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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1875 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Lidia Maria Palatiello
Ricorrente
E
C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Popolla
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 07.05.2024, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in OC Di PA (RM), in data 29.04.2007; che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli (il 13.12.2007) e (il 30.07.2010); che i coniugi si Per_1 Per_2 erano separati consensualmente per effetto del decreto di omologa emesso in data 17.03.2020 dal Tribunale di Roma;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti - chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come indicato nel ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 19.12.2024 Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come indicato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 07.02.2025, il Giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “CONFERMA le statuizioni della separazione, con la specificazione di cui alla parte motiva per il diritto di visita;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente”.
All'udienza del 12.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo Giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di decreto di omologa del 17.03.2020 del Tribunale di Roma ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
2 Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 13.12.2007) e (il 30.07.2010). Per_1 Per_2
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OC Di PA, in data
29.04.2007 (atto n. 7, p. II, serie A, anno 2007);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, il giorno 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1875 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Lidia Maria Palatiello
Ricorrente
E
C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Popolla
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 07.05.2024, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in OC Di PA (RM), in data 29.04.2007; che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli (il 13.12.2007) e (il 30.07.2010); che i coniugi si Per_1 Per_2 erano separati consensualmente per effetto del decreto di omologa emesso in data 17.03.2020 dal Tribunale di Roma;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti - chiedeva al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come indicato nel ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 19.12.2024 Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come indicato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 07.02.2025, il Giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “CONFERMA le statuizioni della separazione, con la specificazione di cui alla parte motiva per il diritto di visita;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente”.
All'udienza del 12.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo Giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di decreto di omologa del 17.03.2020 del Tribunale di Roma ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
2 Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 13.12.2007) e (il 30.07.2010). Per_1 Per_2
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OC Di PA, in data
29.04.2007 (atto n. 7, p. II, serie A, anno 2007);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti e depositatati telematicamente in data 10.11.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, il giorno 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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