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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 435/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Anna Tarsitano)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Domenico Ferraresi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Andrea Barbesin)
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(già Controparte_3 Controparte_4
(Avv. Stefano Rossi)
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2498/2018 emessa dal Tribunale di
Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2498/18, ha accolto la domanda proposta da che ha agito nei confronti della ” CP_1 Controparte_5
– che a sua volta ha chiamato in causa per essere manlevata la Controparte_3
- e del Dott. al fine di ottenere il risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali sofferti in conseguenza dell'intervento laparoscopico di “annesiectomia” a cui era stata sottoposta presso la casa di cura il 13/7/2009 e dal quale erano derivate una serie di conseguenze pregiudizievoli al suo stato di salute fisico e psicologico;
ha condannato, in solido, i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 68.362,52, con interessi legali e rivalutazione;
ha rigettato la domanda di manleva;
ha posto le spese di lite a carico dei convenuti ed in favore dell'attrice; e ha condannato la al pagamento delle spese di lite in favore della terza CP_2 chiamata.
Il Dott. ha proposto appello chiedendo, in “accoglimento del Parte_1 gravame, riformare la sentenza n. 2498/2018 resa in data 18.11.2018 e pubblicata il
29.11.2018 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica Sezione Seconda
Civile Giudice Unico Dott. Paolo Goggi nel giudizio inter partes RG 1635/2014, siccome ingiusta ed erronea per i seguenti motivi dedotti ed illustrati nell'atto di appello a cui integralmente si riporta, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando l'inconfigurabilità di responsabilità professionale per colpa medica in capo al Dott. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, rimborso forfetario ed oneri di legge di entrambi i gradi del giudizio", conclusioni poi queste così integrate in sede di note di udienza e ribadite con la comparsa conclusionale-: “in via preliminare, dare atto della tempestività dell'appello (notificato in data 11.01.2019) in quanto proposto entro il termine di legge di giorni trenta dal 12.12.2018, ossia dalla data in cui la sentenza appellata veniva notificata presso l'unico domicilio eletto nel giudizio di primo grado (studio del procuratore domiciliatario Avv. Fausta Francesca Sanguedolce con studio in Velletri
Viale G. Oberdan, 132 giusta elezione di domicilio nell'epigrafe della Memoria difensiva con atto di chiamata in causa del 07 Giugno 2014).
La si è costituita chiedendo: “in Controparte_6 accoglimento del presente appello incidentale, di riformare la Sentenza n.2498/18 resa in data 18/11/2018 e pubblicata il 29/11/2018 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica seconda sezione civile Giudice Unico Dott. Paolo Goggi nel giudizio inter partes Rg.1635 del 2014 siccome ingiusta ed erronea per i suddetti motivi e per l'effetto rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto accertando e dichiarando l'inconfigurabilità di responsabilità professionale per colpa medica in capo alla ed al personale medico intervenuto”. Controparte_5
In viaistruttoriaha insistito affinché venisse disposto “il rinnovamento della CTU medico-legale viste le numerose doglianze mosse all'elaborato peritale redatto nel primo grado di giudizio”.
e l' hanno contestato la fondatezza CP_1 Controparte_7 dell'appello principale e di quello incidentale chiedendo che il primo venisse dichiarato inammissibile per la tardività della proposizione e comunque entrambi rigettati in quanto non fondati.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 17.10. 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le censure che gli appellanti (principale ed incidentale) hanno proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Velletri devono essere precedute dall'esame della questione preliminare relativa alla verifica della tempestività della notifica dell'atto di appello.
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, l'appellante Parte_1
(cfr. memoria difensiva con chiamata in garanzia del 09.06.14) – in primo grado – era rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Anna Tarsitano e dall'Avv. Fausta Francesca Sanguedolce presso la quale aveva eletto domicilio.
A conclusione del giudizio di primo grado, con il quale è stata accolta la domanda della quest'ultima – in data 6.12.18 - ha notificato (cfr. all. n.3 CP_1 comparsa di costituzione in appello della ) – al fine di far Controparte_8 decorrere i termini brevi per l'impugnazione – la sentenza del Tribunale di Velletri
n. 2498/18 a tutte le parti costituite e, tra gli altri, all'Avv. Tarsitano, codifensore del unitamente all'Avv. Sanguedolce alla quale – invece – la notifica è stata Parte_1 effettuata in data 12.12.18.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, ha eccepito che: Controparte_8
“ il gravame avanzato dal Dott. è improcedibile ed inammissibile, in quanto Parte_1 proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c. per
l'impugnazione della sentenza del primo grado”. La stessa eccezione è stata sollevata dalla n sede di prima udienza (cfr. verbale di causa del 21.06.19). CP_1
Le parti appellate, a fondamento dell'eccezione di inammissibilità, hanno sostenuto che il momento dal quale far decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione era da far coincidere con la prima notifica effettuata – per pec- in data
6.12.18 all'Avv. Tarsitano.
Le parti appellanti (principale ed incidentale) si sono opposte a tale eccezione rilevando come l'unica notifica valida e idonea alla decorrenza del termine breve sarebbe quella eseguita, in data 12.12.18 all'Avv. Sanguedolce presso il cui CP_9 ha eletto domicilio.
[...]
L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale (notificato in data
11.01.19) e di quello incidentale (tardivo, per i motivi di cui appresso) è fondata e deve essere accolta.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27995/22, ha ribadito il principio secondo il quale “ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1,
c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.”.
Del resto, nella specie, il principio di diritto che ricorre (Cass. 5759/2004), è che quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario (cfr. anche Cass. 27995/22 "È evidente che questo principio ben si armonizza con le modificazioni legislative indotte dai progressi delle comunicazioni elettroniche (Cass. SU 10143/2012)".).
Principio questo anche di recente ribadito (Cass. sentenza n. 21579 del 31/07/2024) “in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto”.
A nulla vale, poi, che l'appellante al fine di negare validità alla Parte_1 notificazione della sentenza di primo grado, ha affermato che la parte non aveva provveduto al deposito telematico nel presente giudizio delle ricevute di accettazione e di consegna della pec al sottoscritto difensore, mancando anche l'attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica, degli allegati e delle due ricevute in parola.
Innanzitutto, c'è da dire che l'attestazione di conformità della sentenza del
Tribunale di Velletri n.2498/18 è stata apposta in calce alla relata di notifica (all.3 comparsa di costituzione in appello della ) del 06.12.18 a firma Controparte_10 dell'Avv. De Carolis (procuratore/difensore della el giudizio di primo grado) ma CP_1 comunque la nullità "non può essere pronunciata, poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, co. 3 c.p.c.), che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, come è anche confermato dalla circostanza che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha contestato la conformità della copia notificata all'originale"(Cass. sentenza n. 21579/24).
Anche l'appello incidentale proposto dalla è Controparte_6 stato proposto tardivamente (in data 11.2.2019), perché oltre i termini di impugnazione stante la notifica della sentenza di primo grado come detto il
6.12.2018.
Ricorre pertanto il disposto di cui all'art. 334 comma 2, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello principale determina anche quella del gravame incidentale (Cass. Sezioni Unite n. 9741/2008 - Cass. civ. n. 18415/2018).
L'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo trova, infatti, il suo fondamento
“nell'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (Cass. Sez. Unite n. 9741/2008 - Cass. civ. n. 15770/2018).
Invero, (cfr. sentenza da ultimo citata) “alla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto (non potrà) esaminare nel merito la controversia oggetto di gravame principale ed incidentale, proprio in forza della sopra ricordata regola fissata dall'art. 334 c.p.c., comma 2, e neppure avrebbe potuto (non potrà) accogliere l'appello incidentale tardivo (…) in ragione del giudicato”.
La tardività della proposizione dell'appello (principale ed incidentale) assorbe le ulteriori doglianze degli appellanti.
Le ragioni dette portano tutte alla conclusione della inammissibilità degli appelli.
Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza delle parti appellanti (principale ed incidentale), si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate costituite nella misura media in CP_1 Controparte_7 relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico di entrambe le parti, appellante principale Parte_1 appellata – appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale;
condanna e la in solido tra Parte_1 Controparte_6 loro, al pagamento, in favore di e di CP_1 Controparte_7
€. 5.077,00 ciascuna, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante e della Parte_1 parte appellata – appellante incidentale così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 CP_11
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 435/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Anna Tarsitano)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Domenico Ferraresi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Andrea Barbesin)
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(già Controparte_3 Controparte_4
(Avv. Stefano Rossi)
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2498/2018 emessa dal Tribunale di
Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2498/18, ha accolto la domanda proposta da che ha agito nei confronti della ” CP_1 Controparte_5
– che a sua volta ha chiamato in causa per essere manlevata la Controparte_3
- e del Dott. al fine di ottenere il risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali sofferti in conseguenza dell'intervento laparoscopico di “annesiectomia” a cui era stata sottoposta presso la casa di cura il 13/7/2009 e dal quale erano derivate una serie di conseguenze pregiudizievoli al suo stato di salute fisico e psicologico;
ha condannato, in solido, i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 68.362,52, con interessi legali e rivalutazione;
ha rigettato la domanda di manleva;
ha posto le spese di lite a carico dei convenuti ed in favore dell'attrice; e ha condannato la al pagamento delle spese di lite in favore della terza CP_2 chiamata.
Il Dott. ha proposto appello chiedendo, in “accoglimento del Parte_1 gravame, riformare la sentenza n. 2498/2018 resa in data 18.11.2018 e pubblicata il
29.11.2018 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica Sezione Seconda
Civile Giudice Unico Dott. Paolo Goggi nel giudizio inter partes RG 1635/2014, siccome ingiusta ed erronea per i seguenti motivi dedotti ed illustrati nell'atto di appello a cui integralmente si riporta, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando l'inconfigurabilità di responsabilità professionale per colpa medica in capo al Dott. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, rimborso forfetario ed oneri di legge di entrambi i gradi del giudizio", conclusioni poi queste così integrate in sede di note di udienza e ribadite con la comparsa conclusionale-: “in via preliminare, dare atto della tempestività dell'appello (notificato in data 11.01.2019) in quanto proposto entro il termine di legge di giorni trenta dal 12.12.2018, ossia dalla data in cui la sentenza appellata veniva notificata presso l'unico domicilio eletto nel giudizio di primo grado (studio del procuratore domiciliatario Avv. Fausta Francesca Sanguedolce con studio in Velletri
Viale G. Oberdan, 132 giusta elezione di domicilio nell'epigrafe della Memoria difensiva con atto di chiamata in causa del 07 Giugno 2014).
La si è costituita chiedendo: “in Controparte_6 accoglimento del presente appello incidentale, di riformare la Sentenza n.2498/18 resa in data 18/11/2018 e pubblicata il 29/11/2018 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica seconda sezione civile Giudice Unico Dott. Paolo Goggi nel giudizio inter partes Rg.1635 del 2014 siccome ingiusta ed erronea per i suddetti motivi e per l'effetto rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto accertando e dichiarando l'inconfigurabilità di responsabilità professionale per colpa medica in capo alla ed al personale medico intervenuto”. Controparte_5
In viaistruttoriaha insistito affinché venisse disposto “il rinnovamento della CTU medico-legale viste le numerose doglianze mosse all'elaborato peritale redatto nel primo grado di giudizio”.
e l' hanno contestato la fondatezza CP_1 Controparte_7 dell'appello principale e di quello incidentale chiedendo che il primo venisse dichiarato inammissibile per la tardività della proposizione e comunque entrambi rigettati in quanto non fondati.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 17.10. 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le censure che gli appellanti (principale ed incidentale) hanno proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Velletri devono essere precedute dall'esame della questione preliminare relativa alla verifica della tempestività della notifica dell'atto di appello.
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, l'appellante Parte_1
(cfr. memoria difensiva con chiamata in garanzia del 09.06.14) – in primo grado – era rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Anna Tarsitano e dall'Avv. Fausta Francesca Sanguedolce presso la quale aveva eletto domicilio.
A conclusione del giudizio di primo grado, con il quale è stata accolta la domanda della quest'ultima – in data 6.12.18 - ha notificato (cfr. all. n.3 CP_1 comparsa di costituzione in appello della ) – al fine di far Controparte_8 decorrere i termini brevi per l'impugnazione – la sentenza del Tribunale di Velletri
n. 2498/18 a tutte le parti costituite e, tra gli altri, all'Avv. Tarsitano, codifensore del unitamente all'Avv. Sanguedolce alla quale – invece – la notifica è stata Parte_1 effettuata in data 12.12.18.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, ha eccepito che: Controparte_8
“ il gravame avanzato dal Dott. è improcedibile ed inammissibile, in quanto Parte_1 proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c. per
l'impugnazione della sentenza del primo grado”. La stessa eccezione è stata sollevata dalla n sede di prima udienza (cfr. verbale di causa del 21.06.19). CP_1
Le parti appellate, a fondamento dell'eccezione di inammissibilità, hanno sostenuto che il momento dal quale far decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione era da far coincidere con la prima notifica effettuata – per pec- in data
6.12.18 all'Avv. Tarsitano.
Le parti appellanti (principale ed incidentale) si sono opposte a tale eccezione rilevando come l'unica notifica valida e idonea alla decorrenza del termine breve sarebbe quella eseguita, in data 12.12.18 all'Avv. Sanguedolce presso il cui CP_9 ha eletto domicilio.
[...]
L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale (notificato in data
11.01.19) e di quello incidentale (tardivo, per i motivi di cui appresso) è fondata e deve essere accolta.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27995/22, ha ribadito il principio secondo il quale “ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1,
c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.”.
Del resto, nella specie, il principio di diritto che ricorre (Cass. 5759/2004), è che quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario (cfr. anche Cass. 27995/22 "È evidente che questo principio ben si armonizza con le modificazioni legislative indotte dai progressi delle comunicazioni elettroniche (Cass. SU 10143/2012)".).
Principio questo anche di recente ribadito (Cass. sentenza n. 21579 del 31/07/2024) “in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto”.
A nulla vale, poi, che l'appellante al fine di negare validità alla Parte_1 notificazione della sentenza di primo grado, ha affermato che la parte non aveva provveduto al deposito telematico nel presente giudizio delle ricevute di accettazione e di consegna della pec al sottoscritto difensore, mancando anche l'attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica, degli allegati e delle due ricevute in parola.
Innanzitutto, c'è da dire che l'attestazione di conformità della sentenza del
Tribunale di Velletri n.2498/18 è stata apposta in calce alla relata di notifica (all.3 comparsa di costituzione in appello della ) del 06.12.18 a firma Controparte_10 dell'Avv. De Carolis (procuratore/difensore della el giudizio di primo grado) ma CP_1 comunque la nullità "non può essere pronunciata, poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, co. 3 c.p.c.), che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, come è anche confermato dalla circostanza che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha contestato la conformità della copia notificata all'originale"(Cass. sentenza n. 21579/24).
Anche l'appello incidentale proposto dalla è Controparte_6 stato proposto tardivamente (in data 11.2.2019), perché oltre i termini di impugnazione stante la notifica della sentenza di primo grado come detto il
6.12.2018.
Ricorre pertanto il disposto di cui all'art. 334 comma 2, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello principale determina anche quella del gravame incidentale (Cass. Sezioni Unite n. 9741/2008 - Cass. civ. n. 18415/2018).
L'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo trova, infatti, il suo fondamento
“nell'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (Cass. Sez. Unite n. 9741/2008 - Cass. civ. n. 15770/2018).
Invero, (cfr. sentenza da ultimo citata) “alla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto (non potrà) esaminare nel merito la controversia oggetto di gravame principale ed incidentale, proprio in forza della sopra ricordata regola fissata dall'art. 334 c.p.c., comma 2, e neppure avrebbe potuto (non potrà) accogliere l'appello incidentale tardivo (…) in ragione del giudicato”.
La tardività della proposizione dell'appello (principale ed incidentale) assorbe le ulteriori doglianze degli appellanti.
Le ragioni dette portano tutte alla conclusione della inammissibilità degli appelli.
Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza delle parti appellanti (principale ed incidentale), si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate costituite nella misura media in CP_1 Controparte_7 relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico di entrambe le parti, appellante principale Parte_1 appellata – appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale;
condanna e la in solido tra Parte_1 Controparte_6 loro, al pagamento, in favore di e di CP_1 Controparte_7
€. 5.077,00 ciascuna, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante e della Parte_1 parte appellata – appellante incidentale così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 CP_11
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin