattispecie in esame tale onere probatorio e controdeduttivo a carico dei ricorrenti
è ancora più stringente perché finalizzato a superare la presunzione di non onerosità dei rapporti lavorativi in discussione determinata dalla accertata e sospetta sussistenza di un vincolo di parentela, di coniugio o di affinità con il datore di lavoro. Si precisa, a riguardo, che è emerso che il presunto datore di lavoro (amm.re unico Controparte_3
di è marito di e padre di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_4
inoltre è lo zio di (marito di . Pt_5 Parte_6 Parte_3
Inoltre, a fronte delle gravi e rilevanti anomalie emergenti dal verbale ispettivo e della assoluta carenza di documentazione fiscale riscontrata nel corso dell'ispezione (manca la prova dei pagamenti delle retribuzione, mancano fatture di acquisto delle merci, mancano i contratti di locazione dei locali destinati ad ospitare i braccianti), sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e fornire la prova dell'effettività degli elementi fondanti il rapporto assicurativo a fronte del disconoscimento operato dall' ma CP_1
detta prova non è stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
In vero, la testimonianza di è apparsa contraddittoria ed è smentita dalla Controparte_3
CP_ documentazione prodotta dall'
Pag. 3 di 6 Questi, sentito in qualità di testimone nel procedimento RG 3190/2022, ha dichiarato che dal 2004 al 2018 è stato il titolare della ditta che si occupa della Controparte_2
raccolta di frutta su terreni agricoli di terzi siti in LI e LI, di spedire tali prodotti in tutta Italia e addirittura in Polonia, Francia e Ucraina, di impiegare per tale attività dai 15 ai 25 dipendenti e di essersi recato sui terreni agricoli per impartire direttive ai dipendenti, di aver avuto un volume di affari di circa un milione di euro e di aver pagato i dipendenti con assegni o con bonifici e di aver preso in affitto degli appartamenti quando, con i dipendenti doveva recarsi in LI o in LI per la raccolta della frutta.
Orbene, le dichiarazioni di , che tra l'altro è anche legato da stretti Controparte_3
vincoli di parentela e affinità con le parti in causa per cui non può essere considerato completamente indifferente all'esito del giudizio, appaiono assolutamente inverosimili e sono smentite dalla circostanza che è risultato accertato che la ditta NN EP SR non possiede mezzi di trasporto per commerciare la frutta raccolta, non possiede né mezzi né strutture quali capannoni, celle frigo o altro, necessari al fine di poter svolgere un'attività di commercio di prodotti tra l'altro molto deperibili. Inoltre, a supporto della dichiarazione testimoniale, alcuna prova di pagamento mediante assegno o bonifico bancario ai braccianti è stata fornita. Singolare infine è il sospettoso incrocio di rapporti tra e il nipote . È risultato provato che , oltre ad Controparte_3 Parte_6 CP_3 essere l'amministratore Unico della Società Nonno EP SR, risulta essere stato anche bracciante agricolo della Naturamica SR, il cui amministratore unico era appunto il sig.
(nipote di ) che figura a sua volta dipendente di Parte_6 Controparte_3 [...]
quale bracciante e attuale ricorrente (nel procedimento giudiziario 3192/22). CP_2
Orbene, è del tutto inverosimile che sia sia abbiano Parte_7 Parte_6
potuto essere presenti su diversi e non ben identificati terreni agricoli a centinaia di chilometri di distanza tra di loro nella duplice veste di datori di lavoro e di braccianti agricoli.
Inverosimile, infine, la circostanza che, nonostante abbia dichiarato di Controparte_3
CP_ aver un volume di affari di circa un milione di euro, all'esito dell'ispezione dell' non risultano rinvenuti libri contabili, bilanci aziendali ed ogni altra documentazione fiscale idonea a suffragare la attendibilità della sua deposizione.
Pag. 4 di 6 Alla stessa stregua, la totale genericità ed imprecisione delle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni di parte ricorrente ( e ) riguardo Testimone_1 Testimone_2
sia al periodo lavorativo dei ricorrenti che alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro unitamente alla mancanza assoluta di allegazioni probatorie documentali, evidenziano l'inidoneità e la insufficienza della prova offerta circa la sussistenza del vincolo della subordinazione, con particolare riguardo all'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro ed al principio di eterodirezione e di controllo da parte del datore e amministratore della società . Controparte_3
A fronte delle emergenze processuali, va indubbiamente attribuita preponderante valenza probatoria alle risultanze del verbale ispettivo 2017018117/DDL del 13.2.2019, con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro alle dipendenze della società
[...]
CP_2
D'altro canto, parte resistente ha fornito prova sufficiente della dedotta natura fittizia dei rapporti lavorativi. Il verbale unico di accertamento, confermato integralmente dagli
CP_ Ispettori nel corso delle deposizioni testimoniali, ha evidenziato la sussistenza di stretti rapporti di parentela tra i dipendenti e l'amministratore della società CP_2
[...
la presenza di discrasie tra quanto dichiarato dai lavoratori in sede di ispezione rispetto a quanto denunciato circa le giornate di lavoro e la paga oraria, ha dimostrato infine che nessuna delle braccianti aveva reale conoscenza dei luoghi dove sarebbe stata espletata l'attività lavorativa nonché che la maggior parte dei braccianti non guidava l'automobile per cui risulta difficile comprendere come possano aver percorso ogni giorno circa 300km sino in LI. Inoltre, tutte le dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede ispettiva sono in netto contrasto tra loro ed anche con quanto denunciato da
[...]
sia in termini di giornate lavorative, di mesi, di paga giornaliera che con la CP_2
scarna documentazione aziendale.
Un ulteriore indizio della fittizietà dei rapporti di lavoro in esame è dato dal fatto che nessuna delle braccianti in sede di accertamento abbia saputo indicare i luoghi ove sarebbe stata espletata l'attività lavorativa.
Soprattutto è risultata inverosimile la gestione di un'attività che, in assenza di mezzi e strutture logistiche sia chiamata ad operare con una pluralità di dipendenti, peraltro
Pag. 5 di 6 provenienti da un territorio distante dai luoghi di lavoro, con materie altamente deperibili (frutta) e da spostare in destinazioni diverse.
E' emerso, per di più, che l'attività aziendale si sarebbe svolta senza un conto corrente per i necessari movimenti di risorse e capitali, non comprendendosi, in particolare, come sia possibile retribuire circa trenta dipendenti e/o acquistare merce per migliaia di euro semplicemente con moneta contante.
Oltre alla mancanza di un conto corrente (che è elemento imprescindibile per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale), è emersa – si ribadisce – l'insussistenza di mezzi agricoli, di strutture, quali magazzini e celle frigo, di mezzi di trasporto, come di un appoggio logistico.
In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, la pretesa delle parti ricorrenti non meritano accoglimento.
La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e le autocertificazioni di esenzione dalle spese di soccombenza prodotte dai ricorrenti (non oggetto di impugnazione da
CP_ parte dell' , giustificano la compensazione integrale dalle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice del lavoro dott. Emanuele
Rocco , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
CP_
e contro in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. ,
[...] Parte_7
reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- rigetta le domande dei ricorrenti;
- compensa integralmente le spese di lite
Torre Annunziata, 30/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6