Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17/02/2025, RGC n. 3703/2017 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio e sono comparsi:
L'avv. TARANTINO GIUSEPPE, per delega dell'avv. LOMBARDI FRANCESCO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ROSA ALESSANDRO per delega dell'avv. MATRANGOLO MARIA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.02.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3703 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Lombardi e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Francesco Bruno n. 6,
elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Matrangolo e nel cui studio in Castrovillari al Vico Camporota, n. 4 elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 17.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva CP_2
CP_ dell' convenuto in ragione dell'asserito difetto di manutenzione del tratto stradale in questione e della mancanza di ogni opportuna segnalazione della situazione di pericolo, concludeva di “… accertare
e dichiarare ex art. 2051 C.C. la responsabilità esclusiva del , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, per il sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei
danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra , quantificati in € 118.748,03 (danno non Parte_1
patrimoniale € 117.695,50 + spese mediche € 1.052,53 = danno complessivo € 118.748,03), o a quelli che saranno
ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenesse che la fattispecie de qua rientri nell'ambito della
previsione di cui all'art. 2043 c.c., - accertare e dichiarare ex art. 2043 C.C. la responsabilità esclusiva del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore per il sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, Controparte_3
condannare lo stesso al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra , Parte_1
quantificati in € 118.748,03 (danno non patrimoniale € 117.695,50 + spese mediche € 1.052,53 = danno complessivo €
118.748,03), o a quelli che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino
all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'ente convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa,
oltre rimborso forfetario IVA e C.P.A. come per legge.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 10.04.2018 si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attrice; all'udienza del 17.02.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^ Nel merito la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
Essendosi verificato l'accaduto sulla strada comunale, sull'Ente proprietario gravano gli obblighi di manutenzione e di segnalazione di eventuali pericoli presenti sulle strade destinate al pubblico passaggio. Dalle dichiarazioni rese dai testi, è emerso che, in effetti, sul tratto di strada percorso dall'attrice, vi era una buca non segnalata, e hanno poi concordemente riferito di aver assistito alla caduta, e di essere prontamente intervenuti a prestare soccorso.
Acquisiti processualmente i fatti, le dichiarazioni rese dai testi (cfr udienza del 13.02.2020), - non smentite da altre contrarie emergenze processuali -, possono considerarsi sufficienti per affermare che la caduta della signora sia effettivamente avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo, e Parte_1
secondo le modalità descritte dalla stessa, e che la responsabilità dell'accaduto sia riferibile all'Ente
proprietario e gestore dell'area, non essendo stato dimostrato dall'Amministrazione convenuta il caso fortuito, quindi la presenza di eventuali fattori esterni sopravvenuti, imprevedibili, inevitabili anche con l'ordinaria diligenza, ed esimenti la responsabilità del (Cass. n. 2459/09). CP_3
Il si duole, della valutazione delle risultanze istruttorie giudizio, assumendo l'interruzione CP_3
del nesso causale in ragione della visibilità dello stato dei luoghi e della condotta imprudente della parte danneggiata.
All'uopo è utile brevemente valutare gli oneri probatori che gravano sulle parti ai sensi dell'art. 2051
cc. La giurisprudenza è oggi orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A: in particolare, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_3
discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso, come detto, della presunzione di responsabilità
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dunque, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è
prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal manto stradale. Il principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte: "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è
onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia
inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di
pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un
comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso
fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (Cass. Sez. Terza, Ordinanza n. 11526
del 11/05/2017).
In generale, sul danneggiato incombe l'onere di provare il danno, nonché il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso;
sul custode che voglia liberarsi della presunzione di responsabilità,
invece, grava l'onere di provare l'intervento di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, che abbia interrotto il nesso causale tra gli obblighi derivanti dalla custodia e l'evento lesivo.
Orbene, atteso che le dichiarazioni dei testi indicati dalla parte attrice trovano riscontro nella documentazione, anche fotografica, in atti, appare sussistente, anche in ragione delle condizioni in cui in concreto versava la sede stradale, il nesso causale tra l'evento e il danno riportato dall'attrice.
Nel dettaglio i testi indicati dalla parte attrice hanno tutti confermato di aver visto la signora cadere in terra. Parte_1
Da tali dichiarazioni, precise e coerenti tra loro, deve desumersi l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'occorso per cui è causa.
La sopra indicata dinamica del sinistro trova difatti conforto nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla danneggiata ai sanitari del pronto soccorso cui si rivolgeva per ricevere le prime cure: è dato leggere nel referto in atti che la signora riferiva di essere caduta “dalla
bici per la presenza di una buca nella strada non segnalata e non custodita”.
Nessun elemento di prova ha fornito, per contro, il convenuto a sostegno dell'esimente a suo CP_3
favore del caso fortuito, condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo. Sul punto basti brevemente osservare che ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione dell'evento, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato. Il
custode, per escludere la propria responsabilità, ha due alternative: in primis, quella di negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma,
fornendo prova dell'inesistenza del nesso causale, ipotesi che non ricorre nella specie, posto che le modalità dell'evento occorso alla attrice emergono, come detto, dalle risultanze istruttorie (cfr.
dichiarazioni testimoniali cui si rinvia). In alternativa, il custode deve dare la prova della circostanza,
che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile: trattasi del cd. caso fortuito, La prova liberatoria, per il custode, può essere fornita solo attraverso il caso fortuito: la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode (da ultimo,
Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 13005 del 23/06/2016). Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato ed escludere integralmente o parzialmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., laddove possegga due caratteristiche, quella di essere colposa e di non essere prevedibile da parte del custode (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017). Come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso: "in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa
il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018
nonché Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
È evidente come, nel caso di specie, non sussista alcuna condotta abnorme da parte dell'attrice, non potendosi certamente predicare una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro;
appare invece sussistere in qualche grado di corresponsabilità, che deve essere valutato tuttavia in misura minoritaria e non paritaria, visto che la gravità dell'insidia appare con tutta probabilità preponderante quale fattore causale nella determinazione del sinistro di causa. Essa va dunque valutata in un 70% a carico del e 30% a carico dell'attrice, che dunque dovrà essere risarcita della quota del 70% CP_3
dei danni patiti in conseguenza del sinistro di causa.
