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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36208 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLONI CESARE (CF ) elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. EMMOLO ANTONIO (CF ) elettivamente C.F._3
domiciliata negli uffici dell'avvocatura capitolina
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione del 18/07/2023 ha appellato la sentenza del Pt_1
Giudice di pace di n. 11365/2023; CP_1
rilevato che giudizio di primo grado parte appellante aveva impugnato il verbale
V.A.V. n°14180071758 del 04/05/2022, emesso dalla Polizia Locale di CP_1
lamentandone la grafia illeggibile, l'incomprensibilità della contestazione sollevata e dell'importo della sanzione;
rilevato che nella sentenza del giudice di pace così si legge: rilevato che l'appellante si duole: del vizio di ultrapetita da parte del giudice di pace e ciò in quanto gli stessi agenti accertatori -nelle controdeduzioni versata in atti-
avrebbero convenuto in ordine alla non chiarezza del verbale;
della circostanza per cui il giudice di pace aveva determinato l'importo della sanzione in concreto da applicare;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello; CP_1
ritenuto che deve condividersi quanto riportato dal giudice di prime cure in ordine alla leggibilità del verbale opposto e ciò tanto nella parte della descrizione della sanzione, quanto nella parte relativa agli importi dovuto in ragione del momento del pagamento;
ritenuto che la sentenza impugnata va quindi confermata;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto eventualmente riportato dagli agenti accertatori, trattandosi di considerazioni di funzionari della pubblica amministrazione che non determina la volontà dell'amministrazione, espressa
-invece- dal difensore in giudizio;
ritenuto che l'appello va altresì rigettato in relazione alla parte di sentenza che ha determinato l'importo della sanzione e ciò tenuto conto del disposto dell'art.7 co.11
d.gs.150/2011;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
Così deciso in Roma il 22/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36208 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLONI CESARE (CF ) elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. EMMOLO ANTONIO (CF ) elettivamente C.F._3
domiciliata negli uffici dell'avvocatura capitolina
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione del 18/07/2023 ha appellato la sentenza del Pt_1
Giudice di pace di n. 11365/2023; CP_1
rilevato che giudizio di primo grado parte appellante aveva impugnato il verbale
V.A.V. n°14180071758 del 04/05/2022, emesso dalla Polizia Locale di CP_1
lamentandone la grafia illeggibile, l'incomprensibilità della contestazione sollevata e dell'importo della sanzione;
rilevato che nella sentenza del giudice di pace così si legge: rilevato che l'appellante si duole: del vizio di ultrapetita da parte del giudice di pace e ciò in quanto gli stessi agenti accertatori -nelle controdeduzioni versata in atti-
avrebbero convenuto in ordine alla non chiarezza del verbale;
della circostanza per cui il giudice di pace aveva determinato l'importo della sanzione in concreto da applicare;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello; CP_1
ritenuto che deve condividersi quanto riportato dal giudice di prime cure in ordine alla leggibilità del verbale opposto e ciò tanto nella parte della descrizione della sanzione, quanto nella parte relativa agli importi dovuto in ragione del momento del pagamento;
ritenuto che la sentenza impugnata va quindi confermata;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto eventualmente riportato dagli agenti accertatori, trattandosi di considerazioni di funzionari della pubblica amministrazione che non determina la volontà dell'amministrazione, espressa
-invece- dal difensore in giudizio;
ritenuto che l'appello va altresì rigettato in relazione alla parte di sentenza che ha determinato l'importo della sanzione e ciò tenuto conto del disposto dell'art.7 co.11
d.gs.150/2011;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
Così deciso in Roma il 22/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)