Si osservi, poi, che l'individuazione di un fatto colposo del creditore, che abbia concorso a determinare l'evento, è operabile d'ufficio (cfr. Cass., 10.11.2009, n. 23734).
Si deve ritenere, pertanto, che – considerato che dalle allegate fotografie in atti - può rilevarsi come l'alterazione dello stato dei luoghi sia facilmente percepibile dall'utente al momento del sinistro e che pertanto se quest'ultimo avesse prestato la diligenza dovuta nell'uso del bene pubblico avrebbe dovuto rilevarne la presenza con conseguenti danni minori.
Il risarcimento dei pregiudizi subiti dall'attrice deve, pertanto, essere ridotto ai sensi dell'art. 1227,
comma I, c.c.
Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del Controparte_1
, può procedersi alla determinazione del quantum debeatur da determinarsi sulla base delle
[...]
risultanze della c.t.u. redatta dal dott. le cui conclusioni sono frutto di un percorso logico Persona_1
e scientifico esente da vizi logici e di cui questo giudicante ne fa proprie le conclusioni.
Nella relazione peritale il c.t.u. ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti,
ha riportato “lesioni consistenti in frattura scomposta epifisi prossimale tibia sx piatto tibiale Parte_1
sx; frattura scomposta capitello radiale sx”, che sono state ritenute compatibili con l'incidente occorsogli.
Il CTU ha poi precisato che “…le lesioni sono gravi non tanto per la durata della malattia che pure è stata lunga,
circa 15 mesi, quanto perché hanno determinato una grave limitazione funzionale al ginocchio sx sia nella flessione – 30% sia e soprattutto nella estensione – 20/30%. Deambulazione con ginocchio leggermente flesso….”. Il CTU ha ulteriormente affermato “…I postumi invalidanti sono dati dalla minore capacità d'uso dell'arto inferiore Sx per
la limitazione funzionale del ginocchio sia nell'estensione -20°/30° che nella flessione – 20°/30°. Postumi invalidanti
che incidono negativamente non solo nella corsa e nella deambulazione ma anche nella stazione eretta prolungata..”.
Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile - ha indicato in “..periodo di invalidità temporaneo
totale è di 67 gg;
periodo di invalidità temporaneo parziale è di 365 giorni, di cui 60 gg al 75%, 60 gg al 50%, 245 gg al
25%; I postumi invalidanti ed il danno biologico sono da valutare al 16%. Per gli esiti di frattura scomposta epifisi
prossimale tibia Sx con limitazione della flessione meno -20°/30° e della flessione meno - 30°. Per la frattura capitello
radiale Sx composta SENZA postumi Invalidanti al Gomito;
Lieve Danno Estetico per le Cicatrici alla gamba Sx Ictu
Oculi NON DETURPANTI….”.
Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale, come di seguito effettuata.
Ne deriva, dunque, che dovendosi applicare le tabelle aggiornate predisposte presso il Tribunale di
Milano, avendo all'epoca dell'incidente la danneggiata l'età di 44 anni, la somma dovuta all'attrice,
e su cui operare la riduzione ex art. 1227 c.c., ammonta ad € 41.835,00 (16% danno biologico), €
7.705,00 per ITT;
€ 5.175,00 per 60 gg di ITP al 75%; € 3.450,00 per 60 gg di ITP al 50% ed €
7.043,75 per 245 gg al 25% per un totale di € 65.208,75 in moneta attuale, importo da ridurre del
30% per un importo pari ad € 45.646,12 in moneta attuale.
In conclusione, a titolo di danno non patrimoniale spetta all'attrice la complessiva somma di €
45.646,75 (somma decurtata del 30%, in considerazione della operatività dell'art. 1227 c.c.). Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto al danno patrimoniale il CTU ha ritenuto e riconosciuto congrue tutte le spese sanitarie e mediche sostenute per un ammontare di € 856,23 decurtate tenuto conto del concorso di colpa pari al
30% e pertanto per un ammontare complessivo pari ad € 599,37 (856,23 – 256,86)
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dell'attrice, vengono dimidiate e liquidate in favore dell'Erario, nella misura del decisum applicando il valore medio dello scaglione compreso tra
€ 26.001 ed € 52.000 (studio € 1.701; introd. € 1.204; istr. € 1.806; decis. € 2.905 totale di € 7.616
decurtato per ammissione al patrocinio a spese dello Stato pari ad € 3.808).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico del
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, Controparte_1
lo condanna a risarcimento in favore dell'attrice di € 45.646,12 a titolo di danno non patrimoniale ed
€ 599,37 per danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
Condanna il a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1
€ 3.808,00 oltre accessori come per legge e se dovuti da devolvere in favore dell'Erario.
Pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u., già liquidate come Controparte_1
da separato decreto.
Così deciso in Castrovillari 17.02.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio